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Numero d'incarto:
14.2002.00038
Data decisione, Autorità:
30.07.2002, CEF
Incarto n.
14.2002.00038
Lugano
30 luglio
2002
/B/fc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Rusca
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 25 febbraio 2002 da
Contro
patr. dall'avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al
PE n. __________ del 15/18 febbraio 2002 dell'UE di Lugano;
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di
Lugano, Sezione 5, con sentenza 19 aprile 2002 ha così deciso:
"1. L'istanza è respinta.
- La tassa di giustizia in fr. 180.--, da anticipare
dalla parte istante è posta a suo
carico, con l'obbligo di rifondere a controparte
fr. 300.-- a titolo di indennità."
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da
__________ che con atto
27 aprile 2002 ha postulato l'accoglimento
dell'istanza, protestate spese e ripetibili;
con osservazioni 6 giugno 2002 la parte appellata
si è opposta al gravame,
con protesta di spese e ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________ del 15/18 febbraio 2002 dell'UE di Lugano
__________ ha escusso __________ per l'incasso di fr. 12'000.-- oltre interessi
al 5% dal 24 gennaio 2002, indicando quale titolo di credito: "Contratto
di vendita del 23.01.2002". Interposta tempestiva opposizione
dall'escusso, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretore.
B. Il
procedente fonda la sua pretesa su un contratto di compravendita stipulato il
23 gennaio 2002 con l'escusso (doc. B), del seguente tenore:
"
Contratto di vendita __________o, 23.1.2002
- Oggetto della vendita: buffet + contro buffet con vetrinetta sopra,
tavolo allungabile rettangolare con 4 sedie da rifoderare e 2 poltroncine
pure da rifoderare. (Come visti)
-
Prezzo Fr. 12'000.- (dodicimila) da pagarsi subito.
-
Consegna a __________
-
Compratore: Sig. __________ __________ tel. __________
- Venditore: __________ __________ tel. __________ __________2
Il compratore Il venditore
(firma) (firma)
………………
……………… "
C. All'udienza
di contraddittorio l'escusso ha contestato l'istanza di rigetto
dell'opposizione, sostenendo che agli atti non vi è valido riconoscimento di
debito, non avendo il procedente provato di aver offerto di fornire o di avere
fornito la prestazione pattuita. __________ ha poi prodotto una dichiarazione
13 aprile 2002 di sua madre (doc. 1), presente al momento della stipulazione
del contratto e un suo scritto 26 gennaio 2002 (doc. 2), indirizzato al
procedente, in cui gli ha comunicato la revoca del contratto.
D. Con
sentenza 19 aprile 2002 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha
respinto l'istanza argomentando che il contratto di compra-vendita (doc. B) non
costituisce riconoscimento di debito ex art. 82 LEF, il creditore procedente
non avendo provato di avere eseguito o offerto di eseguire tutte le prestazioni
da cui dipende l'esigibilità del credito, in casu di avere consegnato
all'acquirente gli oggetti menzionati nel contratto.
E. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato __________ contestando la
dichiarazione della madre dell'escusso. L'appellante ha rilevato che il
pagamento doveva avvenire subito e che l'escusso non ha eccepito la mancata
consegna dei mobili, bensì egli voleva annullare il contratto, sostenendo di
averne il diritto entro 7 giorni.
In sede
d'appello il procedente ha prodotto nuovi documenti indicati quali doc. da A a
G.
F. Con
le sue osservazioni la parte appellata si è riconfermata nelle sue allegazioni
di prima sede.
Considerato
in diritto: 1. Ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC in sede di appello è esclusa la
facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni. Pertanto le argomentazioni
dell'appellante presentate la prima volta in sede d'appello vanno respinte,
mentre i documenti doc. da A a G, presentati pure la prima volta in sede
d'appello, vanno estromessi dall'incarto.
a) La nozione
di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82
cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di
un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un
insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari.
Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia
facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e
sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle
parti (cfr. Flavio Cometta,
Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in
Rep 1989, p. 338 con riferimenti).
b) Per
l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente
delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso
incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in
giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte
in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno
verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri
oggettivi (cfr. in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del
Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12
gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/
Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 26 p. 61; BlSchK 1982 p.
95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110;
ZBJV 1944 p. 416; Marcel Caprez,
La mainlevée provisoire, FJS 186 p. 6).
c) L'escusso
ha negato la validità del contratto doc. B quale riconoscimento di debito,
sostenendo che il procedente non ha provato di avere offerto di fornire o di
avere fornito la prestazione pattuita. Il procedente dal canto suo ha
dichiarato che i mobili oggetto del contratto in esame sono sempre stati e sono
a disposizione dell'escusso. Quest'ultimo ha prodotto una dichiarazione 13
aprile 2002 di sua madre, __________ (doc. 1), in merito allo svolgersi degli
eventi. In questa dichiarazione la madre dell'escusso non ha negato che suo
figlio__________, abbia firmato il contratto in oggetto doc. B. Contrariamente
a quanto sostenuto da __________, nel contratto doc. B non viene però
menzionato alcun termine di attesa di 15 giorni per ambo le parti, termine che
sarebbe stato concordato in seguito alla possibilità ipotizzata da __________
di trovare un compratore per un prezzo più elevato. Dalla predetta
dichiarazione non risulta inoltre alcuna indicazione in merito alla pretesa
mancata fornitura degli oggetti acquistati da parte del venditore. A questo
proposito l'escusso, dal canto suo, non ha fornito alcun riscontro oggettivo.
Dall'unico scritto del debitore ritualmente prodotto agli atti emerge infatti
che il 26 gennaio 2002 (doc. 2) __________ ha revocato il contratto doc. B,
facendo valere il suo diritto di disdirlo entro 7 giorni, senza tuttavia
eccepire la mancata offerta di fornire la merce risp. la mancata fornitura
della merce da parte del venditore. L'eccezione di mancato adempimento del
contratto doc. B da parte di __________ va quindi respinta non essendo stata
resa sufficientemente verosimile ex art. 82 cpv. 2 LEF.
d) L'escusso
ha poi sostenuto di avere revocato il contratto con lettera 26 gennaio 2002
(doc. 2).
Le
disposizioni relative al diritto di revoca nel caso di contratti a domicilio o
contratti analoghi (art. 40a ss. CO) si applicano ai contratti concernenti cose
mobili o servizi destinati all'uso personale o familiare del cliente se
a.
l'offerente dei beni o dei servizi ha agito nell'ambito di
un'attività
professionale o commerciale e
b. la
prestazione del cliente supera 100 franchi.
Ex art.
40b CO il cliente può revocare la sua proposta di conclusione del contratto o
la sua dichiarazione d'accettazione se l'offerta gli è stata fatta:
a. sul
suo posto di lavoro, in locali d'abitazione o nelle immediate
vicinanze;
b. in
trasporti pubblici o su pubbliche vie e piazze;
c. nel
corso di una manifestazione pubblicitaria collegata ad
un'escursione
o ad un'analoga occasione.
Fondamento
del diritto di revoca non è il luogo in cui infine viene espressa la
dichiarazione di volontà del cliente, bensì il luogo risp. le circostanze della
(precedente) offerta di cui è stata fatta propaganda (Rainer Gonzenbach, Basler
Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht I, Art. 1-529 OR,
Basilea e Francoforte, 1996, n. 2 ad art. 40b CO).
Nella sua
dichiarazione 13 aprile 2002 (doc. 1) la madre dell'escusso ha affermato quanto
segue:
"Così
richiesta indico qui sotto come si è svolta la riunione di mercoledì sera
23.1.2002 a __________. Verso le 19.00 ci siamo trovati mio figlio __________o,
con me __________ ed il papà __________ a __________ dove era fissato
l'appuntamento previa telefonata con il signor __________. Si trattava
praticamente di un magazzino contenente alla rinfusa mobili accatastati
dappertutto il che non rendeva facile la visione e il controllo del mobilio
esposto. Dopo la scelta il signor __________ disse: facciamo un piccolo
contrattino… ."
Dalla
descrizione degli eventi emerge che __________ si è recato a __________ dove
abita il venditore, il quale gli ha mostrato in un magazzino i mobili poi
divenuti oggetto del contratto di compravendita in esame. L'offerta da parte
del venditore __________ è avvenuta pertanto a __________e non in uno dei
luoghi previsti dall'art. 40b CO. Di conseguenza non sono applicabili le
disposizioni di cui all'art. 40a CO e ss. relative ai contratti a domicilio o
contratti analoghi, che tra l'altro prevedono il diritto di revoca dal
contratto entro 7 giorni.
Il
diritto di revoca dal contratto doc. B, fatto valere dall'escusso, va di
conseguenza respinto.
Sulla
base delle precedenti considerazioni il contratto di compravendita doc. B può
quindi essere ritenuto valido riconoscimento di debito ex art. 82 per il
prezzo pattuito di fr. 12'000.--.
In
mancanza d'interpellazione gli interessi di mora del 5% (art. 104 cpv. 1 CO)
vanno riconosciuti dal giorno della notifica del PE, ossia dal 18 febbraio
2002.
- L'appello
27 aprile 2002 __________ è parzialmente accolto.
Tassa di
giustizia e indennità seguono la pressoché totale soccombenza della parte
appellata (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l'art. 82 LEF
pronuncia:
I. L'appello
27 aprile 2002 __________, è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 19 aprile 2002 della Pretore del Distretto di Lugano,
Sezione 5, è così riformata:
"1.
L'istanza 25 febbraio 2002 __________ o, è
parzialmente accolta.
Di conseguenza l'opposizione interposta al PE n__________ del
15/18
febbraio 2002 dell'UE di Lugano è rigettata in via
provvisoria limitatamente a fr. 12'000.-- oltre interessi al 5%
dal 18
febbraio 2002.
- La
tassa di giustizia di fr. 180.--, da anticipare dalla parte
istante,
è posta a carico di __________, il quale rifonderà
a
__________ fr. 20.-- a titolo di indennità."
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 270.--, già anticipata
dall'appellante, è posta a carico di __________, il quale rifonderà a
__________ fr. 30.-- a titolo di indennità.
III. Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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