AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2000.62
Data decisione, Autorità:
05.07.2000, CEF
Incarto n.
14.2000.00062
Lugano
5 luglio 2000/B/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente
dall'istanza 14 aprile 2000 presentata da
contro
sulla
quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 23 maggio
2000 ha così deciso:
"1. È pronunciato il fallimento
della __________, a far tempo da martedì __________ alle ore 11.00.
2./3./4. Omissis"
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dalla __________ che con atto 25 maggio 2000
ne postula l'annullamento;
Rilevato che parte
appellata non ha presentato osservazioni;
Ritenuto
in fatto:
A. Con istanza 14 aprile 2000 la
__________ ha chiesto il fallimento della __________ per fr. 7'510.45 oltre
accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All'udienza di contraddittorio
del 17 maggio 2000 nessuno è comparso.
C. Con sentenza 23 maggio 2000 la
Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha pronunciato il fallimento della
D. Contro la sentenza di fallimento
si è tempestivamente aggravata la debitrice sostenendo di avere versato delle
rate e di avere concluso con la creditrice un accordo, secondo il quale il
debito poteva appunto venire pagato in rate mensili.
Considerato
in
diritto:
- a) Ex art. 172 n. 3 LEF il giudice
rigetta la domanda di fallimento, quando il debitore provi con documenti che il
creditore gli ha concesso una dilazione.
Secondo
l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere
deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione.
Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente
alla decisione di prima istanza.
L'appellante
ha dichiarato di avere ottenuto una dilazione di pagamento, che gli permette di
pagare il suo debito ratealmente ed ha prodotto tre ricevute concernenti il pagamento
di tre importi di fr. 500.-- ciascuno.
La
debitrice non ha però presentato alcun scritto concernente la concessione di
una dilazione di pagamento da parte della __________. Una semplice affermazione
non è però sufficiente per rigettare la domanda di fallimento. Infatti una
dilazione ex art. 172 n. 3 LEF va provata con documenti. Non avendo pertanto
l'appellante dimostrato di avere effettivamente ottenuto una dilazione di
pagamento, la dichiarazione di fallimento impugnata non può essere annullata.
- L'appello 25 maggio 2000
__________ va quindi respinto.
Di
conseguenza ne va dichiarato il fallimento.
La
tassa di giustizia è a carico dell’appellante (art. 49 OTLEF).
Non
si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art.
171, 172 e 174 LEF
pronuncia:
- L’appello 25 maggio 2000 della
__________, è respinto.
1.1. Di conseguenza è dichiarato il
fallimento della __________ a far tempo da
martedì
__________ alle ore 10:00.
-
La tassa di giustizia di Fr.
120.--, già anticipata dalla __________ resta a suo carico.
-
È ordinata la pubblicazione dei
punti 1 e 1.1. del presente dispositivo sul FUC e sul FUSC.
-
Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster