Bankruptcy annulled because debt was paid before declaration

14.2002.124Other CourtFeb 5, 2003Modified

Summary

The appellant challenged a bankruptcy declaration issued by the Lugano District Court, arguing that the underlying debt had already been paid before the first-instance judgment. The appellate bankruptcy chamber accepted the creditor's written confirmation that payment had been received with value date 10 December 2002, i.e. before the bankruptcy order of 11 December 2002. It therefore annulled the bankruptcy. Costs were allocated to the appellant, and no indemnity was awarded because the respondent did not file observations.

Regest

Art. 174 cpv. 1 LEF; appeal against bankruptcy declaration based on payment before the first-instance judgment. In appeal proceedings against a bankruptcy order, facts occurring before the first-instance decision may be invoked and proved. A creditor's written confirmation that the debt was satisfied before the declaration constitutes sufficient proof of prior payment and requires annulment of the bankruptcy order. Court costs may be allocated to the unsuccessful party under Art. 49 OTLEF; no indemnity is due absent observations under Art. 62 cpv. 1 OTLEF.

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 14.2002.124

Data decisione, Autorità: 05.02.2003, CEF

Incarto n. 14.2002.124

Lugano 5 febbraio 2003 /B/fc/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall'istanza 29 ottobre 2002 presentata da


rappr. da: __________

contro


rappr. da: __________

sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 11 dicembre 2002 ha così deciso:

"1. È pronunciato il fallimento di __________, a far tempo da

mercoledì __________ alle ore 14.00.

2./3./4. Omissis."

Sentenza dedotta tempestivamente in appello con atto 20 dicembre 2002 da

__________ che ne postula l'annullamento;

preso atto che la parte appellata non ha presentato osservazioni;

rilevato che con ordinanza presidenziale 23 dicembre 2002 all'appello è stato

concesso effetto sospensivo parziale;

ritenuto

in fatto: A. Con istanza 29 ottobre 2002 la ___________ ha chiesto il fallimento di __________ per fr. 2'501.20 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.

B. All'udienza di contraddittorio del 27 novembre 2002 il debitore non è comparso.

C. Con sentenza 11 dicembre 2002 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha pronunciato nell'ambito della procedura esecutiva n. __________ dell'UE di Lugano il fallimento di __________ a far tempo dall'11 dicembre 2002 alle ore 14.00.

D. Con atto di appello 20 dicembre 2002 __________ ha postulato la declaratoria di nullità del decreto di fallimento, sostenendo di avere pagato l'importo posto in esecuzione valuta 10 dicembre 2002, come si evince dalla dichiarazione 18 dicembre 2002 della creditrice (doc. C).

Considerato

in diritto: 1.

a) Ex art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.

b) L'appellante adduce di avere saldato il debito in oggetto precedentemente alla dichiarazione di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio __________ ha prodotto una dichiarazione 18 dicembre 2002 della creditrice (doc. C), in cui quest'ultima conferma, in relazione all'esecuzione in esame, di essere stata tacitata valuta 10 dicembre 2002. Questo documento costituisce prova sufficiente dell'avvenuto pagamento effettuato ante declaratoria di decozione. Di conseguenza il fallimento di __________ va annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.

  1. L'appello 20 dicembre 2002 __________ va quindi accolto.

La tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante in ambo le sedi (art. 49 OTLEF).

Non si assegnano indennità, la parte appellata non avendo presentato osservazioni (art. 62 cpv. 1 OTLEF).

Le spese dell'Ufficio fallimenti vanno caricare all'appellante.

Per questi motivi,

richiamato l'art. 174 cpv. 1 LEF

pronuncia:

I. L'appello 20 dicembre 2002 __________, è accolto.

"1. La dichiarazione di fallimento 11 dicembre 2002 pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. FA. 2002.00976 nei confronti di __________, è annullata.

2 La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico di __________.

3 .La spese dell'Ufficio fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di __________."

II. La tassa di giustizia del presente giudizio in fr. 120.--, già anticipata dall'appellante, resta carico di __________.

III. Intimazione:


Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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