AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2001.00105
Data decisione, Autorità:
19.12.2001, CEF
Incarto n.
14.2001.00105
Rinvio TF
Lugano
19 dicembre
2001
/CJ/fc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques,
vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
(inc. __________) promossa con istanza 24 settembre 2000 da
contro
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta da __________ al
PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona notificato il 7 settembre 1999 ad
istanza della __________, per l’importo di fr. 46'620.-- oltre interessi al 7%
dal 26 giugno 1999 e spese;
vista la
sentenza 25 ottobre 1999 del Segretario Assessore della Pretura di Bellinzona
che accoglie interamente l’istanza;
atteso che
__________, con appello 12 novembre 1999, postula la reiezione integrale
dell’istanza, protestando spese ed indennità di prima e seconda sede;
viste le
osservazioni 29 dicembre 1999 della parte appellata, che si è opposta al
gravame, con protesta di spese ed indennità;
preso atto
delle sentenze 8 febbraio 2001 e 23 novembre 2001 della Seconda Corte civile
del Tribunale federale (inc. __________, risp. __________) che annullano le
sentenze 26 ottobre 2000, risp. 31 luglio 2001 di questa Camera (inc.
__________, risp. __________);
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che
la censura relativa alla legittimazione dei rappresentanti della __________ di
cui al punto 1 dell’appello è stata definitivamente respinta dal Tribunale
federale con le decisioni menzionate sopra;
che
in merito alla censura riferita all’asserita perenzione della cambiale prodotta
dall’escutente quale titolo di rigetto (pto 2 dell’appello), va ricordato che
secondo giurisprudenza e dottrina (cfr. DTF 120 II 56, con rif.) è
ammessa l’emissione di un vaglia cambiario senza indicazione di scadenza con la
facoltà del creditore di completare successivamente il vaglia su tale punto;
che
la perenzione dell’art. 1050 cpv. 1 CO non si applica ai diritti cambiari verso
l’accettante di una cambiale né, per analogia, a quelli dell’emittente di un
vaglia cambiario (cfr. art. 1099 cpv. 1 CO e Meier-Hayoz/von der Krone, Wertpapierrecht, 2. ed., Berna 2000, n. 5 ad §14, p. 206),
e quindi nemmeno ai diritti nei confronti dell’avallante dell’accettante, risp.
dell’emittente, poiché l’avallante è obbligato nello stesso modo di colui per
il quale l’avallo è stato dato (art. 1022 cpv. 1 CO e 1098 cpv. 1 CO);
che
il vaglia può quindi essere fatto valere contro il debitore principale ed i
suoi avallanti fintanto che il termine di prescrizione di 3 anni dell’art. 1069
cpv. 1 CO (per rinvio dell’art. 1098 cpv. 1 CO) non sia scaduto (cfr. Meier-Hayoz/von der Krone, op.
cit., loc. cit.; DTF 120 citato sopra, p. 55, con rif.);
che,
nel caso di effetti cambiari in bianco, la prescrizione decorre dalla data di
scadenza indicata dal creditore, con la riserva di quanto prevede l'art. 1000
CO, norma però non invocata dall’escusso;
che
nel caso di specie, i diritti dell’escutente contro l’escusso non sono
prescritti, ritenuto che il vaglia è scaduto il 25 giugno 1999 (cfr. data di
scadenza indicata sul vaglia, doc. D);
che
in merito alla contestazione dell’identità fra il credito indicato sul PE e
quello nei documenti prodotti (pto 3 dell’atto di appello), si osserva che il
PE menziona chiaramente quale causale il vaglia cambiario – circostanza
peraltro esplicitamente ammessa dall’appellante –, mentre tra i documenti
prodotti figura appunto siffatto vaglia (doc. D), documento che il primo
giudice ha a buon diritto ritenuto costituire un valido titolo di rigetto per
l’importo – d’altronde inferiore a quanto iscritto nel vaglia – posto in
esecuzione;
che
l’appellante non ha motivato per quale ragione la banca avrebbe dovuto
liberarlo dall’impegno preso nei suoi confronti quando egli ha cessato di
essere amministratore della società __________ per la quale ha dato l’avallo,
circostanza peraltro indipendente dalla volontà dell’appellata;
che
al contrario risulta dai doc. D ed E che __________ si è impegnato
incondizionatamente nei confronti della __________ a garantire a concorrenza di
fr. 80'000.-- il credito in conto corrente concesso a __________ per il saldo
esistente alla data di scadenza del vaglia, data che la banca aveva la facoltà
di fissare in modo unilaterale (cfr. doc. E);
che
per la parte del credito maturata dopo la sua uscita dalla società,
l’appellante potrà semmai, a dipendenza degli accordi interni presi con
__________ ora __________ in liquidazione, rivalersi su quest’ultima dopo
averne corrisposto l’importo alla __________;
che
comunque l’escusso avrebbe potuto limitare il rischio d’insolvenza
dell’avallata esigendo dalla stessa la sua liberazione o pagando all’escutente,
subito dopo la sua estromissione dalla società, il saldo del credito, qualora
esso fosse all’inizio del 1997 inferiore a quello ora richiesto;
che
in punto all’eccezione di mancata identità tra il creditore indicato sulla cambiale
() e quello designato sul PE e nell’istanza di rigetto (),
è noto (“gerichtsnotorisch”) a questa Camera, in seguito alle procedure
ricorsuali svoltesi davanti al Tribunale federale, che la sede principale della
__________ stia a __________, mentre la __________ di __________ sia una
succursale;
che
la succursale non è giuridicamente indipendente dalla società di cui fa
parte (cfr. Roland Ruedin,
Droit des sociétés, Berna 1999, n. 2228), di modo che legittimata a procedere
giudizialmente è unicamente la società in quanto tale e non la succursale (ad
es. Cocchi/Trezzini, CPC
commentato, Lugano 2000, n. 13 ad art. 38), qualunque sia il negozio
all’origine della lite;
che
l’iscrizione di una succursale a registro di commercio, almeno per le società
con la sede principale in Svizzera, è dal profilo giuridico rilevante soltanto
per consentire alla società, nei suoi rapporti (esterni) con terzi, di limitare
il potere di rappresentanza degli organi della succursale all’attività della
medesima (limitazione che può essere geografica o riferita ad un determinato
settore dell’attività sociale, a dipendenza dello scopo della succursale) (cfr.
Rolf Watter,
Basler Kommentar zum OR, Basilea/Francoforte sul Meno 1994, vol. II, n. 3 ad
art. 1007, n. 15 e 17 ad art. 718a);
che
l’indicazione della sede di Lugano sul PE e nell’istanza di rigetto appare di
conseguenza corretta nella fattispecie e la condizione dell’identità tra il
creditore e l’escusso adempiuta, poiché sede principale e succursale non sono
unità giuridiche distinte ma formano una sola persona giuridica con diverse
sedi (cfr. DTF 117 II 87 cons. 3, con rif.);
che
l’appello 12 novembre 1999 va quindi respinto;
che
le spese e le indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 1 OTLEF).
Richiamati gli art. 82 LEF; 718a, 1022, 1050, 1069, 1098 CO; 61 e 62
OTLEF
pronuncia:
-
L’appello
23 luglio 2001 __________, è respinto.
-
La
tassa di giustizia di fr. 270.-- è posta a carico dell’appellante, che rifonderà
alla __________ fr. 400.-- a titolo di indennità.
-
Intimazione
a:
–
__________;
Comunicazione
alla Pretura di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster