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Numero d'incarto:
14.2001.00003
Data decisione, Autorità:
16.01.2001, CEF
Incarto n.
14.2001.00003
Lugano
16 gennaio
2001
C/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sulla causa fallimentare dipendente
dall’istanza 26 ottobre 2000 presentata da
contro
__________ patr. dall’avv. __________
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5,
con sentenza 2 gennaio 2001 ha così deciso:
"1. È
pronunciato il fallimento di __________, a far tempo da martedì 2 gennaio
2001 alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis".
Sentenza dedotta tempestivamente in appello l’8 gennaio 2001 da
__________ che ne ha postulato l'annullamento;
ritenuto
in fatto: A. Con
istanza 26 ottobre 2000 __________ ha chiesto il fallimento di __________ per
complessivi fr. 1'743.35.
B. All'udienza
di contraddittorio del 29 novembre 2000 nessuna delle parti è comparsa.
C. Il
2 gennaio 2001 la Pretore di Lugano ha pronunciato il fallimento di __________
a far tempo da martedì 2 gennaio 2001 alle ore 14.00.
D. Con
tempestivo atto d’appello 8 gennaio 2001 __________ ha postulato la
declaratoria di nullità del pronunciato pretorile, adducendo di aver saldato il
suo debito prima della declaratoria di fallimento e producendo una ricevuta
postale datata 12 dicembre 2000 da cui risulta il versamento a favore della
__________, di fr. 1'743.35 (doc. C) pari all’importo per il quale l’istante ha
chiesto il fallimento dell’appellante.
E. Con
scritto 8 gennaio 2001 __________ ha comunicato di ritirare la domanda di
fallimento perché la debitrice ha pagato l’importo in esecuzione.
Considerato
in diritto: 1. Giusta
l'art 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il
debitore provi con documenti che il debito, compreso gli interessi e le spese è
stato estinto.
Per l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere
deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla
notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono
verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
L'appellante
ha sostenuto per la prima volta in sede d'appello di aver saldato il suo debito
prima della declaratoria di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio
ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub D. Questo documento
costituisce prova sufficiente dell'avvenuto pagamento dell’importo dedotto in esecuzione
ante declaratoria di decozione: il fallimento va quindi annullato ex art. 174
cpv. 1 LEF.
- La
tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante (art. 49 OTLEF).
Non si assegnano ripetibili (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le spese dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 172 e 174 LEF
pronuncia: I. L'appello
8 gennaio 2001 di __________, è accolto e di conseguenza il giudizio di prima
sede è così riformato:
"1. La dichiarazione di fallimento del 2
gennaio 2001 pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, inc.
FA.2000.00768, nei confronti di __________, è annullata.
-
La
tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.––, da anticipare come di rito, è
posta a carico di __________.
-
Le spese dell'Ufficio dei fallimenti di
Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di __________.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 120.--, da anticipare
dall'appellante, resta a suo carico.
III. Intimazione
a:
– __________
Comunicazione alla Pretura
di Lugano Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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