AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2001.95
Data decisione, Autorità:
18.01.2002, CEF
Incarto n.
14.2001.00095
Lugano
18 gennaio
2002
EC/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con
istanza 7 agosto 2001 da
contro
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione
interposta al PE n. __________del 2/3 agosto 2001 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5,
con sentenza 22 ottobre 2001 ha così deciso:
"1. L'istanza
è respinta.
La tassa di giustizia in fr. 230.--, da anticipare dalla parte istante, è
posta a suo carico, con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 500.-- a
titolo di indennità."
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dal procedente che con
atto 31 ottobre 2001 ha postulato, con protesta di spese, tasse e ripetibili,
il rigetto dell’opposizione limitatamente a fr. 38'439.25;
con osservazioni 23 novembre 2001 la parte appellata ha chiesto, con
pretesta di spese e ripetibili, la reiezione del gravame;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con PE
n. __________del 2/3 agosto 2001 dell'UE di Lugano __________ha escusso
__________ per l'incasso di:
-
fr.
38'439.25 oltre interessi al 5% dal 1. febbraio 2001;
-
fr.
7'000.-- oltre interessi al 5% dal 1. febbraio 2001.
Quale
titolo di credito il procedente ha indicato: "non pagamento di 5 mensilità
e ferie più interessi legali”.
Interposta
tempestiva opposizione dall'escussa, il procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio alla Pretore.
B. Il
procedente fonda la sua pretesa sul contratto di lavoro per periodo
indeterminato doc. B, stipulato con la convenuta il 17 settembre 1998, nel
quale le parti hanno stabilito l’inizio del rapporto professionale per il 1.
settembre 1998. La retribuzione mensile prevista era di fr. 10’000.-- per
dodici mensilità.
Il
procedente versa agli atti pure lo scritto 27 maggio 2001, con il quale ha
disdetto il contratto di lavoro per il 30 giugno 2001 (doc. H).
C. Con
l’istanza di rigetto dell’opposizione __________ ha precisato che l’importo dedotto
in esecuzione di complessivi fr. 45'439.25 corrisponde agli stipendi non
versati per i mesi da febbraio a giugno 2001 (fr. 38'439.25) e alle ferie non
pagate (fr. 7'000.--).
D. All'udienza
di contraddittorio l'escussa ha sostenuto che a partire dal 1. gennaio 2001
l’istante non avrebbe più lavorato presso di lei e sarebbe stato presente in
ufficio solo saltuariamente.
A
mente dell’escussa il procedente “aveva concordato un salario mensile quale acconto
sulle sue spettanze che venivano calcolate sulla base degli onorari ricavati per
la società”. Nei tre anni di attività l’istante non avrebbe in sostanza
prodotto nulla, mentre le sarebbe costato fr. 330'000.-- “di anticipi sulla sua
percentuale di incasso oltre alle spese e ai contributi sociali”.
L’escussa
assevera che nei primi sei mesi del 2001 “l’istante avrebbe potuto tranquillamente
prendersi le vacanze”. Egli avrebbe invece fatto vacanza senza “renderla
ufficiale”.
A
mente di __________ non vi sarebbe titolo di rigetto dell’opposizione, perché
l’istante non avrebbe provato di aver lavorato nel periodo in questione.
E. Con
sentenza 22 ottobre 2001 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha respinto
l’istanza. Dopo aver rilevato che la documentazione prodotta costituisce, in
principio, valido titolo di rigetto dell’opposizione per l’importo dedotto in
esecuzione, la giudice di prime cure ha ritenuto che l’eccezione di inadempimento
sollevata dalla parte escussa sia stata resa sufficientemente verosimile.
Infatti
“dalla copiosa documentazione prodotta dalla parte convenuta nulla emerge in
merito al realizzarsi dei grandi progetti e dei cospicui incassi pronosticati
dall’istante”.
F. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato __________ postulando, con
protesta di spese, tasse e ripetibili, il rigetto dell’opposizione
limitatamente a fr. 38'439.25.
L’appellante
ha rilevato che per tutta la durata del rapporto contrattuale la sua remunerazione
mensile è stata di fr. 10'000.--. A mente del procedente è stata la stessa
__________ a indicare il 30 giugno 2001 quale data in cui il rapporto di lavoro
è terminato: egli quindi avrebbe lavorato presso la sua datrice di lavoro sino
a tale data.
__________ha
rilevato di richiedere solo fr. 38'439.25 in luogo di fr. 50'000.--, dovutigli
per il periodo dal mese di febbraio al mese di giugno 2001 quali stipendi arretrati.
L’appellante
ha asseverato che la Pretore sarebbe partita dal presupposto, del tutto errato,
che il suo salario “era da calcolare in base all’andamento degli affari della
società”. Infatti dal contratto di lavoro risulterebbe chiaramente che il suo
salario era di fr. 10'000.-- mensili “senza il minimo accenno che il salario
doveva essere calcolato (o era dovuto) sulla base dell’andamento degli affari
della società”.
L’appellante
ha evidenziato di essere stato lui a disdire il rapporto contrattuale: se fosse
vero quanto asserito dall’escussa, ossia che egli non avrebbe prodotto nulla,
sarebbe stata quest’ultima a licenziarlo.
G. Con
osservazioni 23 novembre 2001 __________ si è opposta al gravame, asseverando
che non corrisponderebbe alla realtà che l’appellante ha lavorato presso di lei
fino al 30 giugno 2001 e che quest’ultimo riceveva per la sua attività un
salario di fr. 10'000.-- al mese come semplice dipendente. Infatti il procedente
non avrebbe lavorato nel 2001, fatto provato dalla circostanza che egli non
avrebbe percepito e neppure reclamato, sino all’emissione del precetto
esecutivo in questione, alcun salario. La disdetta pertanto non avrebbe
esplicato conseguenze giuridiche.
Avendo
trovato il procedente un nuovo posto di lavoro, la firma dell’appellata sulla
notifica di partenza sarebbe stata apposta unicamente per non ostacolare il
procedente nella pratica di cambiamento del posto di lavoro.
A
mente dell’escussa non solo il contratto ma anche “tutti i rapporti
dell’appellante servono per valutare quali erano le norme che regolavano il
contratto di lavoro il salario non era legato agli andamenti della società ma a
quanto era in grado di produrre l’appellante” e in questo contesto la
documentazione agli atti proverebbe che venivano fatte solo promesse ma nulla
veniva realizzato.
Considerato
in diritto: 1. a) La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex
art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di
un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme
di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari.
Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente
determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a
possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr.
Flavio Cometta, , Il
rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
Anche un contratto può costituire in linea di principio riconoscimento di debito,
ritenuto l'ossequio delle peculiarità del caso di specie.
b) Il contratto di
lavoro costituisce riconoscimento di debito quando è steso in forma scritta,
comprende gli elementi negoziali essenziali, è firmato dal datore di lavoro ed
è incontestato che vi è stata la prestazione lavorativa da parte del lavoratore
o impedimento imputabile esclusivamente al datore di lavoro (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 341; Daniel Staehelin, Basler Kommentar
zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 126 ad art. 82 LEF).
c) Il contratto di
lavoro per periodo indeterminato stipulato tra le parti il 17 settembre 1998
(doc. B ), mediante il quale l’escussa si è impegnata a versare al procedente
una retribuzione annua di fr. 120'000.-- per dodici mensilità, costituisce in
principio valido riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 LEF per le
mensilità di stipendio poste in esecuzione.
- a) Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente
delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso
incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in
giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte
in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno
verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri
oggettivi (cfr. in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del
Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12
gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/
Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 26 p. 61; BlSchK 1982 p.
95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110;
Marcel Caprez, La
mainlevée provisoire, FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).
b) Nell’esecuzione
basata su contratti bilaterali sinallagmatici in cui le parti sono tenute a
prestazioni simultanee o in cui spetta al creditore l’obbligo della prestazione
anticipata, la scrivente Camera ha adottato in materia di rigetto
dell’opposizione la prassi di Basilea Campagna, secondo la quale il rigetto
deve essere concesso a meno che l’escusso renda almeno credibile l’eccezione di
inadempimento (cfr. Cometta,
op. cit. in Rep 1989 p.
348 con riferimenti).
c) In casu l’escussa ha sollevato l’eccezione d’inadempimento
contrattuale da parte di __________, asseverando che a partire dal 1. gennaio
2001 l’istante non avrebbe più lavorato presso di lei. Inoltre lo stipendio
mensile previsto nel contratto doc. B sarebbe stato concordato quale acconto
sulle spettanze del procedente, le quali dovevano essere calcolate sulla base
“degli onorari ricavati per la società”: nei tre anni di attività l’istante non
avrebbe però prodotto nulla, mentre sarebbe costato alla convenuta fr.
330'000.-- “di anticipi sulla sua percentuale di incasso oltre alle spese e ai
contributi sociali”.
Le allegazioni di
__________ in merito a queste inadempienze contrattuali di __________ non sono
state tuttavia sostanziate da sufficienti riscontri oggettivi.
Dal contratto di
lavoro del 17 settembre 1998 (doc. B) risulta infatti in modo chiaro e
incontrovertibile che lo stipendio mensile di fr. 10'000.-- era dovuto al lavoratore
indipendentemente dall’ammontare degli onorari e delle provvigioni fatturate
dalla procedente a terzi a seguito della sua attività professionale. Il
contratto di lavoro è chiaro al proposito e dallo stesso emerge addirittura che
tali ricavi non entravano in nessun caso in considerazione, neppure per
l’assegnazione di una eventuale provvigione al dipendente, che neppure era
pattuita.
Anche l’eccezione
secondo cui il procedente a partire dal 1. gennaio 2001 non avrebbe più
lavorato presso la società convenuta non è stata resa sufficientemente
verosimile in mancanza di qualsiasi supporto documentale al riguardo. Vi è
infatti innanzitutto da ritenere che in tale ipotesi la datrice di lavoro
avrebbe sicuramente richiamato il procedente al rispetto dei suoi obblighi
contrattuali, cosa che in concreto non risulta mai essere avvenuta. Inoltre è
la stessa datrice di lavoro con l’allestimento e la sottoscrizione del doc. D
di data 6 luglio 2001, ossia del formulario “Notificazione della fine del
rapporto d’impiego da parte del datore di lavoro”, che ha ufficialmente
attestato l’avvenuto termine del rapporto contrattuale per il 30 giugno 2001.
Il comportamento della datrice di lavoro, se non la prova certa, è più che un
concreto indizio, perché il giudice del rigetto possa ritenere che le
prestazioni lavorative dovute in base al contratto di lavoro doc. B fossero
state fornite dal procedente a __________ sino al 30 giugno 2001.
La parte escussa non
è quindi riuscita a rendere verosimile l’inadempimento contrattuale sulla base
di riscontri oggettivi che rendano credibili le sue allegazioni. Per questo
motivo l’appello di __________ va accolto e la sentenza della giudice di prime
cure riformata.
- a) Il procedente con l’appello ha ridotto l’importo per il quale ha
richiesto il rigetto dell’opposizione dagli originari fr. 45'439.25 oltre
interessi a fr. 38'439.25.
b) A differenza di quanto vale nell’ambito della procedura di ricorso
ex art. 17 LEF, nella quale non si riconosce alcuna indennità alle parti, nelle
procedure sommarie in materia di esecuzione -conformemente al principio di
diritto processuale civile secondo cui il giudice condanna la parte soccombente
a rifondere all'altra le ripetibili, intendendosi con ripetibili le spese
indispensabili causate dal processo comprensive di un'adeguata indennità per
gli onorari di patrocinio- il giudice può, su domanda della parte vincente,
condannare la parte soccombente a pagare un’equa indennità come risarcimento
delle spese (art. 62 cpv. 1 e 2 OTLEF; Cometta,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 13 all'art. 20a
LEF; Staehelin, op. cit.,
n. 72 all'art. 84 LEF). Sempre a differenza di quanto vale nell’ambito della
procedura di ricorso ex art. 17 LEF(art. 20a LEF), la procedura di rigetto
dell’opposizione non è gratuita, ma la parte soccombente deve sopportare le
spese processuali pagando la relativa tassa di giustizia (art. 48 OTLEF;
Staehelin, op. cit., n. 72 all'art. 84 LEF).
Quando nessuna delle
parti risulta interamente vincente o soccombente, ossia in principio quando
l’istanza di rigetto dell’opposizione non viene integralmente accolta risp. respinta,
l’indennità e la tassa di giustizia devono essere ripartite tra procedente ed
escusso in base al rispettivo grado di soccombenza.
c) Nel caso di
specie con il PE n. __________del 2/3 agosto 2001 dell'UE di Lugano __________
ha __________ per l'incasso di fr. 45'439.25 oltre interessi. Con l’istanza di
rigetto definitivo dell’opposizione del 7 agosto 2001 ha poi postulato che
l’opposizione di __________ A venisse rigettata per l’importo di cui al
precetto esecutivo. Solo in sede di appello il procedente ha ridotto l’importo
per cui richiede il rigetto dell’opposizione "limitatamente alla somma di
fr. 38'439.25". Per questo motivo __________ risulta essere soccombente
dinanzi alla prima giudice nella misura di 1/5 (un quinto), la successiva
riduzione solo in sede di appello essendo tardiva dal profilo procedurale. In
siffatta proporzione egli deve essere condannato al pagamento della tassa di
giustizia. Per quanto riguarda le indennità __________ verserà a __________ 3/5
di quanto stabilito dalla Pretore, ritenuta la parziale compensazione delle
rispettive pretese nella misura di 1/5.
- L'appello
31 ottobre 2001 di ____________________ è accolto ai sensi dei considerandi.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 1 OTLEF).
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 82 LEF; 17, 20a LEF e 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF;
pronuncia: 1. L'appello
31 ottobre 2001 __________, è accolto ai sensi dei considerandi.
1.1. Di
conseguenza, i dispositivi n. 1 e n. 2 della sentenza 22 ottobre 2001 della
Pretore di Lugano, Sezione 5, vengono riformati come segue:
“1. L’istanza
7 agosto 2001 di __________, è parzialmente accolta.
1.1. L’opposizione
interposta al precetto esecutivo n. __________dell’UE di Lugano è rigettata in
via provvisoria per fr. 38'439.25, senza interessi.
- La
tassa di giustizia di Fr. 230.--, già anticipata dalla parte istante, è posta a
carico per 1/5 di __________ e per 4/5 di __________, che rifonderà a
__________ fr. 300.-- per parte di indennità.”
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 345.--, è posta a carico di
__________, che rifonderà a __________ fr. 500.-- a titolo di indennità.
III. Intimazione:__________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster