AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2000.97
Data decisione, Autorità:
27.03.2001, CEF
Incarto n.
14.2000.00097
Lugano
27 marzo 2001
EC/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Rusca
segretario:
Cassina,
vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 14 luglio 2000 da
patr. dallo Studio legale __________
contro
patr. dall’avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta al PE n. __________del 2/5 agosto 1999 dell’UE di
Lugano;
sulla
quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 22
settembre 2000 ha così deciso:
"1. L'istanza è respinta.
2 La tassa di giustizia in fr.
270.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a suo carico, con l'obbligo
di rifondere a controparte fr. 1’000.-- a titolo di indennità."
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dal procedente che con atto 5 ottobre 2000
ha postulato l’accoglimento dell'istanza, protestate spese, tasse e ripetibili;
con
osservazioni 27 ottobre 2000 la parte appellata ha chiesto la reiezione del
gravame;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in
fatto:
A. Con PE n. __________ del 2/5 agosto 1999 dell'UE di Lugano
__________ ha escusso __________ (in seguito: __________) per l'incasso di fr.
92’785.-- oltre interessi al 7% dal 25 settembre 1994, indicando quale titolo
di credito: "salari e provvigioni professionali arretrati per il periodo
1.10.93-31.10.94 come da contratto di lavoro”.
Interposta
tempestiva opposizione dall'escussa, il procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio alla Pretore.
B.
Il procedente fonda la sua pretesa sul
contratto di lavoro per periodo indeterminato doc. A, stipulato con la
convenuta, nel quale le parti hanno stabilito l’inizio del rapporto
professionale per il 1. ottobre 1993. La retribuzione mensile prevista era di
fr. 7’800.-- per tredici mensilità. Nel contratto di lavoro era inoltre stabilito
che il procedente, quale vice-presidente della sede della _________ di Lugano,
aveva diritto ad una provvigione minima di fr. 70'000.-- annui. Il doc. A non
indica né la data del suo allestimento né quella della sottoscrizione delle
parti.
Il procedente
versa pure agli atti la disdetta immediata del rapporto contrattuale
trasmessagli dalla procedente in data 25 ottobre 1994 (doc. B).
C. Con l’istanza di rigetto dell’opposizione __________ ha precisato la
composizione dell’importo capitale dedotto in esecuzione nei seguenti termini:
fr. 800.-- mensili dal 1. ottobre 1993 al 30
settembre 1994 quale differenza tra il salario dovuto di fr. 7'800.-- e quello
effettivamente pagato di fr. 7'000.--, per complessivi fr. 9'600.--;
fr. 7'800.-- per il salario del mese di ottobre
1994;
fr. 70'000.-- quale provvigione per il periodo
dal 1. ottobre 1993 al 30 settembre 1994;
fr. 5'385.-- quale provvigione per il mese di
ottobre 1994.
D. All'udienza di contraddittorio l'escussa ha sostenuto che il
contratto di cui al doc. A sarebbe la bozza di un contratto di lavoro mai
entrato in vigore. Tale bozza sarebbe stata successivamente rivista dalle
parti, le quali avrebbero elaborato una seconda bozza anch’essa non datata e
prodotta quale doc. 1, nella quale sarebbe stato eliminato ogni riferimento
alla provvigione.
L’escussa
evidenzia che neppure la seconda bozza sarebbe “entrata in vigore”, perché le
parti avrebbero successivamente concordato uno stipendio mensile di fr.
7'000.-- in luogo di fr. 7'800.--.
A
mente dell’escussa la circostanza che il doc. 1 sia successivo al doc. A
sarebbe “provata dal fatto che la data di inizio del rapporto di lavoro, che
figura corretta a mano sul doc. A, è invece scritta correttamente sul doc. 1”.
evidenzia che dai doc. da 2 a 2.18 risulta che prima di disporre di un permesso
annuale, il procedente è stato al beneficio di un permesso di lavoro temporaneo
per 120 giorni (doc. 2.1) con un salario di fr. 4'000.-- mensili. Nell’aprile
del 1993 è stato chiesto per la prima volta un permesso di dimora annuale (doc.
2.7) con un salario di fr. 4'650.-- mensili. Solo il 6 dicembre 1993 con il
doc. 2.12, sottoscritto anche dal procedente, __________ ha comunicato alla
Sezione cantonale degli stranieri che lo stipendio mensile era ora di fr.
7'000.--. Ancora il 9/14 giugno 1994, con formulario sottoscritto anche dal
procedente, è stato comunicato alla Sezione cantonale degli stranieri che lo
stipendio mensile era stabilito in fr. 7'000.-- (doc. 2.14).
L’escussa
evidenzia che __________ mai si è lamentato dello stipendio percepito di fr.
7'000.-- mensili (doc. 3) sino al 2 agosto 1999, data di emissione del PE.
Per
quanto riguarda lo stipendio per il mese di ottobre 1994 __________ rileva che
il procedente ha percepito quanto a lui dovuto, ossia lo stipendio pro rata (17
giorni) di fr. 5'670.-- (doc. 4 e 5), ritenuto che quest’ultimo non ha
contestato il licenziamento in tronco.
In
replica l’istante ha asseverato che malgrado quanto indicato nel conteggio
prodotto quale doc. 4, egli non ha mai ricevuto nessun salario per il mese di
ottobre 1994.
E.
Con sentenza 22 settembre 2000 la Pretore
del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha respinto l’istanza. Dopo aver rilevato
che la documentazione prodotta costituisce in principio valido riconoscimento
di debito per l’importo dedotto in esecuzione, la giudice di prime cure ha
ritenuto che l’eccezione sollevata dalla parte escussa secondo cui i contratti
di lavoro di cui al doc. A e al doc. 1 sarebbero una bozza di un contratto mai
entrato in vigore e quindi le parti avrebbero concordato uno stipendio mensile
di fr. 7'000.-- senza alcuna provvigione, è stata resa sufficientemente
verosimile sulla base di riscontri oggettivi.
Relativamente
alla richiesta di pagamento dello stipendio per il mese di ottobre 1994 la
Pretore ha rilevato che agli atti vi è la copia dell’ordine di bonifico del 7
novembre 1994 per fr. 4'781.90 con il relativo avviso di addebito (doc. 5).
Considerato che l’istante non ha sostenuto che tale documento è falso, lo stesso
costituisce prova documentale dell’avvenuto pagamento.
F. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato
__________ asseverando che il contratto di lavoro di cui al doc. A non è una
bozza perché sottoscritto da entrambe le parti e perché tutte le modifiche
apposte a mano sono state siglate dal datore di lavoro.
Con
riferimento all’ammontare dello stipendio l’appellante ha rilevato che i
contratti doc. A e doc. 1 lo cifrano concordemente in fr. 7'800.-- mensili per
tredici mensilità, cosicché vi è valido titolo di rigetto dell’opposizione
perlomeno per fr. 10'400.--.
Il
fatto che sui doc. 2.12. e 2.14. è indicato uno stipendio di soli fr. 7'000.--
mensili non era determinate per l’appellante perché egli era in possesso di un
regolare contratto di lavoro scritto. A mente di __________ “una comunicazione
inesatta a un’autorità, per una questione di diritto amministrativo non
concernente il contratto di lavoro, non è sicuramente atta a inficiare il
contratto di lavoro sottoscritto dalle parti”.
Per
quanto riguarda le provvigioni l’appellante ha asseverato che determinante è la
pattuizione contenuta nel doc. A “che riporta la funzione rivestita
dall’appellante (vicepresidente), mentre il contratto sub doc. 1 indica la
fantomatica funzione di direttore vendite”.
ha evidenziato che il licenziamento in tronco era ingiustificato e che pertanto
egli lo ha immediatamente contestato (doc. 2.18): il salario per il mese di
ottobre 1994 sarebbe quindi interamente dovuto.
G. Con osservazioni 27 ottobre 2000 parte appellata si è
opposta al gravame, asseverando che “in presenza di due documenti dal contenuto
diametralmente opposto, entrambi non datati e contrastanti con la
documentazione ufficiale prodotta davanti all’autorità cantonale, il giudice di
prime cure non poteva che rigettare l’istanza e rinviare implicitamente la
soluzione del caso a un’eventuale causa di merito”.
Considerato
in
diritto:
- Secondo
l'art. 20 cpv. 2 LALEF "all'udienza le parti possono esporre le loro
domande, le eccezioni d'ordine e di merito e dovranno produrre, sotto pena di
perenzione, i documenti che suffragano le rispettive ragioni e che non fossero
già stati prodotti unitamente all'istanza scritta". In sede di appello è
esclusa la produzione di nuovi documenti (cfr. art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; Flavio Cometta, Il rigetto
provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese in Rep 1989, p. 333). I documenti prodotti da __________ con
l’appello devono quindi essere estromessi dall'incarto e non possono venire
considerati.
2.a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante
scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge,
implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo
rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro
determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere
dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli
elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta
sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza
o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà
delle parti (cfr. Cometta,
op. cit. in Rep 1989 p.
338 con riferimenti). Anche un contratto può costituire in linea di principio
riconoscimento di debito, ritenuto l'ossequio delle peculiarità del caso di specie.
b) Il
contratto di lavoro costituisce riconoscimento di debito quando è steso in
forma scritta, comprende gli elementi negoziali essenziali, è firmato dal
datore di lavoro ed è incontestato che vi è stata la prestazione lavorativa da
parte del lavoratore o impedimento imputabile esclusivamente al datore di
lavoro (Cometta, op. cit.
in Rep 1989 p. 341; Daniel Staehelin, Basler Kommentar
zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 126 ad art. 82 LEF).
c) Il
contratto di lavoro per periodo indeterminato sottoscritto dalle parti ma non
datato e prodotto quale doc. A, mediante il quale l’escussa si è impegnata a
versare al procedente una retribuzione mensile fr. 7’800.-- per tredici
mensilità oltre ad una provvigione di almeno fr. 70'000.-- annui, costituisce
in principio valido riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 LEF per
parte delle mensilità di stipendio e per la provvigione poste in esecuzione.
3.a) Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente
delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso
incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in
giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte
in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile
nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi
(cfr. in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del Tribunale
federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12
gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/
Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 26 p. 61; BlSchK 1982 p.
95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110;
Marcel Caprez, La
mainlevée provisoire, FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).
b) In
casu l’escussa ha innanzitutto sostenuto che il contratto di cui al doc. A
sarebbe solo il primo progetto scritto di contratto di lavoro tra le parti, poi
superato da un secondo progetto da lei prodotto quale doc. 1.
I
contratti di lavoro doc. A e doc. 1, sebbene siano sottoscritti da entrambe le
parti contraenti e contengano tutti gli elementi essenziali previsti dalla
legge per un contratto di lavoro ex art. 319 ss. CO, non indicano né la data
del loro allestimento e né quella della loro sottoscrizione.
La
questione da risolvere dal giudice del rigetto è dunque quella a sapere se
l’eccezione sollevata dall’escussa secondo cui il doc. 1 è stato sottoscritto
posteriormente al doc. A sia stata resa sufficientemente verosimile in base ai
principi indicati al considerando 3.a).
Nel
contratto di lavoro doc. A le parti hanno previsto in un primo tempo l’inizio
del rapporto contrattuale di __________ per il 1. luglio 1993. Solo
posteriormente all’allestimento di questo documento, le parti hanno apportato
allo stesso una modifica fatta a mano, che stabiliva l’inizio per il 1. ottobre
1993. Nel doc. 1 invece già al momento del suo allestimento è stato previsto
che il rapporto contrattuale avrebbe avuto inizio il 1. ottobre 1993. Il contratto
di lavoro doc. A indica inoltre che il procedente avrebbe assunto la gestione
della “sede __________ ”, mentre che dal doc. 1 risulta che il procedente è
stato assunto in qualità di direttore vendite. L’attività del procedente di
progettazione e vendita impianti presso la __________ è stata indicata dallo
stesso __________ il 27 luglio 1993, quindi poco prima dell’inizio del nuovo
rapporto di lavoro, e poi ancora il 6 dicembre 1993 e il 9 giugno 1994, quando
il nuovo rapporto contrattuale era ormai iniziato da diversi mesi, nei
formulari di richiesta di un permesso di dimora trasmessi alla Sezione
cantonale degli stranieri e versati agli atti dall’escussa quali doc. 2.10,
2.12 e 2.14.
La
circostanza che la data prevista per l’inizio del rapporto di lavoro, ossia il
- ottobre 1993, sia stata corretta a mano nel doc. A mentre è stata
correttamente indicata, già nella versione non modificata dalle parti mediante
correzioni a mano, nel doc. 1 e il fatto che lo stesso procedente abbia
sottoscritto documenti ufficiali che indicavano che egli si occupava presso la
_________ della progettazione e delle vendite, senza alcun accenno alla
gestione della sede __________ quale vice-presidente, come era previsto nel
doc. A, rendono sufficientemente verosimile, sulla base di riscontri oggettivi,
l’eccezione della convenuta secondo cui il doc. 1 sia stato allestito e
sottoscritto posteriormente al doc. A.
Il
doc. 1 costituisce anch’esso valido titolo di rigetto e si giustifica pertanto,
in principio, il rigetto dell’opposizione per gli impegni assunti dall’escussa
in questo documento, ossia per gli stipendi ivi pattuiti, ad eccezione però
della provvigione, in quanto nello stesso doc. 1 non prevista.
c)
L’escussa ha ancora eccepito che, sebbene il
doc. A fosse anteriore e quindi superato dal doc. 1, il rapporto tra le parti
non era nemmeno retto dal contratto di lavoro prodotto quale doc. 1, perché
datore di lavoro e lavoratore avrebbero pattuito uno stipendio mensile di fr.
7'000.-- in luogo di fr. 7'800.--, come originariamente previsto sia dal doc. A
che dal doc. 1.
Dai
doc. 2.12 e 2.14, ossia dai formulari di permesso di dimora trasmessi il 6
dicembre 1993 e il 9 giugno 1994, ossia quando il rapporto di lavoro era già
iniziato, alla Sezione cantonale degli stranieri e sottoscritti sia dal datore
di lavoro che dal lavoratore, risulta che lo stipendio del procedente era di
fr. 7'000.-- mensili per tredici mensilità, importo che, come risulta dai doc.
3, 4 e 5, e come ammesso per i mesi da ottobre 1993 a settembre 1994 dal
convenuto medesimo, gli è sempre stato versato. Siffatti documenti, unitamente
alla circostanza che dagli atti non risulta che prima dell’emissione del PE n.
__________il procedente abbia mai richiesto alla datrice di lavoro la
differenza di stipendio, sebbene non costituiscano la prova certa sono
perlomeno concreti indizi perché il giudice del rigetto possa ritenere che le
parti abbiano successivamente modificato il salario pattuito nel contratto di
lavoro di cui al doc. 1. Avendo l’escussa provato mediante il doc. 5, ossia
mediante la fotocopia dell’avviso di addebito del 7 novembre 1994, di aver
versato al procedente anche lo stipendio pro rata per il mese di ottobre 1994 e
ciò in conformità ai termini di rescissione contrattuale indicati nella disdetta
del 25 ottobre 1994 (doc. B), l’esame della cui validità non è nel potere di
cognizione del giudice del rigetto, l’appello deve essere integralmente
respinto e la sentenza della giudice di prime cure confermata.
- L'appello 5 ottobre 2000 di __________ va quindi respinto.
Tassa di
giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv.
1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 82 LEF, 20 cpv. 2 LALEF
pronuncia:
- L'appello
5 ottobre 2000 di __________, è respinto.
2.La tassa di giustizia di fr. 400.--,
già anticipata dall'appellante, è a carico di __________, il quale rifonderà a
__________ __________ fr. 800.-- a titolo di indennità.
3.Intimazione:__________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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