AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2002.100
Data decisione, Autorità:
27.02.2003, CEF
Incarto n.
14.2002.100
Lugano
27 febbraio
2003
CJ/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Chiesa
segretario:
Jaques,
vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
(EF.__________) promossa con istanza 2 settembre 2002 da
patrocinata dall’avv. __________
contro
patrocinata dall’avv. __________
tendente ad
ottenere l’exequatur della sentenza del Tribunale di __________ (Italia) n.
__________, depositata il 14 marzo 2002, e il rigetto definitivo
dell’opposizione interposta al PE n. __________ intimato il 3 settembre 2001
dall’UE di Lugano;
sulla
quale istanza la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, con
sentenza 11 ottobre 2002 __________, ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta e di
conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta
in via definitiva.
-
La tassa di giustizia in fr.
350.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte
convenuta con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 6'000.-- a titolo di
indennità.
-
omissis.”
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello da __________, che con atto 25 ottobre 2002
ha postulato, nel merito, la riforma della sentenza impugnata nel senso della
reiezione dell’istanza di rigetto, protestando spese e ripetibili di entrambe
le istanze;
viste le osservazioni 18 novembre 2002 di __________;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________del 27 agosto 2001 dell’UE di Lugano (doc.
B), __________ (“la banca”), ha escusso __________ per il pagamento degli
importi di fr. 235'866.-- oltre interessi al 5% dal 15 marzo 2000, di fr.
17'394.-- oltre interessi al 5% dal 23 agosto 2001 e di fr. 99'194,75, più le
spese, indicando quali titoli di credito:
“1) Sentenza
Tribunale di __________ n. __________, n.
167, depositata il 14.3.2000, condanna al pagamento di Lire 303'170'395 oltre
accessori e spese (cambio 0,0778)
-
Spese
e ripetibili (cambio 0,0778)
-
Interessi
calcolati al 10% dal 31.12.1995 al 14.3.2000 su fr. 235'866.--”.
L'escussa ha
interposto tempestiva opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto
definitivo al Pretore, previo exequatur della sentenza italiana.
B. All'udienza
di contraddittorio 11 ottobre 2002 la procedente si è riconfermata nella
propria istanza, mentre l’escussa ne ha chiesto la reiezione, affermando di non
essere mai né sentita né vista dall’autorità giudiziaria italiana, poiché tutti
gli atti sono stati notificati presso l’albergo __________ (provincia di __________) e ritirati dai signori
__________– uno dei quali è direttore della __________–, che non glieli
avrebbero successivamente trasmessi. Assevera di aver ricevuto la sentenza solo
il 3 agosto 2000.
C. Con sentenza
11 ottobre 2002, la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, ha
accolto l’istanza, ritenendo che l’atto di citazione in “2^ rinnovazione” del
15 maggio 1997, facente seguito agli atti di citazione 22 aprile 1996 e 9
ottobre 1996 non notificati all’appellante perché essa si era resa
irreperibile, in quanto depositato in copia conforme presso la Casa comunale di
__________ (luogo di nascita della
debitrice) ed affissi all’Albo del Tribunale di __________, fosse stato
regolarmente intimato. La prima giudice ha considerato le contestazioni
dell’escussa non solo false ma defatigatorie e temerarie, circostanza di cui ha
tenuto conto nella fissazione delle indennità, determinate in fr. 6'000.--.
D. Contro la
sentenza pretorile si aggrava __________, contestando che l’atto di citazione
22 aprile 1996 le sia stato notificato regolarmente, per tre motivi:
■ destinataria
della notifica risulta essere “__________ ”, che corrisponde al nome da nubile
dell’escussa, e non __________, come ben sapeva la banca;
■ l’atto di
citazione è stato intimato all’indirizzo “__________ ”, che non è il domicilio
personale dell’escussa, ed è stato ritirato da un dipendente di tale bar;
■ nessuna
pubblicazione è stata fatta sul Foglio Ufficiale cantonale ticinese.
L’appellante
evidenzia inoltre come l’escutente non abbia prodotto la prova del corso di
cambio applicato, un semplice tabulato della __________ tratto da internet non
essendo in merito fedefacente.
Infine,
l’appellante nega che le contestazioni sollevate in prima sede siano temerarie.
E. Nelle sue
osservazioni, la banca ha rilevato come le contestazioni relative al nome
dell’escussa fossero nuove e pertanto irricevibili, oltre che temerarie, poiché
essa si era identificata nei rapporti con la banca con il suo nome da nubile.
La banca ha poi osservato come la controparte non avesse contestato in prima
sede l'attendibilità della prova del cambio prodotta, di modo che anche tale
censura risultava irricevibile. La banca si è infine opposta ad una riduzione
delle indennità di prima sede, visto che l’atteggiamento dell’escussa, ancorché
non tradotto in acta, era risultato temerario, in particolare per il
fatto di aver in un primo tempo, davanti alla prima giudice, contestato
addirittura di essere a conoscenza della sentenza italiana.
Considerato
in diritto:
- Ex art. 80 cpv. 1 LEF quando il credito sia fondato sopra una
sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo
dell'opposizione.
1.1. La nozione di
decisione ai sensi dell’art. 80 cpv. 1 LEF concerne tuttavia solo i titoli
retti dal diritto federale o cantonale (cfr. Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la
LP, vol. I, Losanna 1999, n. 30 ad art. 80; apparentemente in questo senso: Daniel
Staehelin, Basler Kommentar
zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 3 ad art. 80). Il riconoscimento
e l’esecuzione delle decisioni e titoli assimilati esteri è regolato dalle
convenzioni bilaterali o multilaterali concluse dalla Svizzera o, per difetto,
dalla LDIP (cfr. art. 25 ss. e 28 LDIP).
1.2. In casu, non è
contestata l’applicabilità della Convenzione di Lugano (in seguito CL). Del
resto, il titolo di rigetto invocato (doc. A) è posteriore all’entrata in
vigore di questa convenzione per l’Italia (paese di origine), avvenuta il 1.
dicembre 1992, e per la Svizzera (paese in cui è chiesto il riconoscimento),
avvenuta il 1. gennaio 1992 (cfr. art. 54 cpv. 1 CL). Tale titolo corrisponde
alla definizione di decisione ai sensi dell’art. 25 CL.
- Dottrina e giurisprudenza non sono unanimi sul diritto
applicabile alla procedura di exequatur di una sentenza di condanna al
pagamento di una somma di denaro o alla prestazione di garanzie pecuniarie,
prolata in uno Stato estero parte alla Convenzione di Lugano. Yves Donzallaz (La Convention de Lugano, vol. II, Berna 1997, n. 2031 ss)
ha censito quattro categorie di tesi diverse. Questa Camera ha lasciato la
questione aperta in CEF 18 giugno 2001 [14.2000.130], cons. 2, indicando
però che l’art. 47 n. 1 CL, più che una norma di procedura, appariva piuttosto
costituire un presupposto per la concessione dell’exequatur, da ritenere
definito esclusivamente dalla Convenzione di Lugano (cfr., apparentemente: Donzallaz, op. cit., n. 3750 e
3759; Oscar Vogel, Karl Spühler, Grundriss
des Zivilprozessrechts, 7.a ed., Berna 2001, n. 25 e 45 ad cap. 15, p. 436,
risp. 442).
Visto che il
titolo d’esecuzione deve essere esaminato d’ufficio e che la Convenzione di
Lugano comporta una semplificazione della prova del suo carattere autentico
(cfr. infra ad 3), occorre ora stabilire definitivamente che il rinvio alla
procedura disciplinata dagli art. 80 e 81 LEF contenuto all’art. 32 n. 1, 15.
trattino lett. a CL non esclude – né esplicitamente né implicitamente –
l’applicazione dell’art. 33 cpv. 3 CL. Di conseguenza, i documenti da produrre
a sostegno dell’istanza di rigetto sono definiti esclusivamente dalla
Convenzione di Lugano.
- La
parte che invoca il riconoscimento o chiede l’esecuzione di una decisione deve
pertanto produrre i documenti specificati agli art. 46 e 47 CL (cfr. art. 33
cpv. 3 CL). Il giudice del rigetto esamina d’ufficio che sia il caso e che i
documenti siano formalmente regolari e completi (cfr. Staehelin, op. cit., n. 70 ad art.
80; Peter
Stücheli, Die Rechtsöffnung,
tesi Zurigo 2000, p. 277 s.).
3.1. Ex
art. art. 46 n. 1 CL, va prodotta una spedizione – completa – che presenti
tutte le formalità necessarie alla sua autenticità, senza che sia necessaria
una legalizzazione da parte di una rappresentanza diplomatica o consolare
svizzera né mediante l’apposita postilla prevista all’art. 3 della convenzione
dell’Aia del 5 ottobre 1961 (RS 0.172.030.4) (cfr. art. 49 CL e Staehelin, op. cit., n. 70 ad art.
80; Jan Kropholler, Europäisches Zivilprozessrecht, Kommentar zu
EuGVÜ und Lugano-Übereinkommen 6a ed., Heidelberg 1998, n. 1 ad art. 49;
7a ed., Heidelberg 2002, n. 1 ad art. 56 EuGVO).
In concreto, l’escutente ha presentato l’originale
– completo – della sentenza italiana del 14 marzo 2000 (doc. A), debitamente
firmata e munita dei bolli e del timbro del tribunale, di modo che la
condizione dell’art. 46 n. 1 CL è da ritenere adempiuta.
3.2. Se
si tratta di una decisione contumaciale, va pure addotto l’originale o una
copia certificata conforme del documento comprovante che la domanda giudiziale
od un atto equivalente è stato notificato o comunicato al contumace (art. 46 n.
2 CL).
L’appellante,
che è risultata contumace nella causa di merito, allega di non essere stata
citata regolarmente. Non è contestato che i due primi atti di citazione, del 22 aprile 1996 e del 9 ottobre 1996, non sono potuti essere
notificati all’appellante; del resto, non si può spiegare in altro modo
l’emissione dell’atto di citazione in “2^ innovazione” del 15 maggio 1997. Non
è del resto stato provato che la persona che rifiutò di prendere in consegna il
secondo atto di citazione fosse un impiegato della convenuta, ciò che avrebbe
consentito di ritenere valida la notificazione (cfr. Yves
Donzallaz, La Convention
de Lugano, vol. I, Berna 1996, n. 1240; Reinhold Geimer/Rolf A. Schütze, Kommentar zum EuGVÜ
und zum Lugano-Übereinkommen, Monaco 1997, n. 19 ad art. 20).
Dalla “relazione
di notifica” 21 maggio 1997/10 giugno 1998 relativa all’ultimo atto di
citazione (cfr. doc. F, p. 7 s. dell’atto di citazione in 2^ rinnovazione), si
evince che esso è stato intimato all’escussa ex art. 143 cpv. 1 CPCit. mediante
deposito di una copia conforme all’originale alla Casa Comunale di __________,
luogo di nascita della convenuta, nonché affissione di altra copia all’Albo del
Tribunale di __________, Ufficio Giudiziario. Formalmente, il disposto
dell’art. 46 n. 2 CL è rispettato. La regolarità della notifica va tuttavia
esaminata nell’ambito dell’esame dei motivi di rifiuto dell’exequatur ai sensi
dell’art. 27 CL (infra cons. 3; cfr. Thomas Bischof, Die Zustellung im internationalen Rechtsverkehr
in Zivil- oder Handelssachen, tesi San Gallo 1997, p. 471 ss. ad 1.1.5).
3.3. La
parte che chiede l’esecuzione (e non solo il riconoscimento) deve, inoltre,
addurre qualsiasi documento atto a comprovare che, secondo la legge dello Stato
di origine, la decisione è esecutiva ed è stata notificata (art. 47 n. 1 CL).
a) Si evince dall’attestazione posta a tergo
dell’ultima pagina della sentenza italiana (doc. A) che la stessa è esecutiva;
non è necessario che essa sia anche cresciuta in giudicato (cfr. in merito: Yves Donzallaz, vol. II, n. 3738; Stücheli, op. cit., p. 277). L’appellante non pretende che
l’esecutività della sentenza sia stata sospesa ex lege o per effetto di un
provvedimento cautelare.
b) L’appellante
non nega (più) di aver ricevuto la sentenza di cui si chiede l’exequatur.
- Ex art. 34
cpv. 2 CL, l’istanza di exequatur può essere rigettata solo per uno dei motivi
contemplati dagli art. 27 e 28 CL. Questi devono essere esaminati d’ufficio dal
giudice dell’esecuzione, che non è però tenuto a ricercare motu proprio i fatti
rilevanti (cfr. Kropholler, 6a ed., n. 38
ad art. 27 e n. 7 ad art. 34; nello stesso senso: Staehelin, op. cit., n. 71 ad art. 80; Gilliéron, op. cit., n. 103-105 ad
art. 81; Stücheli,
op. cit., p. 278; contra, per quanto concerne il motivo dell’art. 27 n. 2 CL: Geimer/Schütze, op. cit., n. 92 ad art. 27 e n. 27-29 ad art.
34; Bischof, op. cit., p.
467 ad 1.1.3.3, però limitatamente alle procedure contraddittorie).
4.1. In
concreto, non si vedono possibili altri motivi di rifiuto
dell’exequatur se non quello della carente notifica dell’atto introduttivo di
causa (art. 27 n. 2 CL); l’appellante, del resto, non ne invoca altri.
4.2. Ex art. 27 n.
2 CL, il riconoscimento (così come l’exequatur, cfr. art. 34 cpv. 2 CL) va
rifiutato se la domanda giudiziale
od un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace regolarmente ed in tempo
utile perché questi possa presentare le proprie difese.
a) La
regolarità della notifica si determina in linea di principio secondo il diritto
processuale convenzionale (cfr. art. IV cpv. 1 del Protocollo n. 1 CL e la
riserva della Svizzera riferita all’art. IV cpv. 2) o autonomo dello Stato di
origine (cfr. Donzallaz, vol. I, n. 1258 [cfr. però vol. II, n. 2953]; Geimer/Schütze, op. cit., n. 113 ad art. 27; Bischof, op. cit., p. 301 ad
72.4.1; Kropholler, 6a
ed., n. 30 ad art. 27; Stücheli,
op. cit., p. 280 a.i.), in casu l’Italia. Il diritto dello Stato di
origine è anche determinante per definire la nozione di domicilio e le persone
abilitate a ricevere l’atto da notificare, come pure le condizioni alle quali
la notifica deve essere fatta all’estero o per via edittale (cfr. Geimer/Schütze, op. cit., n. 114 ad art. 27; Bischof, op. cit., p. 259 s.).
Il giudice dell’exequatur è tenuto, d’ufficio secondo la dottrina maggioritaria,
a verificare che la notifica sia avvenuta regolarmente e tempestivamente,
seppur la questione sia già stata esaminata dal giudice del merito (cfr. Donzallaz, vol. I, n. 1335, e vol. II, n. 2988; Geimer/Schütze, op. cit., n. 67 ad art. 27; Bischof, op. cit., p. 461 ss.; Kropholler, 6a ed., n. 38 ad art.
27). La condizione della regolare e tempestiva notifica va interpretata
in modo restrittivo (cfr. Donzallaz,
vol. I, n. 1240). Secondo la dottrina maggioritaria (cfr. Bischof, op. cit., 470 s., con rif. in nota; Kropholler, 6a ed., n. 7 prima dell’art. 26; l’onere
della prova dell’irregolare e/o intempestiva notifica grava sul resistente (contra: Geimer/ Schütze, op. cit., n. 117 ad art. 27).
b) Nel caso di specie, il giudice italiano ha
emanato la sentenza di merito (doc. A) in contumacia in base all’ordinanza 28
gennaio 1998 ex art. 186ter CPCit. (cfr. doc. F), che constatava l’avvenuta
notifica del terzo atto di citazione secondo le modalità dell’art. 143 CPCit.,
ossia mediante deposito presso la casa comunale del
luogo di nascita della destinataria e affissione all’albo dell’ufficio
giudiziario richiesto. La debitrice
è infatti stata considerata di “residenza, dimora e domicilio sconosciuti” e
non rappresentata da alcun procuratore (cfr. relazione di notifica sull’atto di
citazione “in 2^ rinnovazione”, doc. F).
c) Siffatto
modo di comunicazione della citazione risulta carente sia dal profilo del
diritto interno che internazionale.
