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Numero d'incarto:
14.2001.00071
Data decisione, Autorità:
31.10.2001, CEF
Incarto n.
14.2001.00071
Lugano
31 ottobre
2001
/B/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Rusca
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 23 maggio 2001 da
patr. dall’avv. __________
contro
patr. dall’avv. __________
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n.
__________ del 27 aprile/18 maggio 2001 dell'UE di Lugano;
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5,
con sentenza
3
luglio 2001 ha così deciso:
"1. L'istanza è accolta e di
conseguenza l'opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è
respinta in via provvisoria.
- La tassa di giustizia in fr.
180.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte
convenuta, con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 300.-- a titolo di
indennità."
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dall'escussa che con atto 3 agosto 2001 ha
postulato in via principale la reiezione dell'istanza ed in via subordinata
l'annullamento della sentenza pretorile con il rinvio degli atti alla Pretore
per un nuovo giudizio, protestate spese e ripetibili;
rilevato
che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
preso atto
che con ordinanza presidenziale 13/14 agosto 2001 l'istanza per effetto sospensivo
è stata dichiarata irricevibile;
ritenuto
in
fatto:
A. Con
PE n. __________ del 27 aprile/18 maggio 2001 dell'UE di Lugano
____________________ ha escusso __________ per l'incasso di fr. 10'953.95,
indicando quale titolo di credito: "attestato carenza beni no.
__________di fr. 10'953.95 emesso il 06.06.2000 dall'Ufficio esecuzione di Lugano
contro il fu marito __________ del quale ha accettato la successione".
Interposta
tempestiva opposizione dall'escussa, il procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio alla Pretore.
B. Il procedente fonda la sua pretesa su di un attestato di carenza di
beni per fr. 10'953.95 emesso a suo favore dall'UE di Lugano il 6 giugno 2000
in seguito a pignoramento nell'esecuzione n. __________ promossa a carico di
__________ (doc. B).
C. All'udienza di contraddittorio del 3 luglio 2001 nessuno è comparso.
D. Con sentenza 3 luglio 2001 la Pretore del Distretto di Lugano,
Sezione 5, ha accolto l'istanza ritenendo la documentazione prodotta valido
riconoscimento di debito ex art. 82 LEF. In prima sede l'atto di rinuncia ad
eredità - allestito dal notaio __________ presso il Consolato generale d'Italia
a Lugano - inviato con scritto 23 giugno 2001 da __________ alla Pretura e
pertanto prima dell'udienza di contraddittorio, è stato estromesso
dall'incarto, essendo stato prodotto irritualmente. In via abbondanziale è
stato osservato che quand'anche il predetto documento fosse stato presentato
all'udienza di contraddittorio e quindi ammesso agli atti, esso non avrebbe
mutato l'esito della vertenza, la rinuncia di eredità ivi espressa valendo solo
per il territorio italiano. Infatti, ha affermato la prima giudice, per il
diritto svizzero la rinuncia all'eredità deve avvenire secondo la forma
prescritta dall'art. 570 CC, ovvero a voce o per iscritto innanzi alla competente
autorità, in Ticino innanzi al Pretore competente ratione loci, il quale tiene
un registro speciale per le rinunce, mentre in casu non risulta che simile
rinuncia abbia avuto luogo.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata
l'escussa sostenendo che il creditore, per procedere contro un erede, avrebbe
dovuto provare l'avvenuta divisione ereditaria, che invece non è stata
dimostrata. In casu non è data l'identità tra il debitore e la persona escussa,
l'attestato di carenza di beni essendo stato emesso a carico di __________,
mentre la procedura esecutiva è stata avviata contro __________ L'appellante ha
poi asserito che la Giudice di prime cure non poteva ritenere provato quanto
asserito dal creditore, secondo cui la __________ aveva accettato la successione
e nemmeno poteva accertarsene d'ufficio.
Considerato
In
diritto:
1.a) Il credito può essere fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata. Il riconoscimento di
debito può risultare da verbali stesi dalle autorità, in particolare dai
tribunali e dagli uffici (ad es. del registro fondiario, del registro di
commercio e delle esecuzioni e dei fallimenti). È segnatamente equiparato a un
riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico l'attestato di carenza
di beni dopo pignoramento (Cometta,
Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 337 con riferimenti; Daniel Staehelin, Basler Kommentar
zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 8 ad art. 82 LEF).
b) Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa
(quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce
valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il
debitore e il credito (indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza) con il
creditore, il debitore ed il credito (di cui ai documenti prodotti) (Cometta,
op. cit. in Rep 1989 p. 331). Il debitore deve essere identico con colui che
appare sul titolo di rigetto e che è indicato quale debitore sul PE (Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung,
Zurigo 1980, § 20 p. 45; Staehelin, op. cit. n. 51 ad art. 82 LEF).
c) Sulla base di un riconoscimento di debito sottoscritto dal de cujus
può essere pronunciato il rigetto dell'opposizione in un'esecuzione promossa
contro ciascun erede. Lo stesso vale in un'esecuzione promossa contro gli eredi
sulla base di un attestato di carenza di beni in seguito a pignoramento. La
designazione quale erede risp. erede istituito deve però essere provata dal
creditore (Staehelin, op.
cit., n. 65 ad art. 82 LEF).
d) Nel caso di specie il creditore ha fondato la sua istanza di rigetto
dell'opposizione su di un attestato di carenza di beni (doc. B) emesso dall'UE
di Lugano a suo favore e a carico di __________. L'esecuzione che ci occupa è
stata invece promossa contro __________, senza che il procedente abbia provato
che si tratti di un'erede. Infatti l'indicazione che appare sul PE, del seguente
tenore "attestato carenza beni no. __________di fr. 10'953.95 emesso il
06.06.2000 dall'Ufficio esecuzione di Lugano contro il fu marito __________ del
quale ha accettato la successione" non è sufficiente a dimostrare che
l'escussa è erede di __________, che vi è stata la divisione ereditaria e che
l'escussa ha accettato l'eredità. D'altro canto nessuna prova documentale, atta
a dimostrare la qualità di erede dell'escussa, è stata versata agli atti. Non
essendovi pertanto identità tra la debitrice indicata sul PE e sull'istanza con
il debitore, di cui all'attestato di carenza di beni doc. B, l'istanza di
rigetto dell'opposizione inoltrata da __________ va respinta. In tal senso va
riformata la sentenza pretorile.
- L'appello 3 agosto 2001 __________ è accolto.
Tassa
di giustizia di prima e seconda sede e indennità d'appello seguono la
soccombenza, mentre non si assegnano indennità di sede pretorile, non essendo
l'escussa comparsa all'udienza di contraddittorio (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 1 OTLEF).
Per i
quali motivi,
richiamato
l'art. 82 LEF
pronuncia:
I. L'appello 3 agosto 2001 __________, è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 3 luglio 2001 della Pretore del Distretto di Lugano,
Sezione 5, è così riformata:
"1. L'istanza 23 maggio 2001
__________, è respinta.
- La tassa di giustizia di fr. 180.--, da anticipare
dalla parte istante, resta a carico di __________.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 270.--, già anticipata
dall'appellante, è posta a carico di __________, il quale rifonderà a
__________ fr. 300.-- a titolo di indennità.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione
5.
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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