AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2000.90
Data decisione, Autorità:
19.12.2000, CEF
Incarto n.
14.2000.00090
Lugano
19 dicembre
2000
/B/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
Composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
Segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo
sull'istanza di riconoscimento di fallimento presentata il 15 settembre 2000 dall'
rappr.
dall’amministratore fallimentare __________
chiedente
il riconoscimento in Svizzera del decreto di fallimento 31 agosto 1999 dell'Amtsgericht
Freiburg i. Br., Germania,
Ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che con decisione 31 agosto 1999 l'Amtsgericht Freiburg
i. Br., Germania, ha dichiarato aperto il fallimento della successione del Dr.
, nato il __________ e deceduto l', con ultimo domicilio a
__________ nominando amministratore fallimentare __________
-
che
con l'istanza 15 settembre 2000 l’amministratore fallimentare avv. __________
ha chiesto il riconoscimento in Svizzera del decreto di apertura del fallimento
31 agosto 1999;
-
che
le condizioni e gli effetti del riconoscimento in Svizzera di un decreto straniero
di fallimento sono regolati dagli art. 166 ss. LDIP, fatti salvi eventuali
trattati internazionali (art. 1 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LDIP);
-
che
tra la Svizzera e la Germania non è stato concluso alcun trattato in materia di
riconoscimento dei rispettivi decreti fallimentari;
-
che
per l’art. 167 cpv.1 prima proposizione LDIP l’istanza di riconoscimento del
decreto straniero di fallimento deve essere proposta al tribunale competente
del luogo di situazione dei beni in Svizzera, atteso che se i beni si trovano
in più luoghi è competente il tribunale adito per primo (art. 167 cpv.2 LDIP),
prescindendo da considerazioni fondate sul valore patrimoniale dei beni di
compendio della massa fallimentare siti in Svizzera;
-
che
l’istanza di riconoscimento del fallimento estero deve essere proposta
all’autorità competente del Cantone in cui è fatta valere la decisione
straniera (art. 29 cpv. 1 LDIP), ritenuto che vi siano beni della massa
fallimentare, ciò che spetta all’istante rendere almeno verosimile (cfr. Stephen Berti, in: Kommentar zum
Schweizerischen Privatrecht, Internationales Privatrecht, Basilea et al. 1996,
N. 5 ad art. 167 LDIP; Hans
Fritzsche/ Hans Ulrich Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach
schweizerischem Recht, Vol. II, Zurigo 1993, § 55, pag. 420, N. 16; Volken, op.cit. [IPRG Komm.], n. 14 ad art.
167 LDIP);
-
che
per riconoscere nel Cantone Ticino le decisioni straniere previste dall’art.
166 LDIP è competente la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di
appello (art. 513 cpv.1 CPC);
-
che
dalla documentazione prodotta risultano esservi tra gli attivi di compendio
della massa fallimentare beni siti in Svizzera, in particolare nel Cantone
Ticino, e meglio un appartamento condominiale intestato al dr. __________, sito
in __________ per cui è data la competenza di luogo e di materia di questa Camera
per riconoscere il decreto fallimentare straniero;
-
che
per i combinati 166 cpv. 1 lett. a - c LDIP e 29 LDIP il riconoscimento in
Svizzera di un fallimento straniero presuppone che il fallimento sia stato
pronunciato nello Stato di domicilio del fallito, che all’istanza di
riconoscimento sia allegato un esemplare completo e autenticato del decreto
fallimentare straniero, che detto decreto risulti esecutivo nello Stato in cui
è stato pronunciato, che non sussistano motivi di rifiuto ex art. 27 LDIP e da
