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Numero d'incarto:
14.2002.00066
Data decisione, Autorità:
23.09.2002, CEF
Incarto n.
14.2002.00066
Lugano
23 settembre 2002
CJ/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques,
vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
(__________promossa con istanza 12 marzo 2002 da
rappr. dall’avv. __________
contro
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta da __________
all’esecuzione n. __________ dell’UE di Lugano promossa da __________ per
l’importo di fr. 12'102,40 oltre spese;
vista la
sentenza 12 luglio 2002 della Segretaria assessore del Distretto di Lugano,
Sezione 5, che respinge la suddetta istanza e conferma pertanto in via
provvisoria l’opposizione interposta dall’escusso;
preso atto
dell’appello 17 luglio 2002 __________ e dell’assenza di osservazioni da parte
dell’escusso;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che ex art. 82
cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato
mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il
rigetto provvisorio dell’opposizione;
che l’attestato di
carenza beni dopo pignoramento definitivo, ancorché non costituisca un
riconoscimento di debito, viene considerato dalla legge (art. 149 cpv. 2 LEF)
quale titolo di rigetto provvisorio (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella
prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 337 con rif.; Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum
SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 8 e 158
ad art. 82; Pierre-Robert Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 27 ad art. 82; Peter
Stücheli, Die
Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 368 ad 2 e 390 ss.);
che per l’art. 82
cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno
che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da
infirmare il riconoscimento di debito;
che all’escusso
incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in
giudizio;
che secondo la
giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente
ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a
conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. in senso
convergente l’obiter dictum della II Corte civile del Tribunale federale nella
sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; DTF
104 Ia 413, cons. 4; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; BlSchK
1982 p. 95-97; Panchaud/Caprez,
Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 26 p. 61; Staehelin, op. cit., n. 87 s. ad art. 82 LEF; Gilliéron,
op. cit., n. 82 ad art. 82; Stücheli, op. cit., p. 350, con rif.);
che nel caso di
specie, l’escusso ha sollevato in prima sede l’eccezione di prescrizione;
che l’escutente
fonda l’esecuzione su un attestato di carenza di beni dopo pignoramento (doc.
B) rilasciato il 30 gennaio 1996;
che ex art. 149a
cpv. 1 LEF, il credito “accertato” mediante un attestato di carenza di beni si
prescrive in venti anni dal rilascio di quest’ultimo;
che secondo l’art.
2 cpv. 5 delle disposizioni finali della modificazione della LEF del 16 dicembre
1994, la prescrizione dei crediti “accertati” mediante un attestato di carenza
di beni rilasciato prima dell’entrata in vigore della modifica (ossia prima del
- gennaio 1997) comincia a decorrere da siffatta data;
che il credito
constatato nell’attestato di carenza di beni prodotto dall’escutente sarebbe
quindi dovuto scadere il 31 dicembre 2017 (cfr. Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP,
vol. II, Losanna 2000, n. 12), ritenuto
tuttavia che l’esecuzione in esame ha nuovamente interrotto tale termine (cfr. FF 1991 III 74; Ueli Huber, Basler Kommentar zum SchKG,
Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. II, n. 3 ad art.
149a; Gilliéron, op. cit., n. 18 ad art. 149a);
che il termine di
prescrizione dell’art. 149a cpv. 1 LEF è un regolare termine di prescrizione
previsto dalla legge, che deroga alle norme degli art. 127 e 128 CO;
che il credito
posto in esecuzione non risulta quindi prescritto, l’escusso non avendo
d’altronde preteso – e ancora meno reso verosimile – che tale credito fosse già
prescritto al momento del rilascio dell’attestato di cui al doc. B;
che l’escusso non
ha sollevato altre eccezioni;
che l’appello 17
luglio 2002 va quindi accolto;
che le spese e le
indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF);
Richiamato l’art. 82, 149a LEF; 127 CO; 48, 49, 61 e 62 OTLEF;
pronuncia:
- L’appello 17 luglio 2002 __________, è accolto.
1.1. Di
conseguenza, i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza 12 luglio 2002 (__________)
della Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, sono riformati
come segue:
“1. L’istanza
è accolta.
1.1. Di
conseguenza, l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’UE
di Lugano è rigettata in via provvisoria.
-
La tassa di giustizia in fr. 180.-- è
posta a carico di ____________________che rifonderà a __________, fr. 300.-- a
titolo di indennità.”
-
La tassa di giustizia di fr. 270.--, già anticipata
dall’appellante, è posta a carico di __________ che rifonderà a __________ fr. 200.--
a titolo di indennità.
-
Intimazione a: - __________
Comunicazione alla
Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione 5.
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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