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Numero d'incarto:
14.2000.79
Data decisione, Autorità:
16.01.2001, CEF
Incarto n.
14.2000.00079
Lugano
16 gennaio
2001
/B/fc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini, Zali
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con
istanza 17 marzo 2000 da
patr. dallo Studio
legale __________
contro
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione
interposta al PE n. __________ del 30 maggio/7 giugno 2000 dell'UEF di
Mendrisio;
sulla quale istanza il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord
con sentenza 21 luglio 2000 ha così deciso:
"1. L'istanza
è respinta.
- La
tassa di giustizia in fr. 230.--, comprensiva delle spese, resta a carico della
parte istante, la quale rifonderà alla controparte l'importo di fr. 400.-- a
titolo di indennità."
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dalla procedente che con
atto 2 agosto 2000 ha postulato l'accoglimento dell'istanza, con protesta di
spese e ripetibili;
rilevato
che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
ritenuto
in fatto:
A. Con
PE n. __________del 30 maggio/7 giugno 2000 dell'UEF di Mendrisio __________ ha
escusso __________ per l'incasso di fr. 13'500.-- oltre interessi al 5% dal 3
maggio 2000.
Interposta
tempestiva opposizione dall'escusso la procedente ne ha chiesto il rigetto
definitivo al Pretore.
B. La
procedente fonda la sua pretesa su un accordo transattivo concluso il 3 maggio
2000 davanti alla Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord (doc. A),
sostenendo che secondo il predetto accordo l'escusso si è obbligato a pagarle
entro il 15 maggio 2000 l'importo di fr. 13'500.--.
C. All'udienza
di contraddittorio l'escusso non è comparso.
D. Con
sentenza 21 luglio 2000 la Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord ha
respinto l'istanza ritenendo che nell'ambito della transazione giudiziaria 3
maggio 2000 __________ ha agito in nome e per conto di
____________________parte convenuta in quella procedura, per cui non vi è
riconoscimento di debito ex art. 82 LEF nei confronti dell'escusso.
E. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata la procedente negando che
__________ abbia agito quale rappresentante della moglie. In tal caso avrebbe
violato le norme di procedura secondo le quali la parte deve comparire
personalmente o farsi rappresentare da un patrocinatore ex art. 64 ss. CPC.
L'appellante ha poi sostenuto che visto che la convenuta non era comparsa, il
Pretore ha ritenuto di procedere contro il marito, il quale si è dichiarato
proprietario dei cavalli ed ha riconosciuto personalmente di doverle fr.
13'500.--. La creditrice ha poi ritenuto ingiustificata l'assegnazione di
un'indennità di fr. 400.-- a __________, non essendo egli comparso all'udienza
di contraddittorio e non essendosi fatto rappresentare.
Considerato
In diritto:
a) La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex
art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di
un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un
insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari.
Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente
determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a
possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio
dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 337/338 con riferimenti).
b) Il
giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche
in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido
riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il
credito (indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza) con il creditore, il
debitore ed il credito (di cui ai documenti prodotti) (Cometta, op. cit. in Rep
1989 p. 331).
c) Ex
art. 32 CO quando il contratto sia stipulato a nome di una terza persona che lo
stipulante è autorizzato a rappresentare, non è il rappresentante, ma il
rappresentato che diventa creditore o debitore.
d) Dal
verbale di udienza 3 maggio 2000 (doc. A) redatto nell'ambito della procedura
promossa da __________ contro __________ davanti alla Pretore della
Giurisdizione di Mendrisio-Nord, si evince che __________ è comparso
all'udienza in rappresentanza di __________ e che a questo proposito nessuna
eccezione è stata sollevata dalla creditrice. In sede di appello quest'ultima
ha sostenuto la tesi, secondo la quale dal predetto verbale emerge che
__________ si sarebbe impegnato personalmente a versare l'importo di fr.
13'500.- entro e non oltre il 15 maggio 2000. Questa tesi va però respinta.
Infatti dal tenore del doc. A risulta che a conclusione della verbalizzazione dell'udienza
è stato concordato quanto segue:
"
non appena la parte convenuta avrà mantenuto gli impegni di cui sopra
(versamento dell'importo e ritiro dei 5 cavalli) la parte istante darà
comunicazione alla Pretura per lo stralcio della causa".
Pertanto
__________ non ha assunto il debito in esame a titolo personale, ma ha agito in
rappresentanza della convenuta __________, che potrebbe essere divenuta
debitrice nei confronti della procedente nell'ipotesi che abbia ratificato
l'operato del merito. Di conseguenza non è data l'identità tra il debitore
indicato nel precetto esecutivo e nell'istanza di rigetto con il debitore risp.
con la debitrice di cui al verbale doc. A. L'istanza di rigetto
dell'opposizione va quindi respinta per mancanza di valido riconoscimento di
debito ex art. 82 LEF nei confronti dell'escusso __________.
- Con l'atto di appello __________ ha contestato l'assegnazione da
parte della prima giudice di un'indennità di fr. 400.-- a __________.
Secondo
l'art. 62 cpv. 1 OTLEF nelle procedure sommarie in materia di esecuzione (art.
25 n. 2 LEF) il giudice può, su domanda della parte vincente, condannare la
parte soccombente a pagare un'equa indennità come risarcimento delle spese.
Nel
caso di specie l'escusso non è comparso all'udienza di contraddittorio, per cui
non solo non ha sopportato spesa alcuna, ma non ha chiesto nemmeno alcuna
indennità, per cui la prima giudice non poteva assegnargliene.
- L'appello
2 agosto 2000 di __________ va quindi parzialmente accolto.
Vista la
pressoché totale soccombenza dell'appellante, la tassa di giustizia va a suo
carico, mentre non si assegnano indennità, in mancanza di petitum in tal senso,
la parte appellata non avendo presentato osservazioni (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e
62 cpv. 1 OTLEF).
Per
i quali motivi,
richiamato
l'art. 82 LEF
pronuncia:
I. L'appello
2 agosto 2000 di __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 21 luglio 2000 della Pretore della Giurisdizione di
Mendrisio- Nord è così riformata:
"1. Invariato.
- La
tassa di giustizia in fr. 230.--, comprensiva delle spese, resta a carico della
parte istante. "
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 345.--, già anticipata
dall'appellante, resta a carico di __________.
III. Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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