aa) Infatti,
l’art. 143 cpv. 1 CPCit. è applicabile solo se il notificante ignori
l’effettiva residenza (e dimora o domicilio) del destinatario e non sia in
grado di conoscerla facendo uso della diligenza resa necessaria nel caso
concreto. Inoltre, il fatto che la residenza anagrafica sia sconosciuta non è
determinante qualora sia noto il luogo dove il destinatario esercita una
professione. Occorre poi che risulti esplicitamente dalla relazione di notifica
che le ricerche del destinatario, ancorché vane, sono state realmente eseguite
(cfr. Nicola Picardi,
Codice di procedura civile, 2. ed., Milano 2000, n. 1 ad art. 143, con
rif.).Nella fattispecie, il luogo di residenza, e in ogni caso di lavoro
__________ dell’appellante era noto sin dall’inizio e non risulta che la stessa
non vi abbia effettivamente risieduto, poiché la sentenza le è stata consegnata
proprio in tal luogo (cfr. doc. A). In realtà, il problema non era quindi
quello della localizzazione della convenuta bensì quello di riuscire a
validamente notificare l’atto di citazione in Svizzera (cfr. infra sub cc).
bb) Si sarebbe dovuta invece prendere in
considerazione l’applicazione dell’art. 142 CPCit. (notificazione a persona non
residente, né dimorante, né domiciliata nella Repubblica), il quale prevede
l’affissione di una copia dell’atto da notificare all’albo ufficiale
dell’ufficio giudiziario richiesto, l’invio postale raccomandato al
destinatario di una seconda copia nonché la consegna di una terza copia al
Ministero degli affari esteri per il tramite del pubblico ministero in vista
della consegna al destinatario (cpv. 1 e 2), riservate eventuali convenzioni
internazionali (cpv. 3). Una notifica nelle forme dell’art. 142 cpv. 1 e 2
CPCit. sarebbe comunque stata ipotizzabile soltanto qualora fosse stata fornita
la prova dell’impossibilità di eseguire la notificazione nei modi consentiti
dalle convenzioni internazionali e dalla legge consolare (cfr. Bischof, op. cit., p. 99 s., ad
4.2.4.2; Picardi, op.
cit., n. 1 ad art. 142, p. 683).
cc) L’Italia,
dal 24 gennaio 1982, come pure la Svizzera, dal 1. gennaio 1995,sono parti alla
Convenzione dell’Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione ed alla
comunicazione degli atti giudiziari ed extra giudiziari in materia civile e
commerciale (RS 0.274.131).
Posto
che l’appellante era domiciliata in Svizzera al momento dell’intimazione dei
diversi atti di citazione (cfr. Donzallaz,
vol. I, n. 1211), le condizioni di notifica erano quindi regolate dalla
Convenzione del 1965. L’autorità giudiziaria italiana è del resto giunta alla
stessa conclusione, dato che le due prime (tentate) notifiche dell’atto di
citazione (cfr. doc. F) nonché quella della sentenza (cfr. doc. A) sono
avvenute mediante domanda alla Pretura di Lugano ai sensi dell’art. 5 della
Convenzione dell’Aia del 1965.
Secondo l’art. 15 cpv. 1 di tale convenzione, che
è determinante anche dal profilo dell’applicazione dell’art. 27 n. 2 CL (cfr.
20 cpv. 3 CL; Kropholler,
6a ed., n. 39 ad art. 27; Donzallaz,
vol. I, n. 1204 ss.), quando un
atto introduttivo o un atto equivalente sia stato trasmesso all’estero per la
notifica o la comunicazione, secondo le disposizioni della Convenzione, e il
convenuto non compaia, il giudice è tenuto a soprassedere alla decisione
fintanto che non si abbia la prova o che l’atto è stato
notificato o comunicato secondo le forme prescritte dalla legislazione dello
Stato richiesto per la notificazione o la comunicazione degli atti redatti in
tale Paese e destinati alle persone che si trovano sul suo territorio, oppure
che l’atto è stato effettivamente consegnato al convenuto o nella sua dimora
secondo un’altra procedura prevista dalla presente Convenzione, e che, in ciascuna di tali eventualità, sia la notificazione o la
comunicazione sia la consegna ha avuto luogo in tempo utile perché il convenuto
abbia avuto la possibilità di difendersi.
Questa
norma consacra la priorità del sistema della notifica effettiva su quello della
notifica presunta (“remise au parquet”) dei paesi di tradizione giuridica
romanistica (cfr. Geimer/Schütze, op. cit., n. 24 ad art. 30; Bischof, op. cit., p. 291 s., ad 7.1; Gerhard Walter, Internationales Zivilprozessrecht der Schweiz, 2.
ed., Berna/Stoccarda/ Vienna 1998, p. 324 s.).
In
casu, il giudice di merito ha pronunciato la decisione benché mancasse la prova
della corretta notifica secondo il diritto svizzero o secondo un’altra
procedura prevista dalla Convenzione del 1965. Inoltre, non è stata fornita la
prova che era “stato fatto tutto il possibile” (cfr. art. 20 cpv. 2 CL) per
giungere ad una consegna effettiva dell’atto (anche, se del caso, per mezzo di
usciere o di agente di polizia, cfr. art. 124 cpv. 2 CPC) o almeno ad una
notifica presunta regolare (pubblicazione sul Foglio ufficiale del Cantone
Ticino, cfr. art. 123 cpv. 2 CPC) (cfr. Donzallaz,
vol. I, n. 1255), ritenuto che le formalità di notifica secondo la Convenzione
dell’Aia del 1965, salvo richiesta particolare da parte dall’autorità
notificatrice, sono rette dalla normativa interna dello Stato richiesto, nel
caso di specie la Svizzera e più precisamente il Ticino (cfr. art. IV del
Protocollo n. 1 CL; Donzallaz,
vol. I, n. 1224 e 1262; Bischof,
op. cit., p. 273 ss.; Walter,
op. cit., p. 321 ad b; Picardi,
op. cit., n. 3 ad art. 142, p. 685 a.i.).
dd) Riassumendo,
l’atto di citazione non risulta essere stato notificato correttamente alla
convenuta, motivo per il quale la sentenza italiana non può essere riconosciuta
esecutiva in Svizzera (cfr. anche SJZ 1993, p. 401 ad n. 47).
ee) Il
fatto che l’appellante non abbia apparentemente impugnato la sentenza di merito
dopo averne avuto conoscenza è irrilevante dal profilo dell’art. 27 n. 2 CL, la
possibilità di ricorrere contro la decisione di merito non avendo effetto
correttivo (cfr. Donzallaz,
vol. I, n. 1322; Kropholler,
6a ed., n. 40 ad art. 27, con rif.; Stücheli,
op. cit., p. 280 s., con rif.; contra, ma minoritari: Geimer/Schütze, op. cit., n. 79 e 87 ss. ad art. 27). La parte appellata non invoca poi altre circostanze idonee a ritenere
sanato il vizio di notifica né abusiva l’eccezione sollevata dall’appellante
(su questi problemi, cfr. Donzallaz,
vol. II, n. 2923 ss.). Il rifiuto dell’exequatur ex. art. 27 n. 2 CL si
giustifica anche dal profilo teleologico, ossia in considerazione della
ratio conventionis che tende alla protezione del diritto di essere sentito
della parte convenuta (cfr. Geimer/Schütze, op. cit., n. 75, 85 e
116 ad art. 27): non risulta infatti
dagli atti che l’appellante abbia avuto conoscenza degli atti di citazione né
che la si possa ritenere negligente.
- L’appello 25
ottobre 2002 di __________ va quindi accolto.
La tassa di
giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza (cfr. art. 48, 49, 61 cpv. 1 e
62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati
gli art. 80 LEF, 20, 27 n. 2, 34, 46, 47 CL, 15 Convenzione dell’Aia del 15 novembre 1965 nonché 48, 49, 61 e 62 OTLEF;
pronuncia:
- L’appello 25 ottobre 2002 __________, è accolto.
1.1. Di
conseguenza, i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza 11 ottobre 2002
__________della Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, sono
riformati come segue:
“1. L’istanza
è respinta.
-
La
tassa di giustizia in fr. 350.-- è posta a carico di ____________________ che
rifonderà fr. 1'500.-- a __________ a titolo di indennità”.
-
La tassa di giustizia di fr. 525.--, già anticipata da
__________ è posta a carico di __________ che rifonderà a __________ fr.
1’000.-- a titolo di indennità.
-
Intimazione: - __________
Comunicazione alla
Pretura di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster