AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2002.00005
Data decisione, Autorità:
23.01.2002, CEF
Incarto n.
14.2002.00005
Lugano
29 gennaio
2002
B/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Rusca
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente
dall'istanza 20 novembre 2001 presentata da
contro
patr. dall’avv. __________
sulla
quale istanza il Pretore del Distretto di Bellinzona con sentenza 7 gennaio
2002 ha così deciso:
"1. È pronunciato il
fallimento della ditta __________
1.1. Il fallimento ha effetto alle ore 14.00 del
giorno 7 gennaio 2002.
2./3./4. Omissis"
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dalla __________ che con atto 16 gennaio
2002 ne postula l'annullamento;
ritenuto
in
fatto:
A. Con istanza 20 novembre 2001 la __________. ha chiesto il
fallimento della __________ per fr. 1'419.-- oltre interessi al 5% dal 17
dicembre 2000 e spese.
B. All'udienza di contraddittorio del 10 dicembre 2001 nessuna delle
parti è comparsa.
C. Il 7 gennaio 2002 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha
pronunciato il fallimento della __________ a far tempo dallo stesso giorno alle
ore 14.00.
D. Con atto di appello 16 gennaio 2002 la __________ ha postulato la
declaratoria di nullità del pronunciato pretorile, adducendo di avere saldato
il suo debito prima della declaratoria di fallimento e producendo un avviso di
addebito 24 dicembre 2001 del__________ di __________ emesso a suo carico per
l'importo di fr. 1'731.60, indicante quale beneficiario l'UEF di Bellinzona e
quale motivo di pagamento l'esecuzione n. __________ sfociata nel decreto di
fallimento in esame (doc. C).
Considerato
in
diritto:
- Giusta l'art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di
fallimento quando il debitore provi con documenti che il debito, compreso gli
interessi e le spese, è stato estinto.
Per
l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere
deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla
notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono
verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
-
L'appellata ha sostenuto per la prim volta in sede d'appello di
avere saldato il suo debito prima della declaratoria di fallimento. A sostegno
del suo assunto liberatorio ha prodotto quanto indicato nella narrativa
fattuale sub D. Questo documento costituisce prova sufficiente dell'avvenuto
pagamento dell'importo dedotto in esecuzione ante declaratoria di decozione: il
fallimento va quindi annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.
-
La
tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante (art. 49 OTLEF).
Non
si assegnano ripetibili (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le
spese dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante.
Per i
quali motivi,
richiamati
gli art. 172 e 174 LEF
pronuncia:
I. L'appello 16 gennaio 2002 __________, è accolto e di conseguenza il
giudizio di prima sede è così riformato:
"1. La
dichiarazione di fallimento 7 gennaio 2002 pronunciata dal Pretore del
Distretto di Bellinzona, inc. EF.2001.00704, nei confronti della __________, è
annullata.
-
La tassa di giustizia di prima sede di
fr. 60.--, da anticipare come di rito, è posta a carico della __________.
-
La spese dell'Ufficio esecuzione e
fallimenti di Bellinzona, da anticipare come di rito, sono poste a carico della
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 90.--, da
anticipare dall'appellante, resta a suo carico.
III. Intimazione a: - __________;
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster