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Numero d'incarto:
14.2001.4
Data decisione, Autorità:
22.01.2001, CEF
Incarto n.
14.2001.00004
Lugano
22 gennaio
2001
B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini,
vicepresidente
Zali e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta assente)
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente
dall'istanza 28 agosto 2000 presentata da
contro
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di
Lugano, Sezione 5, con sentenza
2 gennaio 2001 ha così deciso:
"1. È
pronunciato il fallimento senza preventiva esecuzione di __________, a far
tempo da martedì __________ alle ore 14.00.
2./3./4. omissis".
Sentenza dedotta tempestivamente in appello il 9
gennaio 2001 da __________
che ne postula l'annullamento;
rilevato che il 10 gennaio 2001 la __________ ha
inoltrato un suo scritto;
richiamato il decreto presidenziale 11/12 gennaio 2001
che ha accordato all'appello effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto:
A. Con
istanza 28 agosto 2000 la __________ ha chiesto il fallimento della __________
senza preventiva esecuzione ex art. 190 cpv. 1 cifra 2 LEF.
B. All'udienza di contraddittorio del 13 dicembre 2000 nessuno è comparso.
C. L'appellante adduce di avere ottenuto una dilazione di pagamento
prima della declaratoria di fallimento, producendo una sua lettera 28 dicembre
2000 (doc. B) indirizzata alla __________, con la quale ha proposto alla
creditrice di cederle un suo credito di fr. 15'000.-- e contemporaneamente le
ha chiesto la sospensione del fallimento. Con il suo scritto 10 gennaio 2001 la
__________ ha comunicato che con lettera 28 dicembre 2000 la debitrice le ha
effettivamente proposto la cessione dell'importo di fr. 15'000.-- e le ha
chiesto di sospendere il fallimento. La __________ ha confermato che lo stesso
giorno ha accettato verbalmente le proposte della debitrice, ma che a causa di
un disguido non ha informato la Pretura dell'accordo.
Considerato
In diritto:
- Giusta
l'art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il
debitore provi con documenti che il creditore gli ha concesso una dilazione.
Per
l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita
all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le
parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati
anteriormente alla decisione di prima istanza.
L'appellante
ha sostenuto per la prima volta in sede d'appello di avere ottenuto una
dilazione prima della declaratoria di fallimento
A
sostegno del suo assunto liberatorio ha prodotto quanto indicato nella
narrativa fattuale sub C. Lo scritto 10 gennaio 2001 della __________
costituisce prova sufficiente della concessione di una dilazione di pagamento
ante declaratoria di decozione: il fallimento va quindi annullato ex art. 174
cpv. 1 LEF.
- La tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante (art. 49
OTLEF).
Non
si assegnano ripetibili (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le
spese dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 172
e 174 LEF
pronuncia
I. L'appello
9 gennaio 2001 della __________, è accolto e di conseguenza il giudizio di
prima sede è così riformato:
"1. La dichiarazione
di fallimento 2 gennaio 2001 pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano,
Sezione 5, inc. FA 2000.00626, nei confronti della __________, è annullata.
-
La tassa di
giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a
carico della __________.
-
Le spese
dell'Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a
carico della __________ "
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 120.--, già anticipata
dall'appellante, resta a suo carico.
III. Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il vicepresidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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