AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2001.00040
Data decisione, Autorità:
30.05.2001, CEF
Incarto n.
14.2001.00040
Lugano
30 maggio
2001
/B/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
Composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Rusca
Segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo
sull'istanza di riconoscimento di fallimento presentata il 30 aprile 2001 dalla
Amministrazione
del fallimento __________,
Pistoia
(I)
rappr. dalla
dr. __________, Pistoia, quale curatrice fallimentare a sua volta patr. dall'avv.
__________, Bellinzona
Nella
procedura concernente
__________, Pistoia (I)
chiedente:
" In via cautelare
- L'istanza è accolta.
1.1. Di conseguenza è ordinato il blocco a Registro
fondiario della PPP no. __________ RFD in __________ di proprietà del signor
__________. Il blocco viene menzionato a RFD.
1.2. Di conseguenza è fatto ordine all'Ufficio
dei Registri di Lugano di procedere all'iscrizione a RFD della restrizione
della facoltà del signor __________ di disporre della particella PPP no.
__________ RFD in __________ di sua proprietà, così come previsto dall'art. 960
cpv. 1 cifra 1 CC.
Tale iscrizione avviene su istanza
dell'Ufficio dei fallimenti di __________, che produrrà quale titolo giustificativo
la relativa decisione di codesta lodevole Camera.
1.3. Di conseguenza è fatto ordine all'Ufficio dei
fallimenti di __________ di compilare l'inventario di tutti i beni del signor
__________.
1.4. Di conseguenza è fatto ordine all'Ufficio dei
fallimenti di __________ di mettere sotto sigillo l'appartamento no. 1,
corrispondente alla PPP no. __________ RFD __________, sito nell'immobile
particella no. __________ RFD __________, e di proprietà esclusiva del signor
__________.
- Protestate tasse, spese e ripetibili.
Nel merito:
- L'istanza è accolta.
§ Di conseguenza è riconosciuta
la dichiarazione di fallimento emessa nei confronti del signor __________, da
__________ in __________, dal Tribunale di Pistoia in data 29 dicembre 1999
(doc. A).
- Protestate tasse, spese e ripetibili."
Ed
ora sui richiesti provvedimenti conservativi;
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
-
che
con sentenza 28 dicembre 1999 il Tribunale di Pistoia ha dichiarato il fallimento
di __________, Pistoia, nominando giudice delegato per la procedura la dr.
__________ e curatrice la dr. __________, Pistoia;
-
che
con l'istanza 30 aprile 2001 la curatrice del fallimento dr__________iede il
riconoscimento in Svizzera della predetta sentenza italiana e l'adozione in via
cautelare di una serie di provvedimenti conservativi ex art. 162 ss. e 170 LEF;
-
che
per l'art. 167 cpv. 1 prima proposizione LDIP l'istanza di riconoscimento del
decreto straniero di fallimento deve essere proposta al tribunale competente
del luogo di situazione dei beni in Svizzera, atteso che se i beni si trovano
in più luoghi è competente il tribunale adito per primo (art. 167 cpv. 2 LDIP),
prescindendo da considerazioni fondate sul valore patrimoniale dei beni di
compendio della massa fallimentare siti in Svizzera;
-
che
l'istanza di riconoscimento del fallimento estero deve essere proposta all'autorità
competente del Cantone in cui è fatta valere la decisione straniera (art. 29
cpv. 1 LDIP), ritenuto che vi siano beni della massa fallimentare, ciò che
spetta all'istante rendere almeno verosimile (cfr. S. Berti, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Internationales
Privatrecht, Basilea, 1996, N. 5 ad art. 167 LDIP; H. Fritzsche/H. U. Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach
schweizerischem Recht, vol. II, Zurigo 1993, § 55 p.
