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Numero d'incarto:
14.2002.00059
Data decisione, Autorità:
26.08.2002, CEF
Incarto n.
14.2002.00059
Lugano
26 agosto
2002/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
Composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Rusca
Segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente
dall'istanza 3 maggio 2002 presentata da
rappr. da __________
contro
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di
Lugano, Sezione 5, con sentenza 24 giugno 2002 ha così deciso:
"1. È pronunciato
il fallimento della __________, a far tempo da lunedì 24 giugno 2002 alle ore
14.00.
2./3./4. Omissis"
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da
__________ che con atto
1° luglio 2002 ne ha postulato l'annullamento;
preso atto che la parte appellata non ha
presentato osservazioni;
ritenuto
in fatto:
A. Con istanza 3 maggio 2002 la __________ ha chiesto il fallimento
della __________ per fr. 2'033.65 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All'udienza di contraddittorio del 12 giugno 2002 nessuna delle
parti è comparsa.
C. Il 24 giugno 2002 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha
pronunciato il fallimento della __________ a far tempo dal 24 giugno 2002 alle
ore 14.00.
D. Con atto di appello 1. luglio 2002 la __________ ha postulato la
declaratoria di nullità del decreto di fallimento, sostenendo di avere saldato
il debito in oggetto e producendo una ricevuta 25 giugno 2002 dell'Ufficio
esecuzione di Lugano, in cui viene confermato il versamento dell'importo di fr.
2'301.-- da parte della __________ a favore della __________ a saldo
dell'esecuzione in esame n. 871329 (doc. C). L'appellante ha poi prodotto il
bilancio al 31 dicembre 2000 (doc. D), rilevando che quello per il 2001 non è
ancora a disposizione, ma che la situazione non è cambiata. La __________ ha
affermato che in seguito alla cattiva congiuntura, ha subito un calo della
clientela, che le ha provocato una sensibile diminuzione delle entrate, causando
una momentanea mancanza di liquidità. Per superare queste difficoltà è stato
richiesto il rimborso del credito di fr. 31'570.-- verso i correntisti nonché
di altri crediti ammontanti a fr. 11'242.-- (doc. E). L'appellante ha poi
dichiarato di avere provveduto ad una consistente riduzione dei costi.
L'amministratore ha inoltre rinunciato al compenso per la sua carica fino al
superamento delle attuali difficoltà. Nel contempo è stata elaborata una
strategia di rilancio dell'attività basata su prodotti Bio.
Considerato
In diritto:
a) Ex art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare
la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
-
il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
-
l'importo dovuto è
stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del
creditore; o che
-
il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
b) L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte nova”), solo se risultano
adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova
autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte
dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza
senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere
determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto
nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore
di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti
trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un
periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può
emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di
fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti
importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla
base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,
estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere
verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La
solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che
l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di
appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità
influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Roger Giroud, Basler Kommentar zum SchKG,
vol. II, n. 25-26 ad art. 174 LEF; Amonn/Gasser,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 36 n. 58 p.
294, § 38 n. 14 p. 305; Jürgen Brönnimann,
Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art.
174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung,
Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
c) Dalla
ricevuta dell'Ufficio esecuzione di Lugano 25 giugno 2002 (doc. C) emerge che
la __________ ha versato al predetto ufficio fr. 2'301.-- a saldo
dell'esecuzione in esame n. __________ per cui risulta adempiuto il presupposto
di cui all'art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF.
Per
quel che concerne il presupposto della solvibilità va osservato che dal
bilancio al 31 dicembre 2000 risp. dal rapporto dell'Ufficio di revisione
__________ 24 dicembre 2001 (doc. D), prodotti dall'appellante, risulta che per
il periodo dal 1. gennaio al 31 dicembre 2000 la società ha riportato una
perdita di fr. 14'296.81. Con scritto 26 giugno 2002 (doc. E) l'attuale
amministratore della società ha chiesto al precedente amministratore il
rimborso immediato da parte dei vecchi azionisti di fr. 31'570.-- e di
ulteriori fr. 11'242.22, importi che risultano a bilancio quali crediti nei
confronti degli azionisti.
Dall'estratto
delle esecuzioni 19 agosto 2002 dell'Ufficio esecuzione di Lugano emerge che
tra il 4 luglio 2001 e il 6 giugno 2002 contro l'appellante sono state promosse
9 esecuzioni per importi varianti tra fr. 793.90 e fr. 8'070.--. Nell'anno in
corso, di queste procedure esecutive, una della Confederazione Svizzera per fr.
4'254.85, due della Cassa cantonale di compensazione per fr. 4'327.40 risp. fr.
4'567.35 e una del Comune di __________ per fr. 793.90 sono già giunte alla
domanda di realizzazione, mentre per una della __________ per fr. 1'113.45 e
per due ulteriori della Cassa cantonale di compensazione per fr. 2'682.05 risp.
fr. 4'597.30 le domande di proseguire sono state rifiutate, essendo la
__________ già fallita. Un'esecuzione della Confederazione Svizzera per fr.
8'070.-- è giunta allo stadio di notifica del PE alla debitrice.
Orbene
dal predetto estratto si evince che l'appellante da oltre un anno non è più in
grado di far fronte ai suoi impegni e che nemmeno riesce a pagare importi anche
modesti, per cui può essere ritenuto che si trovi in uno stato d'illiquidità. A
questo proposito va rilevato che la richiesta 26 giugno 2002 di rimborso di
crediti concessi a precedenti azionisti (doc. E) è inconferente al fine della
determinazione della solvibilità dell'appellante, atteso che non vi certezza
alcuna che gli importi richiesti verranno anche effettivamente rimborsati. Il
presupposto della solvibilità non appare pertanto come reso sufficientemenete
verosimile, per cui l'art. 174 cpv. 2 LEF non è applicabile. Il fallimento
della __________ va quindi confermato.
-
Non essendo stato concesso effetto sospensivo, la data del
fallimento resta quella decretata dalla Pretore, ossia lunedì 24 giugno 2002
alle ore 14.00.
-
L'appello
-
luglio 2002 della __________ va quindi respinto.
La
tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante (art. 49 OTLEF).
Non
si assegnano indennità, non avendo la parte appellata presentato osservazioni
(art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamato l'art. 174
cpv. 2 LEF
pronuncia: 1. L'appello 1. luglio 2002 __________, è respinto.
-
La
tassa di giustizia di fr. 120.--, già anticipata dall'appellante, resta a
carico della __________. Non si assegnano indennità.
-
Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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