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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2001.00087
Data decisione, Autorità:
13.12.2001, CEF
Incarto n.
14.2001.00087
Lugano
13 dicembre
2001
CJ/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Rusca
segretaria:
Jaques,
vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
__________promossa con istanza 6 giugno 2001 da
contro
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta da __________
all’esecuzione n. __________ dell’UEF __________ promossa da ________ con PE
del 3 aprile 2001, per l’importo di fr. 117'706,25, oltre interessi al 5% dal
29 giugno 2000, spese di incasso (fr. 1'500.--), interessi di mora fino al 28
giugno 2000 (fr. 3'351,35) e spese di richiamo (fr. 80.--);
vista la
sentenza 2 ottobre 2001 del Segretario Assessore _______, che accoglie parzialmente
la suddetta istanza limitatamente agli importi di fr. 117'706,25 e 3'351,35 e
rigetta provvisoriamente l’opposizione in questa misura,
preso atto
dell’appello 11 ottobre 2001 di __________. nonché delle osservazioni 2 novembre
2001 della controparte;
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che
ex art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può
chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione;
che
la nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex
art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione
in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile;
che
conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente
determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a
possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr.
Flavio Cometta, Il rigetto
provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989, p. 338 con rif.);
che
non è invece necessario, nonostante quanto potrebbero indurre a ritenere certe
affermazioni o definizioni imprecise proposte in dottrina (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung,
Zurigo 1980, §1 in ingresso; Jaeger /
Walder / Kull / Kottmann, Bundesgesetz
über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 19 ad art. 82; cfr. però n. 9-10; Daniel Staehelin, Basler Kommentar
zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 21 ad art. 80; Pierre-Robert Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 29 ad art. 82; cfr. tuttavia n.
40), che il riconoscimento verta anche sulla volontà del dichiarante di pagare
l’obbligo riconosciuto (cfr. Peter
Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 329)
che
infatti, il fatto che il dichiarante esprimi il suo rifiuto di pagare un debito
peraltro non contestato per motivi di carente disponibilità finanziaria o di
angheria personale, oppure per altro motivo, non inficia il riconoscimento del
debito, seppur implicito, ritenuto che la procedura esecutiva ha appunto quale
scopo di escutere i debitori insolventi, morosi o renitenti;
che
è del resto ammesso che le dilazioni di pagamento o di esonero dal pagamento
possano essere considerate riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv.
1 LEF (cfr. Panchaud / Caprez,
op. cit., n. 24 ad §14; Staehelin,
op. cit., n. 22 ad art. 82, con rif.);
che
nel caso di specie, il doc. B (secondo capoverso, come pure l’allegato che riassume
i debiti di __________ verso __________) costituisce pertanto un valido titolo
di rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dall’appellante, sia per
l’importo di DEM 19'851,63 che per quello di DEM 123'750.--, anche se il firmatario
dichiara che probabilmente la società non sarà mai in grado di pagare l’ultima
somma («aber leider werden wir kaum jemals in der Lage sein diese zu bezahlen»);
che
in effetti, interpretato secondo il principio dell’affidamento (“Vertrauensprinzip”,
cfr. Staehelin, op. cit.,
n. 22 ad art. 82; DTF 117 II 278), siffatto scritto, redatto da
__________ a nome di __________ e destinato a __________ per conto di
__________ (cfr. intestazione del fax), si riferisce ad averi, risp. provvigioni
precisamente definiti spettanti a quest’ultima e riferiti al film “”
(«Deine Guthaben, resp. Rückstellungen bettreffend der Produktion
“”»);
che
dal contesto, l’uso del pronome personale soggetto “wir” in relazione con
l’importo di DEM 123'750.-- (nella sufferita proposizione) può oggettivamente
essere compreso come riferentesi alla società __________
che
in assenza di ogni contestazione nello scritto sub doc. B circa gli importi esposti
dallo stesso __________ a nome di __________ si deve dedurre un riconoscimento
tacito degli stessi;
che
se si avesse un minimo dubbio sull’identità delle parti in causa – ricordato
che un insieme di documenti può anche costituire un valido titolo di rigetto
provvisorio (cfr. Cometta,
op. cit., p. 338) –, il doc. E – e meglio l’aggiunta all’art. 5 n. 1, con il
rinvio all’allegato 1 che riporta due delle cifre contenute nell’annesso al
doc. B (DEM 57'000.-- per le “Handlungskosten” e DEM 23'750.-- per il “Produzenten-Honorar”)
– consente di scioglierlo nel senso indicato sopra, in quanto la società
svizzera si è impegnata a favore __________ a prendersi a carico tutte le spese
eccedenti il budget fissato a contratto (cfr. già l’art. 5.2 del contratto del
26 ottobre 1996 sub doc. 2);
che
la censura dell’appellante riferita all’art. 4 di quest’ultimo contratto è ovviamente
irrilevante, in quanto lo stesso è anteriore sia al riconoscimento di debito di
cui al doc. B (del 3 dicembre 1999) che all’annesso di cui al doc. E (del 9 marzo
1997);
che
d’altronde, la tesi dell’escutente appare al riguardo più verosimile di quella
dell’escussa, la quale difetta di ogni supporto probatorio, in particolare in
merito all’asserita inadempienza della società __________;
che
il doc. B non può inoltre essere considerato come una proposta transattiva, non
essendo chiaro quali potrebbero essere i termini dell’asserita transazione;
che
se apparentemente __________ sembra aver vincolato il versamento immediato
della somma di DEM 19'851,63 alla controfirma da parte di __________ dello
scritto di cui al doc. B, non se ne può dedurre che il riconoscimento del
debito (dei debiti ?) sia stato condizionale ma tutt’al più che il versamento
dell’importo di DEM 19'851,63 era condizionato all’accettazione da parte di
__________ del fatto che il debito di DEM 123'750 non sarebbe potuto essere
pagato, risp. che lo stesso non poteva essere pagato in tempi brevi;
che,
come visto sopra, la dichiarazione circa difficoltà di pagamento o la richiesta,
anche implicita, di concessione di determinate facilitazioni di pagamento o
dell’annullamento del debito non hanno effetti sul riconoscimento di debito in
sé dal profilo del rigetto dell’opposizione;
che
l’appello 11 ottobre 2001 va quindi respinto;
che
le spese e le indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 1 OTLEF).
Richiamati
gli art. 82 LEF, 48, 49, 61 e 62 OTLEF;
pronuncia:
-
L’appello 11 ottobre 2001 di __________ è respinto.
-
La
tassa di giustizia di fr. 1’500.--, già anticipata dall’appellante, rimane a suo
carico, con l’obbligo di rifondere a __________, fr. 2'000.-- a titolo di indennità.
-
Intimazione a: - __________;
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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