420, N. 16; P. Volken, IPRG Kommentar, Zurigo 1993, N. 14 ad art. 167 LDIP);
-
che per riconoscere nel Cantone Ticino le decisioni straniere
previste dall'art. 166 LDIP è competente la Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale di appello, la cui giurisdizione è pure data per la pronunzia dei
provvedimenti conservativi secondo l'art. 168 LDIP (art. 513 cpv. 1 CPC),
ritenuto che l'istanza per il riconoscimento del decreto di fallimento estero è
proposta e trattata nelle forme della procedura contenziosa di camera di
consiglio (art. 513 cpv. 2 CPC che rinvia agli art. 361 ss. CPC);
-
che
per l'art. 168 LDIP, proposta l'istanza di riconoscimento del decreto straniero
di fallimento, il tribunale può, su richiesta dell'istante, ordinare i
provvedimenti conservativi di cui agli art. 162 a 165 e 170 LEF, sempre che
l'istante renda almeno verosimile che il decreto di fallimento straniero possa
essere riconosciuto (J. Kren Kostkiewicz,
Internationales Konkursrecht: Anerkennung ausländischer Konkursdekrete und Durchführung
eines Sekundärkonkurses in der Schweiz, in: BlSchK 1993, p. 15; D. Stahelin, Die Anekennung ausländischer
Konkurse und Nachlassverträge in der Schweiz (art. 166 ff. IPRG), Basilea, 1989
p. 110);
-
che
l'istante afferma esservi beni appartenenti al fallito a Lugano, in particolare
la quota di 58/1000 della PPP n. __________ (doc. B) del fondo part. n.
__________ RFD di __________ (doc. C);
-
che
tale riferimento emerge da due estratti del Registro fondiario definitivo di
__________ (doc. B e C), che pertanto possono bastare a questo stadio di procedura
per ammettere la competenza di questa Camera ad adottare provvedimenti
conservativi ex art. 168 LDIP, risultando per il resto l'istanza di riconoscimento,
ad un esame prima facie, non sprovvista di possibilità di accoglimento (DTF 126
III 107 cons. 3b);
-
che
con l'istanza in esame si chiedono misure conservative in virtù dell'art. 170
LEF, secondo cui "il giudice può prendere i provvedimenti conservativi che
reputi necessari a tutela dei diritti dei creditori;
-
che
tale norma lascia un ampio potere di apprezzamento all'autorità chiamata ad
ordinare tali provvedimenti, atteso in ogni modo che la ratio di un
provvedimento conservativo - e con essa il suo limite - è quella di evitare che
nelle more della procedura di riconoscimento possa darsi distrazione di beni ad
opera del fallito;
-
che
con i provvedimenti richiesti si vuole impedire a __________ di alienare i
propri beni, in particolare il predetto appartamento in via __________ a
__________ e quanto si trova in tale appartamento;
-
che
tra i provvedimenti richiesti vi è l'inventario preventivo nel senso degli art.
162 ss. LEF dei beni del fallito;
-
che
siffatto ordine presuppone che sia reso verosimile il rischio di pregiudizio
delle ragioni creditorie, atteso che di regola nel caso di inventario ex art.
162 LEF nel fallimento nazionale il grado di verosimiglianza richiesto è minore
rispetto a quello per l'inventario ex art. 83 cpv. 1 LEF, già realizzandosi in
presenza di singoli indizi di natura oggettiva o soggettiva (Flavio Cometta, L'inventario
preventivo nell'esecuzione in via di fallimento, in Rep 1993 p. 126);
-
che
durante una procedura di riconoscimento di decreto di fallimento straniero si
giustifica a maggior ragione l'erezione di un inventario preventivo dei beni in
Svizzera del fallito, non potendosi prescindere dalla pregressa declaratoria di
decozione all'estero;
-
che
competente per l'erezione dell'inventario è l'Ufficio fallimenti di __________
(cfr. art. 163 cpv. 1 prima proposizione LEF, per analogia, combinato con
l'art. 167 cpv. 1 primo periodo LDIP), il quale per eventuali beni siti al di
fuori del suo Circondario procederà nelle forme rogatoriali;
-
che,
riassumendo, dei provvedimenti richiesti risultano pertanto adeguati e necessari
allo scopo citato
-
l'inventario dei
beni nel senso degli art. 162-165 LEF, con la facoltà per il fallito di
assistervi o farvisi rappresentare, ritenuto che solo ove fosse presente vi
sarebbe a suo carico anche il dovere correlato di indicare tutti i suoi beni (immobili,
mobili, crediti e diritti verso terzi) siti in Svizzera, compresi quelli che
non sono in suo possesso, con la comminatoria di sanzioni penali in caso di
violazione di tali obblighi (Flavio Cometta,
Assistenza giudiziaria internazionale in materia esecutiva, in CFPG Collana
rossa n. 20, p 207);
-
l'annotazione a
registro fondiario della limitazione della facoltà di disporre;
-
la menzione a
registro fondiario del blocco del registro fondiario riferito al fondo predetto
del debitore (Cometta, op.
cit., CFPG Collana rossa n. 20, p. 208);
-
che
la messa sotto sigillo appare invece prematura a questo stadio di procedura,
nulla inducendo a ritenere che si dia qualsivoglia intenzione di trafugamento a
carico del fallito, ritenuto altresì che i beni mobili che si trovano
nell'appartamento saranno oggetto di contestuale inventario;
-
che
i provvedimenti conservativi, ordinati dal tribunale del riconoscimento, ossia
da questa Camera, vengono eseguiti in Ticino dall'ufficio fallimenti (Flavio Cometta, op. cit., CFPG
Collana rossa n. 20, p. 207);
-
che
le spese relative a questa procedura sono a carico della massa fallimentare
istante che li dovrà anticipare (H.
U. Walder, Die international konkursrechtliche Bestimmungen des neuen
IPR-Gesetzes, in: Festschrift 100 Jahre SchKG, Zurigo 1989 p. 332);
Per i
quali motivi,
richiamati
gli art. 27, 29 e 166 ss. LDIP, 162 ss. LEF, 361 ss. e 513 CPC nonché i disposti
citati
decreta:
- L'istanza per provvedimenti conservativi, inaudita parte, del 30
aprile 2001 è parzialmente accolta.
1.1. È
fatto ordine all'Ufficio fallimenti di __________ di procedere indilatamente
all'erezione dell'inventario dei beni siti nell'appartamento di via __________,
__________, appartenente al fallito __________ __________ __________, Pistoia.
1.1.1. Si rende attento il fallito che l'art. 169 CP stabilisce che
"Chiunque
arbitrariamente dispone in danno dei creditori di oggetti pignorati, sequestrati
o compresi in un inventario della procedura di esecuzione, di fallimento o di
ritenzione, oppure deteriora, distrugge, svaluta o rende inservibile tali
oggetti, è punito con la detenzione."
1.2. È
fatto ordine all'Ufficio dei registri di __________ di procedere all'iscrizione
a RFD della restrizione della facoltà di __________ di disporre della
particella PPP n. __________ fondo n. __________ RFD di __________ di sua
proprietà.
Questa
iscrizione avverrà su istanza dell'Ufficio dei fallimenti di __________, che
produrrà quale titolo giustificativo la presente decisione.
1.3. È
ordinato il blocco a Registro fondiario della particella PPP n. __________
fondo n. __________ RFD di __________ di proprietà di __________. Il blocco
deve essere menzionato a RFD.
Questo
blocco avviene su istanza dell'Ufficio dei fallimenti di __________, che
produrrà quale titolo giustificativo la presente decisione.
- La tassa di giustizia per questa decisione di fr. 1’000.-- è a
carico della Massa fallimentare __________.
2.1. Le ulteriori tasse e spese
connesse con l'esecuzione dei provvedimenti conservativi qui decretati sono a
carico, e da anticipare, della Massa fallimentare __________, nella misura
richiesta dall'Ufficio fallimenti di Lugano.
- Intimazione a:
e
unitamente all’istanza 30 aprile 2001 a __________, Pistoia (I).
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster