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Numero d'incarto:
14.2001.00036
Data decisione, Autorità:
14.08.2001, CEF
Incarto n.
14.2001.00036
Lugano
14 agosto
2001
CJ/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques,
vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 11 agosto 2000 (inc. EF.__________) da
contro
tendente ad ottenere il rigetto
definitivo dell’opposizione interposta da __________ all’esecuzione n.
__________ dell'UE di Lugano promossa dal Comune di __________ per gli importi
di fr. 13'183,90, oltre interessi al 5% dal 16 agosto 1999, chiesti a titolo di
contributi di miglioria relativi ai fondi n. __________ e __________, di fr.
769,10 rappresentanti gli interessi conteggiati dal 15 dicembre 1997 al 15
agosto 1999, e di fr. 1'560.-- a titolo di ripetibili assegnati dal Tribunale
federale (cfr. doc. O e L);
vista
la sentenza 29 marzo 2001 della Segretaria Assessore della Pretura di Lugano,
Sezione 5, che accoglie la suddetta istanza e respinge pertanto in via
definitiva l’opposizione al summenzionato precetto esecutivo;
preso
atto dell’appello 12 aprile 2001 di __________ nonché delle osservazioni 7
maggio 2001 della controparte;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che
ex art. 80 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una sentenza esecutiva, il
creditore può chiedere il rigetto definitivo dell’opposizione;
che
sono parificate a sentenze esecutive le decisioni di autorità amministrative
del cantone dell’esecuzione riguardanti obbligazioni fondate sul diritto
pubblico, in quanto il diritto cantonale, come è il caso nel Ticino (art. 28
LALEF), le parifichi a sentenze esecutive (art. 80 cpv. 2 n. 3 LEF);
che
il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi
anche in sede d'appello) se la documentazione prodotta costituisce valido
riconoscimento di debito e se vi è il trinomio di identità tra, da una parte,
l’escutente, l’escusso ed il credito indicati nel precetto esecutivo e
nell’istanza, e, dall’altra parte, il creditore, il debitore ed il credito di
cui al titolo di rigetto invocato (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella
prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 331);
che
nel caso di specie il titolo di rigetto non è la decisione 2 luglio 1986 del
Consiglio Comunale di __________ autorizzante la costruzione dell’opera per la
quale si è poi chiesto il pagamento dei contributi di miglioria oggetto della
presente procedura, bensì il prospetto di cui al doc. B, modificato il 14
giugno 1994 (doc. C), in quanto è soltanto in siffatti documenti che vengono
quantificati i crediti del Comune;
che
il titolo di rigetto mette i contributi relativi ai fondi n. __________e
__________a carico della “comproprietà” __________ e _________ senza precisare
in quale proporzione risponde ogni comproprietario (cfr. doc. B e C);
che
la solidarietà passiva, che non è presunta (cfr. art. 143 CO), non è prevista
dalla legge a carico dei comproprietari di un fondo cui da opere derivi un
vantaggio particolare (cfr. art. 5 LCM);
che
quindi si deve ritenere che __________ e __________ rispondono del pagamento
dei contributi di miglioria proporzionalmente alle loro rispettive quote (cfr. Paul-Henri
Steinauer, Les droits réels,
vol. I, 3. ed., Berna 1997, n. 1295);
che
invece nel precetto esecutivo n. __________il Comune indica i coniugi
__________ come condebitori solidali degli importi posti in esecuzione;
che
non vi è quindi identità tra i crediti indicati nel precetto esecutivo e
nell’istanza, e quelli constatati nel titolo di rigetto invocato;
che
non può nemmeno essere concesso il rigetto per la parte dei contributi
effettivamente a carico di __________, non essendo dato a sapere quale sia la
sua quota di comproprietà sui fondi n. __________e __________;
che
invece dal dispositivo n. 2 della sentenza 26 luglio 1999 della II Corte di
diritto pubblico del Tribunale federale (doc. G, p. 9), risulta in modo
indiscutibile che __________ e __________ rispondono nei confronti del Comune
di __________ in parti uguali e con vincolo di solidarietà della somma di fr.
1'500.-- per ripetibili della sede federale;
che
nel precetto esecutivo non sono stati chiesti in modo esplicito l’allocazione
di interessi relativamente al credito per ripetibili della sede federale;
che
l’indicazione della cifra di fr. 1'560.-- invece di fr. 1'500.-- (cfr. pure
doc. L) è pertanto da considerare quale manifesta inavvertenza da parte
dell’istante;
che
l’appello 12 aprile 2001 va quindi accolto parzialmente, limitatamente alla
reiezione dell’istanza di rigetto circa i crediti per contributi di miglioria;
che
le spese e le indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 1 OTLEF).
Richiamati gli art. 80 LEF, 143 CO e 5 LCM, nonché la vigente OTLEF;
pronuncia: 1. L’appello
12 aprile 2001 __________ è parzialmente accolto.
1.1. Di
conseguenza, i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza 29 marzo 2001 (inc.
EF.__________) della Segretaria Assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5,
sono riformati come segue:
“1. L’istanza è parzialmente accolta. Di conseguenza,
l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________dell’Ufficio di
esecuzione di Lugano è respinta in via definitiva limitatamente all’importo di
fr. 1'500.--.
-
La
tassa di giustizia in fr. 180.-- è posta a carico del Comune di __________ per
fr. 160.-- mentre fr. 20.-- sono a carico di __________. L’istante rifonderà a
quest’ultimo fr. 300.-- a titolo di parte di indennità.”
-
La
tassa di giustizia di fr. 270.--, già anticipata dall’appellante, rimane a suo
carico per fr. 30.--, mentre viene posta a carico del Comune di __________ per
fr. 240.--, che rifonderà all’appellante fr. 600.-- a titolo di parte di
indennità.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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