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Numero d'incarto:
14.2001.107
Data decisione, Autorità:
02.04.2002, CEF
Incarto n.
14.2001.00107
Lugano
2 aprile 2002/EC/fc//fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Chiesa
segretario:
Cassina,
vicecancelliere
statuendo sulla causa fallimentare dipendente
dall’istanza 8 ottobre 2001 presentata da
contro
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5,
con sentenza 21 novembre 2001 ha così deciso:
"1. È
pronunciato il fallimento di ____________________, a far tempo da mercoledì
__________ alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis".
Sentenza dedotta tempestivamente in appello il 6 dicembre 2001 da
__________ che ne ha postulato l'annullamento;
rilevato
che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
richiamato il decreto presidenziale 7 dicembre 2001 che ha accordato
all'appello effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto:
A. Con istanza 8
ottobre 2001 __________ ha chiesto il fallimento di __________ per fr.
26'817.-- oltre accessori.
B. Esperita l’udienza di contraddittorio, il 21 novembre 2001 la
Pretore di Lugano ha pronunciato il fallimento di __________ a far tempo da
mercoledì 21 novembre 2001 alle ore 14.00.
C. Con tempestivo
atto d’appello 6 dicembre 2001 __________ ha postulato la declaratoria di
nullità del pronunciato pretorile, adducendo che il 6 dicembre 2001 la
creditrice avrebbe ritirato la domanda di fallimento a seguito del versamento
di parte di quanto dovuto.
D. Il ricorrente
ha prodotto con l’atto d’appello l’ordine di pagamento 6 dicembre 2001 del
__________, dal quale risulta che egli ha corrisposto alla __________ l’importo
di fr. 15'000.-- (doc. B), nonché lo scritto di medesima data della procedente
con cui è stata ritirata l’istanza di fallimento (doc. C).
considerato
in diritto:
a) Ex art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può
essere deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla
notificazione.
Ex art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può
annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la
decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti
che nel frattempo:
-
il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
-
l'importo
dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore; o che
-
il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
b) L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove
nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in
senso proprio, ossia “echte nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia
“unechte nova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art.
174 cpv. 2 n. 1- 3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma
è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti,
sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova
in senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di
evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può
tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità,
concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve
impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro
crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore
deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un
indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni
pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute
posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non essere
in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve
essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi
concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre
semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al
debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono però essere
troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più
verosimile che l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già
con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione
della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione
dell’effetto sospensivo (Roger Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II,
n. 25-26 ad art. 174 LEF; Amonn /
Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna
1997, § 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14 p. 305; Jürgen Brönnimann, op. cit., p. 446
ss.; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
c) Con lo scritto del 6 dicembre 2001 ________, dopo che lo stesso
giorno ___________ le ha corrisposto l’importo di fr. 15'000.-- (doc. B), ha
ritirato l’istanza di fallimento dell’8 ottobre 2001 (doc. C). Il presupposto
di cui all'art. 174 cpv. 2 n. 3 LEF risulta pertanto adempiuto.
Per
quel che concerne il presupposto della solvibilità di __________ va osservato
che dagli estratti delle esecuzioni dell’8 febbraio 2001 al nome __________, e
al nome di __________, emerge che delle 32 esecuzioni promosse contro
l’appellante nel periodo tra il 7 gennaio 1992 e il 10 gennaio 2002, 31 sono
state pagate, annullate oppure estinte per perenzione. L’unica eccezione
riguarda un’esecuzione per fr. 162.80 promossa il 10 gennaio 2001, giunta al
solo stadio della notifica al debitore, per cui in questa fase procedurale non
può ancora essere ritenuto che l'appellante sia effettivamente debitore
dell’importo posto in esecuzione, importo d'altro canto estremamente esiguo. A
carico di __________ non risultano inoltre attestati di carenza di beni.
Sulla
base dei predetti documenti può essere ritenuto che __________ non si trova in
uno stato d'illiquidità e che è in grado di far fronte ai suoi impegni, per cui
anche il presupposto della solvibilità appare come reso sufficientemente verosimile.
Risultando
pertanto adempiuti i presupposti di cui all'art. 174 cpv. 2 LEF la
dichiarazione di fallimento pronunciata dalla prima Giudice va annullata.
- L'appello 6 dicembre 2001 di __________, è accolto.
La tassa
di giustizia è posta a carico dell'appellante (art. 49 OTLEF).
Non si
assegnano indennità, non avendo la parte appellata presentato osservazioni
(art. 62 cpv. 1 OTLEF).
- Con
riferimento alla doppia scheda esecutiva esistente al nome di
"" e "" è dato mandato all'Ispettorato
di esecuzione e fallimenti di risolvere l'aritmia procedurale.
Per questi motivi,
richiamato l'art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia:
I. L'appello 6 dicembre 2001 di __________, è accolto.
"1. La
dichiarazione di fallimento 21 novembre 2001 pronunciata dalla Pretore del
Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. __________ nei confronti di __________, è
annullata.
-
La tassa di
giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a
carico di __________.
-
Le spese
dell'Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a
carico di________
II. La tassa di giustizia del presente giudizio in fr. 120.--, già anticipata
dall'appellante, resta a carico di __________.
III. Intimazione
a:__________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione
5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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