ultimo che lo Stato in cui è stato pronunciato il fallimento conceda la
reciprocità (cfr. Volken,
op. cit. [ IPRG Komm.], n. 2 ad 168 LDIP);
-
che
il fallimento è stato pronunciato in __________, Stato dell’ultimo domicilio
del dr. __________;
-
che
è stata prodotta copia autenticata di esemplare completo del decreto fallimentare
dell’Amtsgericht Freiburg i. Br.;
-
che
in forza dell’art. 1 cpv. 1 del Trattato tra la Svizzera e l’Impero di Germania
concernente la legalizzazione di atti pubblici del 14 febbraio 1907 (SR
0.172.031.36) e della riserva di cui all’art. 3 cpv. 2 della Convenzione
dell’Aia che sopprime la legalizzazione degli atti pubblici esteri del 5
ottobre 1961 (SR 0.172.030.4) si prescinde dalla richiesta sia di legalizzazione
ufficiale della decisione fallimentare tedesca che della formalità dell’apostille;
-
che
il decreto fallimentare tedesco è definitivo, ciò che attesta la dichiarazione
di crescita in giudicato formale datata 16 novembre 1999 apposta dall'Amtsgericht
di Freiburg i. Br. sull’esemplare della decisione agli atti;
-
che
il decreto fallimentare dell’Amtsgericht Freiburg i. Br. è compatibile con
l’ordine pubblico materiale svizzero (art. 27 cpv. 1 LDIP, applicabile per il
rinvio dell’art. 166 cpv. 1 lett. b LDIP), atteso che anche il diritto svizzero
conosce la liquidazione in via di fallimento delle eredità oberate di debiti
(cfr. art. 597 CC e 193 LEF);
-
che
non risultano violazioni dell’ordine pubblico formale svizzero (art. 27 cpv. 2
lett. a, b, c LDIP, applicabile per il rinvio dell’art. 166 cpv. 1 lett. b LDIP
);
-
che
la Germania riconosce in linea di principio il fallimento svizzero (art. 166
cpv. 1 lett. c LDIP; cfr. Volken,
op.cit., N. 34 ad art. 166 LDIP);
-
che
pertanto sono dati i presupposti per il riconoscimento in Svizzera, e in particolare
nel Cantone Ticino, del decreto fallimentare del 31 agosto 1999 dell’Amtsgericht
di Freiburg i. Br., Germania;
-
che
del seguito della procedura si occuperà l’Ufficio fallimenti di Locarno;
-
che
le spese relative a questa procedura sono a carico della massa fallimentare
istante che le dovrà anticipare (cfr. Hans
Ulrich Walder, Die international konkursrechtliche Bestimmungen des neuen
IPR-Gesetzes, in: Festschrift 100 Jahre SchKG, Zurigo 1989, pag. 332);
per i
quali motivi,
richiamati
gli art. 25 ss. e 166 ss. LDIP, 597 CC, 193 LEF, 361 ss. e 513 CPC nonché i
disposti citati
decreta:
- L’istanza 15 settembre 2000 dell'Amministrazione fallimentare
dell'eredità oberata del dr. __________, con ultimo domicilio a __________, è
accolta.
1.1. Di conseguenza è riconosciuto in Svizzera, a far tempo da martedì
__________ alle ore 10:00 con effetto sui beni siti in Svizzera appartenenti
alla massa fallimentare dell'eredità oberata del dr. __________, il fallimento
decretato il 31 agosto 1999 dall’Amtsgericht Freiburg i. Br. Germania, concernente
l'eredità oberata del dr. , deceduto l', nato il __________
con ultimo domicilio a __________.
-
Gli atti sono trasmessi all’Ufficio esecuzione e fallimenti di
Locarno con l’ordine di procedere indilatamente negli incombenti fallimentari,
limitatamente ai beni siti in Svizzera, in particolare nel Cantone Ticino a
__________.
-
E’ ordinata la pubblicazione dei punti 1, 1.1 e 2 del presente
dispositivo sul FUC e sul FUSC.
-
La tassa di giustizia di fr. 600.-- è a carico della Massa fallimentare
dell'eredità oberata del dr. __________.
4.1. Le ulteriori tasse e spese fallimentari, riferite alla liquidazione
dei beni siti in Svizzera, sono a carico della Massa fallimentare.
- Intimazione a: - __________
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster