AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2002.00072
Data decisione, Autorità:
18.09.2002, CEF
Incarto n.
14.2002.00072
Lugano
18 settembre
2002
/JC/fc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques,
vicecancelliere
statuendo nella causa a procedura sommaria di cui
all’inc. EF.2002.81 della Pretura di Mendrisio-Sud, a dipendenza dell'istanza
di sequestro del 26 febbraio 2002 di
rappr. dall’avv. __________
contro
rappr. dall’avv.dott. __________
e dell'opposizione formulata il 14 marzo
2002 da
al decreto di sequestro 26
febbraio 2002 emanato dal Segretario assessore della Pretura di Mendrisio-Sud;
opposizione parzialmente accolta dallo stesso
giudice, che con decisione 1. luglio 2002 ha così statuito:
“1. L’opposizione al sequestro 14 marzo 2002 è parzialmente
accolta.
1.1 Di
conseguenza, il sequestro, presso il __________, del conto n. __________
intestato a __________ è confermato limitatamente alla somma di fr. 626'708,30
oltre interessi al 5% dal 26 febbraio 2002.
-
Tassa
di giustizia di fr. 1’000.--, comprensiva delle spese e da anticipare come di
rito, è posta per 1/10 a carico di __________ e per i restanti 9/10 a carico di
__________., la quale , rifonderà a controparte fr. 6’500.-- a titolo di
indennità.
-
omissis.”
decisione
impugnata da __________, che con appello 29 luglio 2002 chiede venga giudicato:
“1. Il ricorso della __________), è
accolto.
-
L’opposizione
14.03.02 della __________ è integralmente accolta e di conseguenza è revocato
il decreto di sequestro 26.02.02 della Pretura di Mendrisio-Sud su istanza
26.02.02 di __________.
Protestate tasse, spese e ripetibili.”
Viste le osservazioni 5 settembre 2002 di
__________;
Ritenuto
in fatto: A. Con
istanza 26 febbraio 2002, __________ ha chiesto al Pretore di Mendrisio-Sud nei
confronti __________ a concorrenza di fr. 700'991.-- oltre interessi al 5% dal
26 febbraio 2002 il sequestro ex art. 271 cpv.1 n. 4 LEF del conto n.
__________ intestato alla convenuta presso __________. Quale causa di credito è
stato indicato “consulenze prestate nell’ambito dei contratti di mandato del 18
gennaio 2001 e del 29 maggio 2000”.
B. Il 14 novembre 2001, il Segretario assessore della Pretura di
Mendrisio-Sud ha ordinato il sequestro come richiesto; l’indicazione “art. 271
cifra 3 LEF” alla voce “causa del sequestro” appare infatti il frutto di un
errore di trascrizione, poiché nessuna parte, e nemmeno il primo giudice, mette
in discussione che la causa di sequestro in oggetto è quella dell’art. 271 cpv.
1 n. 4 LEF (cfr. verbale d’udienza, p. 1 e decisione pretorile, p. 4, ultimo
paragrafo).
C. Il 14 marzo 2002, __________ ha interposto opposizione al sequestro,
contestando l’effettiva scadenza ed esigibilità del credito posto a fondamento
del sequestro. Ha inoltre negato l’esistenza della causa di sequestro dell’art.
271 cpv. 1 n. 4 LEF (domicilio all’estero del debitore), per il motivo che
__________ ha sì la sede in __________ ma pure una succursale a __________,
iscritta peraltro dopo la conclusione dei contratti di cui si prevale il
sequestrante. D’altronde, i documenti versati agli atti da quest’ultimo
concernono solo la succursale e non l’opponente, e rappresentano semplici
fotocopie di conteggi senza valore probatorio.
All’udienza
di contraddittorio del 17 aprile 2002, il sequestrante ha segnatamente
evidenziato come le note proforma agli atti erano state riconosciute. Egli ha
inoltre affermato che la convenuta era coobbligata solidalmente con la
succursale svizzera, nel frattempo fallita.
D. Con
sentenza 1. luglio 2002, il Segretario assessore della Pretura di
Mendrisio-Sud, ha parzialmente accolto l’opposizione di __________, confermando
il sequestro limitatamente all’importo di fr. 626'708, 30 oltre interessi
invece di quello richiesto di fr. 700'991.--.
In
sintesi, egli ha ritenuto verosimili le due pretese vantate dal sequestrante –
basandosi su note proforma (doc. H, risp. D-G) e, per quanto concerne la
seconda, su uno scritto 4 settembre 2001 (doc. P) della rappresentante italiana
di __________ – ossia:
– una
prima di Lit. 85'280'000 (invece dei Lit. 182'000'00 richiesti) a titolo di
salario netto per le prestazioni di consulenza e gestione finanziaria prestata
dal sequestrante durante 11 mesi (febbraio a dicembre 2001), sulla base del
contratto 18 gennaio 2001 (doc. A), concluso con quattro imprese del
__________, tra cui la convenuta;
– una
seconda di Lit. 736'580'000, fondata sull’accordo 29 maggio 2000 (doc. S)
concluso tra, da una parte, il sequestrante, e dall’altra, solidalmente, la
costituenda __________ e tre rappresentanti della stessa, per altre operazioni
di consulenza finanziaria e procacciamento di lavori in __________
Sulla
causa di sequestro, il primo giudice ha ritenuto che il fatto che l’accordo tra
le parti del 29 maggio 2000 sia stato concluso a Lugano fosse da considerare
quale legame sufficiente del credito con la Svizzera ai sensi dell’art. 271
cpv. 1 n. 4 LEF.
E. Con
appello 29 luglio 2002, __________ chiede l’accoglimento della sua opposizione
e la revoca del sequestro.
L’appellante,
per quanto concerne anzitutto il contratto 18 gennaio 2001, contesta che il
credito vantato dal sequestrante sia stato esigibile, perché gli era stato
conferito “un incarico irrevocabile e di durata quinquennale” tuttora non
scaduto. Non è inoltre stato reso verosimile che il sequestrante abbia
effettivamente prestato consulenza nel periodo dal febbraio al dicembre 2001.
La nota proforma di cui al doc. H, prodotto in semplice fotocopia, è stato
allestito unilateralmente dal sequestrante per soli fini di causa, non è stato
né ricevuto né accettato dall’appellante e come tale è quindi senza alcun
valore.
Per
quanto concerne il contratto 29 maggio 2000, l’appellante rileva che esso è
stato prodotto solo dopo che l’opponente ne aveva esplicitamente censurato la
mancanza agli atti. Quindi il primo giudice ha decretato il sequestro senza
aver esaminato detto contratto, ciò che implicherebbe la revoca del sequestro
infondato. La successiva produzione del contratto lede l’art. 101 CPC.
L’appellante critica anche la valenza probatoria dei documenti O (scritto del
sequestrante alla ____________________ e P (risposta di quest’ultima), dal profilo
temporale e per il motivo che __________ rappresenta la sequestrata solo dal
punto di vista fiscale.
F. Nelle
sue osservazioni, il sequestrante chiede preliminarmente l’accertamento della
tempestività del ricorso. Egli evidenzia poi come sarebbe spettato alla
controparte dimostrare che il sequestrante non aveva prestato la dovuta
consulenza. Essendosi le parti coobbligate impegnate a versare mensilmente
l’importo di Lit. 10'000'000, il credito di cui al doc. H era scaduto ed è
peraltro stato riconosciuto dalla rappresentante fiscale della sequestrata in
Italia (doc. O).
Considerando
in diritto: 1. Questioni procedurali
1.1. La
decisione impugnata è stata intimata all’appellante il venerdì 12 luglio 2002 e
da essa ritirata il mercoledì 17 luglio 2002, come risulta dalla consultazione
della funzione di ricerca “Track & Trace lettere” del sito web della Posta
(http://www.poste.ch/__________ html) relativa al numero d’invio figurante
sulla busta allegata all’esemplare della sentenza 1. luglio 2002 prodotta da
__________ con l’appello. Essendo la decisione impugnata stata intimata durante
le ferie esecutive (dal 15 al 31 luglio, cfr. art. 56 n. 2 LEF e 23 cpv. 1
LALEF), il termine d’appello è cominciato a decorrere il primo giorno feriale
dopo la fine delle medesime (cfr. CEF 7 agosto 2002 [14.2002.35], cons.
1.5), ossia il venerdì 2 agosto 2002 ed è scaduto il lunedì 12 agosto 2002.
L’appello, spedito il 29 luglio 2002, è pertanto ampiamente tempestivo.
1.2. Per
crediti non garantiti da pegno il creditore può chiedere il sequestro di beni
del debitore, quando sia data una causa di sequestro (cfr. art. 271 cpv. 1 n. 1
a 5 LEF). Nel Cantone Ticino per valori superiori a Fr. 2’000.-- competente per
la concessione del sequestro è il Pretore del luogo in cui si trovano i beni da
sequestrare indicati dal creditore (art. 14 cpv. 1 e 16 cpv. 3 LALEF, art. 5
cpv. 1 LOG). La procedura, di natura sommaria (art. 25 n. 2 lett. a LEF), è
retta dall’art. 19 LALEF che non prevede il contraddittorio.
1.3. Prima di concedere il sequestro il giudice esamina, sulla base
dei soli elementi addotti dal creditore, se è stata resa sufficientemente
verosimile l’esistenza del credito, di una causa di sequestro nonché di beni
appartenenti al debitore (art. 272 LEF). Il grado di verosimiglianza ex art.
271-272 LEF richiesto per valutare se vi è un credito, se nel circondario di
sua competenza vi sono beni appartenenti al debitore e se si realizza almeno
una delle cause di sequestro fatte valere dal creditore è in linea di principio
nel senso che la tesi del creditore deve risultare plausibile e l’esame
puntuale delle allegazioni e della documentazione prodotta dal creditore deve
permettere al giudice di convincersi – sulla base di elementi oggettivi, non
bastando di regola fatture o altri elementi allestiti unilateralmente dal
creditore sequestrante o da suoi organi o persone ausiliarie – che in concreto
le circostanze di fatto rilevanti si sono realizzate, senza per questo poter
già escludere il contrario (cfr. Walter Stoffel, Le séquestre, in: La LP
révisée, collana CEDIDAC, vol. 35, Losanna 1997, p. 280 s.; Pierre-Robert Gilliéron, Le séquestre dans la LP révisée, in: BlSchK 1995, p. 132 e
rif.; Bertrand Reeb, Les mesures provisoires dans
la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, p. 466; Amonn/Gasser, Grundriss
des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, n. 2 ad § 51; Rudolf Ottomann, Der Arrest, in: ZSR
1996/I, p. 253, n. 32).
1.4. Concesso
il sequestro, chi è toccato nei suoi diritti, tranne il sequestrante, può fare
opposizione al giudice del sequestro entro dieci giorni da quando ne ha avuto
conoscenza (art. 278 cpv.1 LEF. In tal caso il giudice, in una procedura pure
sommaria retta dagli art. 20 ss. LALEF, sottopone il sequestro a nuovo esame,
dando agli interessati la possibilità di esprimersi (cfr. art. 278 cpv. 2 LEF),
rispettivamente di addurre fatti nuovi. In caso di tempestiva opposizione al
sequestro, il giudice che lo ha concesso deve chinarsi dunque nuovamente sulla
domanda di sequestro e verificare – pur con il medesimo potere di cognizione
esercitato in precedenza (cfr. Reeb, op. cit., p. 478; Gilliéron, op. cit., p. 135) – se
alla luce di quanto emerso dal contraddittorio tutte le condizioni del
sequestro – contestate dall’opponente – risultano ancora sufficientemente
verosimili, se cioè in relazione alle stesse è ancora soddisfatto quel grado di
verosimiglianza necessario per la sua concessione (cfr. Amonn/Gasser, op. cit., n. 71 ad § 51), atteso che resta onere del
creditore sequestrante fornire al giudice gli elementi sufficienti (cfr. Hans
Reiser, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998,
Vol. III, n. 38 ad art. 278).
1.5. La nuova decisione
(sull’opposizione) – sia essa di annullamento o di conferma del sequestro (cfr.
Reiser, op. cit., n. 44-45
ad art. 278) – può essere a sua volta impugnata entro dieci giorni davanti
all’autorità giudiziaria superiore (art. 278 cpv. 3 primo periodo LEF), nel
Cantone Ticino la Camera di esecuzione e fallimenti con il rimedio dell’appello
(art. 22 LALEF nonché 14 e 22 lett. c LOG), rispettivamente, in caso di valore
inferiore agli fr. 8’000.--, la Camera di cassazione civile con ricorso per
cassazione (art. 22 LALEF nonché 5, 13 e 22 lett. b LOG). L’autorità superiore
deve verificare – sulla base delle allegazioni e dei documenti prodotti dalle
parti ed eventualmente anche dei fatti nuovi di cui le stesse si possono
avvalere (art. 278 cpv. 3 secondo periodo LEF) – se nel caso concreto in
relazione al realizzarsi delle condizioni del sequestro addotte dal creditore –
e contestate dalle controparti – è raggiunto il grado di verosimiglianza
necessario per il mantenimento del provvedimento conservativo, atteso che in
caso negativo annullerà la decisione del giudice di prime cure che ha confermato
il sequestro rispettivamente confermerà la decisione che lo ha annullato,
riservate soluzioni intermedie (cfr. Amonn/
Gasser, op. cit., n.
74 ad § 51; Reeb, op. cit., p. 482).
1.6.
a) Tutte le decisioni in materia di sequestro, in tutte le istanze,
vanno pronunciate in procedura sommaria (art. 25 n. 2 lett. a LEF). Le norme
cantonali che reggono tale tipo di procedura devono rispettare la massime
dispositiva ("Dispositionsmaxime"), il principio attitatorio
("Verhandlungsmaxime"), nonché le massime di celerità e di
concentrazione (cfr. Jérôme Piégai,
La protection du débiteur et des tiers dans le nouveau droit du séquestre, tesi
Losanna 1997, p. 213 ss. con rif.; Yvonne Artho
von Gunten, Die Arresteinsprache, tesi Zurigo 2001, p. 73 ss.).
Detto altrimenti, il giudice non agisce d'ufficio, egli esamina solo ciò che è
stato allegato e decide unicamente in base alle prove addotte dalle parti
("quod non est in actis, non est in mundo") e che possono essere
assunte seduta stante ("Beweismittelbeschränkung"), salvo che il
fatto allegato sia stato ammesso o non contestato dalla controparte non
contumace (Vogel/Spühler,
Grundriss des Zivilprozessrechts, 7a ed., Berna 2001, n. 24 ad cap. 6 e n. 12
ad cap. 10; di diverso parere: Artho
von Gunten, op. cit., p. 79 s., che però non convince, cfr. CEF 15
maggio [14.2002.6], cons. 1.5a).
Il
giudice può accontentarsi della semplice verosimiglianza dei fatti
("Beweisstrengebeschränkung") ed esaminare sommariamente i punti di
diritto ("prima facie cognitio"), nella misura compatibile con
l'esigenza di celerità (cfr. Fabienne Hohl,
La réalisation du droit et les procédures rapides, tesi Friborgo 1997, n. 453; Gilliéron, op. cit., p. 138, B; Piégai, op. cit., p. 212; Artho von Gunten, op. cit., p. 85
ss.). Il giudice apprezza liberamente le prove (art. 20 cpv. 5 LALEF).
b) I
principi di celerità e di concentrazione impongono in particolare alle parti
alte esigenze di motivazione per poter giungere ad un giudizio sollecito. Il
giudice del sequestro non deve ricercare tra tutti i documenti prodotti quelli
che potrebbero essere determinanti a sostegno delle allegazioni della parte.
Quest'ultima non può limitarsi ad indicare tesi descrittive – sia fattuali che
in diritto – ma deve sostanziarle con riferimenti puntuali e d'immediato
riscontro ai documenti topici a sostegno. In caso di omissione, le allegazioni
non debitamente motivate saranno ignorate per carenza di forma del gravame.
c) Quando
una parte allega l'applicazione del diritto straniero, essa dovrà spontaneamente,
in deroga parziale all'art. 16 cpv. 1 LDIP, che, in procedura sommaria, si
applica solo per analogia (cfr. Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n.
67 ad art. 84), stabilirne il contenuto, in base ad elementi affidabili, non
bastando dichiarazioni di liberi professionisti, ma dovendo far capo, se del
caso, a pareri oggettivi di istituti – ad esempio l'Istituto svizzero di
diritto comparato di Losanna – o autori neutri. In caso di omissione, il
giudice applicherà il diritto svizzero (art. 16 cpv. 2 LDIP).
d) Vi è
verosimiglianza quando esiste una certa probabilità che i fatti allegati
corrispondano al vero (Piégai,
op. cit., n. 792, p. 173). Il grado di verosimiglianza richiesto è oggetto di apprezzamenti
divergenti. Secondo questa Camera, la verosimiglianza è data a due condizioni
cumulative (cfr. CEF 15 maggio 2002 [14.2002.6], cons. 1.5d):
-
vi
è un “inizio di prova” (“commencement de preuve”, DTF 107 III 36, 39 e
40, cons. 3 e 5; Walter A. Stoffel,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 3 ad art.
272), ossia indizi oggettivi e concreti a conforto della tesi del sequestrante;
-
dall’esame
degli allegati e mezzi di prova si ricava l’impressione che i fatti rilevanti
per il giudizio si siano comunque realizzati, pur senza poter escludere la
probabilità nello stesso ordine di grandezza di una realtà di segno opposto;
detto altrimenti, si ha verosimiglianza (semplice) quando sono possibili anche
altre soluzioni altrettanto probabili; viceversa, un fatto è da ritenere
inverosimile, quando si ha la netta impressione che i fatti si siano svolti
diversamente da quanto affermato dal sequestrante.
Per
garantire i diritti del sequestrato, il giudice dovrà tuttavia esigere dal
sequestrante – dandosene gli ulteriori presupposti, ovviamente diversi dal
profilo fattuale in funzione dello stato degli atti e dello stadio processuale
raggiunto – una garanzia ai sensi dell'art. 273 cpv. 1 LEF tanto più elevata
quanto più bassa si rivela la verosimiglianza della realizzazione delle
condizioni del sequestro (cfr. Gilliéron,
BlSchK 1995, p. 132; Piégai,
op. cit., p. 306), nei limiti dell’entità del danno di cui il sequestrato
potrebbe verosimilmente patire in caso di sequestro ingiustificato e senza che l'imposizione
di una garanzia possa supplire l'assenza di un presupposto del sequestro (cfr. Michel
Criblet, La problématique des sûretés et de la responsabilité de
l'Etat, in: Le séquestre selon la nouvelle LP, Zurigo 1997, p. 80; Reeb, op. cit., p. 467 s.).
e) Secondo
l'art. 278 cpv. 3, 2. periodo LEF, le parti possono, nell'ambito del ricorso
contro la decisione su opposizione, avvalersi di fatti nuovi. Il testo legale
non precisa se sono ammessi solo veri nova (ossia fatti che si sono prodotti
dopo la sentenza di prima istanza) oppure anche pseudonova (cioè fatti che sono
avvenuti prima della sentenza sull'opposizione ma che la parte che se ne
prevale non aveva allora allegato per negligenza o ignoranza; sui due tipi di
nova, v. p. es. Vogel/Spühler, op. cit., n. 43 ad cap. 13). Questa Camera ha già avuto modo
di pronunciarsi sulla questione, in un senso positivo (cfr. CEF 10
aprile 2000 [14.1999.82], cons. 1.5e; 30 ottobre 2001 [14.2001.75], cons. 1.5e). Con riferimento all’art. 174 nLEF –
pure esso modificato dalla revisione del 16 dicembre 1994 – che distingue
espressamente i pseudo dai veri nova sottoponendoli a regimi giuridici diversi,
si può sostenere a contrario che l’art. 278 cpv. 3 secondo periodo LEF, con
l'espressione generica "fatti nuovi", autorizza entrambi i tipi di
nova. Tale interpretazione pare confermata dal messaggio del Consiglio federale
relativo a tale norma (FF 1991 III 124), secondo il quale “anche
i cosiddetti nova in senso proprio" (“Auch sogenannte echte Nova
…”; “Il est également possible de faire valoir auprès de l’instance supérieure
des faits nouveaux proprement dits …”; sottolineatura del redattore) vanno ammessi.
L’interpretazione teleologica giunge allo stesso risultato delle
interpretazioni letterale e storica: vale in effetti altresì per gli pseudonova
la ratio invocata dal Consiglio federale per l'ammissione dei veri nova, ossia
il fatto che il sequestro costituisce una misura di garanzia molto incisiva che
va revocata appena le sue condizioni non sono più adempiute, ad esempio in caso
di pagamento del debito. Apparirebbe difatti urtante che il pagamento
effettuato un giorno prima della sentenza su opposizione (o prima del termine
dello scambio degli allegati) non possa essere invocato in sede di appello,
mentre se fosse avvenuto un giorno dopo sarebbe ricevibile quale vero novum;
per il principio di parità delle armi, pure il sequestrante deve essere ammesso
ad invocare pseudonova.
La
dottrina maggioritaria si pronuncia del resto pure a favore della ricevibilità
degli pseudonova in virtù del diritto federale (Dominik Gasser, Das Abwehrdispositiv der
Arrestbetroffenen nach revidiertem SchKG, ZBJV 1994, p. 616, let. d; Jürgen Brönnimann, Festellung des neuen Vermögens, Arrest, Anfechtung in: Das
revidierte SchKG, Berna 1995, p. 134 let g; Ottomann, op. cit., p. 259, Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über
Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, Zurigo 1997/1999, n. 28 ad art. 278).
Solo Stoffel (op. cit.
[CEDIDAC], p. 290) – e apparentemente Reiser (op. cit., n. 47 ad art. 278; cfr.
però n. 49, in cui cita l’opinione di Ottomann quale riserva al principio posto da
Stoffel) – scrive che tale questione dipende dal diritto cantonale. Gli autori
che sostengono la ricevibilità degli pseudonova in base al diritto federale ne
limitano la portata, senza motivazione (probabilmente per analogia con la
soluzione comunemente praticata in materia di ricorso ordinario di diritto
cantonale, v. Vogel/Spühler,
op. cit., n. 47 ad cap. 13), ai nova che la parte non ha allegato in prima
istanza senza colpa. Con (reiterato) riferimento all’art. 174 cpv. 1 nLEF va al
contrario ritenuto che gli pseudonova possono essere addotti senza restrizione
(cfr. Amonn/Gasser, op.
cit., n. 57 ad § 36; Roger Giroud,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 19 ad art.
174). La possibilità di addurre
fatti nuovi comprende quella di produrre nuovi mezzi di prova (Vogel/Spühler, op. cit., n. 42 ad
cap. 13).
Per
evidenti ragioni pratiche, riconducibili al principio di celerità, i nova di
ogni tipo possono essere addotti solo fino alla fase dello scambio degli
allegati (CEF 5 luglio 1999 [14.1999.3], cons. 3).
- Condizioni
materiali per la concessione del sequestro
Giusta l’art. 272 cpv. 1 LEF, il
sequestro viene concesso dal giudice
del luogo in cui si trovano i beni, purché il creditore renda verosimile
l'esistenza:
del credito;
di una causa di sequestro;
di beni appartenenti al debitore.
In casu,
a questo stadio della procedura, è litigiosa solo la questione dell’esistenza e
dell’esigibilità dei crediti posti a fondamento del sequestro.
- Crediti
risultanti dal contratto 18 gennaio 2001
Il
contratto di mandato (“incarico”, doc. A) concluso il 18 gennaio 2001 tra, da
una parte, solidalmente tra di loro, le società __________, __________,
__________), e __________), e dall’altra __________, in quanto firmato anche
dall’appellante, costituisce un titolo di rigetto provvisorio ai sensi
dell’art. 82 LEF per l’intero importo mensile di Lit. 10'000'000 dovuto dalle
società al sequestrante (cfr. Daniel Staehelin,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 129 ad art. 82). Siffatto documento va
anche considerato quale titolo per la concessione di un sequestro, poiché il
grado di verosimiglianza richiesto da questa Camera per ammettere l’esistenza
dei diversi presupposti del sequestro (cfr. supra cons. 1.6d) è inferiore a
quello richiesto per l’accoglimento di un’eccezione dell’escusso in materia di
rigetto provvisorio dell’opposizione (cfr. art. 82 cpv. 2 LEF).
3.1. Certo,
l’appellante nega che l’attività di consulenza sia effettivamente stata
prestata dal sequestrante durante il periodo intercorrente tra febbraio e
dicembre 2001, senza però addurre alcun elemento oggettivo e concreto (ad es.
richiamo, disdetta, ecc.) a sostegno della propria affermazione, come invece
sarebbe stato suo obbligo (cfr. art. 82 cpv. 2 LEF per analogia).
3.2. La
censura dell’appellante basata sull’asserita inesigibilità della rimunerazione
dovuta al sequestrante è insostenibile. Il fatto che il contratto sia stato
concluso irrevocabilmente per una durata quinquennale senza possibilità di
revoca, salvo il motivo di giusta causa, non pregiudica evidentemente la
questione dell’esigibilità delle singole pretese di rimunerazione del
sequestrante. In assenza di clausola contrattuale contraria, va ritenuto che,
prima facie e conformemente all’uso, pure ripreso nella legge svizzera (cfr.
art. 77 cpv. 1 n. 3 CO), una retribuzione mensile sia esigibile il giorno del mese
che per il numero corrisponde a quello del mese precedente in cui siano
iniziate le prestazioni da rimunerare. Posto che il sequestrante abbia
cominciato a lavorare il 1. febbraio 2001 (dal contratto si potrebbe
addirittura dedurre che la relazione contrattuale sia iniziata il 18 gennaio
2001), l’ultima rimunerazione chiesta, ossia quella relativa al mese di
dicembre 2001, è scaduta il 1. gennaio 2002, ossia anteriormente all’emanazione
del decreto di sequestro, datato 26 febbraio 2002. Poiché non vi è disputa
sull’ammontare di tale pretesa, così come accertata dal primo giudice, il
sequestro può essere confermato per l’importo di Lit. 85'280'000, che al tasso
di cambio dello 0,07625487 del 26 febbraio 2002 (doc. I) equivale a fr.
65'030,15.
- Crediti
risultanti dal contratto 29 maggio 2000
4.1. Dal
profilo procedurale, il fatto che il contratto 29 maggio 2000 (doc. S) sia
stato prodotto solo dopo l’opposizione è irrilevante. Certo, il primo giudice
non avrebbe dovuto concedere il sequestro per pretese fondate su un contratto
non agli atti, la verosimiglianza – anche prima facie – dovendo porre su
riscontri almeno concreti. L’oggetto della procedura di opposizione ai sensi
dell’art. 278 LEF non è tuttavia la verifica della regolarità del decreto di sequestro
al momento in cui è stato emanato, bensì un riesame da parte del giudice del
sequestro dell’esistenza o dell’inesistenza dei presupposti del sequestro (cfr.
art. 272 LEF) al momento in cui la decisione su opposizione viene prolata (cfr.
Artho von Gunten, op.
cit., p. 85 i.f.). L’opposizione ex art. 278 LEF non è una via di appello ma
di riconsiderazione (cfr. Gilliéron,
op. cit., p. 134 ad IV.A; Louis Dallèves,
Le séquestre, FJS n. 740, Ginevra 1999, p. 21 s., ad chapitre V, B.1°).
D’altronde, sono ammessi i nova, di qualsiasi tipo (cfr. supra cons. 1.6e). È
quindi a giusto titolo che il primo giudice ha esaminato se l’esistenza del
credito fondato dal sequestrante sul contratto 29 maggio 2000 fosse o no
verosimile. Non può invece essere seguito sull’esito di tale esame.
4.2. Infatti,
a prescindere dalla questione di sapere se gli atti giuridici della costituenda
società __________ possano o no vincolare la sequestrata (ciò che prima facie
non sembrerebbe essere il caso, poiché unica succursale di quest’ultima
__________ [cfr. doc. B], circostanza però non allegata dall’appellante in
questa sede), il contratto 29 maggio 2000 (doc. S) potrebbe fondare un
sequestro solo qualora il sequestrante avesse reso verosimile che “lavori
inerenti al sistema costruttivo (pannello leggero in polistirolo)” sono stati
effettuati dalla costituenda __________ in __________ dopo la firma del
contratto, specificando l’importo dei lavori e il prezzo al metro quadrato.
Infatti, contrariamente all’accordo sulla rimunerazione mensile previsto nel
contratto 18 gennaio 2001 di cui al considerando 3, che non vincolava la
retribuzione ad un determinato risultato, il contratto 29 maggio 2000 prevede
il pagamento di commissioni legate alla condizione sospensiva di vendita di forniture
di __________; in diritto svizzero, esso andrebbe qualificato quale contratto
di mediazione. Contrariamente a quanto avviene in materia di rigetto
provvisorio dell’opposizione (cfr. Staehelin,
op. cit., n. 132 ad art. 82), il sequestrante non è certo tenuto a provare la
realizzazione della condizione posta nel contratto di mediazione, ma è
sufficiente che la renda verosimile. Orbene, __________ non ha portato indizi
oggettivi e concreti che rendessero verosimile la fornitura di pannelli leggeri
in polistirolo in __________ e che permettessero di determinare anche solo
approssimativamente il valore della merce venduta. Le note proforma di cui ai
doc. D a G sono documenti allestiti unilateralmente dal sequestrante e quindi
senza valore probatorio (cfr. supra cons. 1.3). Il contratto di appalto 28
marzo 2001 tra __________ e l’appellante citato dal primo giudice (sentenza, p.
4, secondo capoverso) a conferma della forza indiziaria della nota proforma di
cui al doc. D figura certo tra gli atti dell’incarto, ma non è rubricato né
citato negli atti dell’appellante (domanda di sequestro, memoriale scritto di
risposta e duplica), ragione per la quale va ignorato. Per quanto concerne i
doc. O e P, l’appellante ne mette in dubbio l’autenticità e contesta il potere
di rappresentanza __________ in ambito civile. La questione dell’autenticità
dei documenti prodotti dal sequestrante può essere lasciata aperta, poiché, da
una parte, è vero che il doc. N attesta solo che __________ è rappresentante
della sequestrata nei confronti del fisco italiano, e dall’altra, nel doc. P,
__________ non dichiara di rappresentare o impegnare __________. Va quindi
ritenuto, prima facie, che la società italiana ha riconosciuto a titolo
personale le note professionali del sequestrante, rilevato che essa figura
quale coobbligata in tutte le note proforma sulle quali __________ fonda il suo
credito per commissioni (doc. D-G).
-
Riassumendo,
la sequestrante ha reso verosimile l’esistenza di un credito di fr. 65'030,15
in proprio favore.
-
L’appello
29 luglio 2002 __________ va quindi parzialmente accolto.
La tassa
di giustizia e le indennità di appello seguono il grado di soccombenza,
stabilito in 1/10 (@ 626'708,30 ¸ 65'030,15) a carico dell’appellante e 9/10 a carico dell’appellata.
Richiamati gli art. 271 ss. LEF, 48, 49, 61 e 62
OTLEF,
pronuncia:
- L’appello
29 luglio __________ è parzialmente accolto.
1.1. Di
conseguenza, i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza 1. luglio 2002 (__________)
del Segretario assessore della Pretura di
Mendrisio-Sud,
sono riformati come segue:
“1. L’opposizione
14 marzo 2002 è parzialmente accolta e di conseguenza il sequestro, presso il
__________, __________, del conto n. __________ intestato a __________ è
confermato limitatamente a fr. 65'030,15 oltre interessi al 5% dal 26 febbraio
2002.
-
La tassa di giustizia in fr. 1’000.-- è posta a carico di __________ per
9/10 e per 1/10 a carico di __________, cui __________ rifonderà fr. 6'500.-- a
titolo di indennità ridotte.”
-
La
tassa di giustizia della presente decisione di fr. 1’500.--, già anticipata
dall’appellante, è posta a carico di __________ per 9/10 e di __________ per
1/10, cui __________ rifonderà fr. 4'000.-- a titolo di indennità ridotte.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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