AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2000.21
Data decisione, Autorità:
06.06.2000, CEF
Incarto n.
14.2000.00021
RINVIO TF
Lugano
6 giugno 2000/FC/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sull'istanza di riconoscimento dei decreti stranieri di
fallimento formulata il 16 dicembre 1996 da
Amministrazione fallimentare __________ e __________, __________,
__________, __________, __________, __________ e __________ (rappresentata dal curatore del fallimento avv. prof. __________
e patrocinata dall’avv. __________)
volta al riconoscimento dei decreti italiani di fallimento
principale 15 maggio 1996 e 10 luglio 1996 del Tribunale di Napoli, 7. Sezione
civile, resi nei confronti di:
(patrocinato dall’avv. dott. __________)
(entrambi patrocinati dall’avv. __________)
Richiamato il provvedimento conservativo 6 febbraio 1997 di questa
Camera;
citate le parti per l’istruttoria di causa alle udienze del 7
gennaio 1997, 16 giugno 1997 e 15 giugno 1998;
preso atto delle sentenze 10 marzo 1999 di questa Camera e 6 ottobre
1999 del Tribunale federale;
ritenuto
in fatto: A. Con
sentenza 15 maggio 1996 il Tribunale di __________ (Italia) ha dichiarato il
fallimento di __________ e __________, società di fatto con sede a __________,
e di __________ e __________ soci illimitatamente responsabili __________ e
__________.
B. Con
sentenza 10 luglio 1996 - resa, su "ricorsi per estensione di
fallimento" del 17 e 22 maggio 1996, "per estensione del fallimento
della società di fatto __________ e __________, dichiarato da questo Tribunale
con sentenza del 16 [recte: 15] maggio 1996" - lo stesso Tribunale di
__________ ha dichiarato il fallimento di __________, __________, __________ e
__________.
C. Con
istanza 16 dicembre 1996 il curatore fallimentare avv. prof. __________ ha
chiesto - a nome dell’amministrazione fallimentare __________ e __________,
__________, __________, __________, __________, __________ e __________ - il
riconoscimento in Svizzera delle sentenze di fallimento 15 maggio e 10 luglio
1996 del Tribunale di __________, con contestuale adozione di provvedimenti
conservativi.
D. Con
giudizio 6 febbraio 1997 reso inaudita parte, questa Camera ha parzialmente
accolto l’istanza 16 dicembre 1996 per provvedimenti conservativi e ha ordinato
quanto partitamente ivi indicato nel dispositivo n. 1. All’Ufficio dei
fallimenti di Lugano è stato ordinato di procedere alle misure di attuazione.
E. L’esecuzione
dei provvedimenti conservativi ha dato l’esito che risulta dall’inventario 13
giugno 1997 dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano e dalla successiva integrazione
10 giugno 1998 dello stesso ufficio.
F. Con
sentenza 10 marzo 1999 questa Camera aveva parzialmente accolto l'istanza,
riconoscendo il fallimento decretato il 15 maggio 1996 limitatamente ai falliti
__________ e __________. Non vi era stato per contro riconoscimento della declaratoria
di decozione 15 maggio 1996 riferita alla __________ e __________, né del
fallimento pronunciato il 10 luglio 1996 nei confronti di __________,
__________, __________ e __________.
G. Contro
il giudizio cantonale si è aggravata l'amministrazione fallimentare con ricorso
di diritto pubblico 26 aprile 1999, accolto il 6 ottobre 1999 dalla II Corte
civile del Tribunale federale con contestuale annullamento della sentenza
impugnata, fatto salvo il riconoscimento del fallimento pronunciato il 15
maggio 1996 dal Tribunale di __________ nei confronti di __________ e di
__________ e la relativa liquidazione dei beni dei falliti situati in Svizzera.
Considerato
in diritto: 1. Per
riconoscere il decreto straniero di fallimento nel senso dell'art. 166 LDIP è
competente la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, la cui
giurisdizione è pure data per la pronunzia di provvedimenti conservativi ex art.
168 LDIP (art. 513 cpv. 1 CPC).
-
Per
l'art. 513 cpv. 2 primo periodo CPC, l'istanza di riconoscimento è proposta e
trattata nelle forme della procedura contenziosa di camera di consiglio nel
senso degli art. 361 ss. CPC.
-
Il
riconoscimento del decreto straniero di fallimento principale determina la sua
esecuzione in Svizzera non secondo le modalità previste dal diritto del luogo
del fallimento principale (cfr. Hans Hanisch, Die Vollstreckung von ausländischen
Konkurserkenntnissen in der Schweiz, in: AJP 1999, p. 27, n. 1), ma secondo
quelle connesse all'apertura in Svizzera di una procedura di fallimento
secondario (detto anche fallimento derivato o fallimento ancillare o minifallimento),
che può sfociare - verificandosene gli ulteriori presupposti - in un fallimento
parallelo. L'istituto è disciplinato dagli art. 166-174 LDIP e rappresenta un
caso di applicazione del principio di assistenza giudiziaria internazionale in
materia esecutiva volto alla sollecita attuazione del diritto (Rechtsdurchsetzungshilfe,
nella terminologia tedesca secondo Paul Volken,
Die internationale Rechtshilfe in Zivilsachen, Zurigo 1996, p. 169 n. 13, p.
194 n. 103 e p. 201 n. 122).
-
Il
decreto straniero di fallimento, pronunciato nello Stato di domicilio o sede
del debitore, è riconosciuto in Svizzera a condizione che si realizzino cinque
presupposti cumulativi:
a) declaratoria di fallimento pronunciata dall'autorità estera
competente (art. 166 cpv. 1 periodo introduttivo LDIP);
b) istanza di riconoscimento in Svizzera formulata da chi ne ha diritto
(art. 166 cpv. 1 periodo introduttivo LDIP);
c) esecutività del decreto straniero di fallimento nello Stato del
foro fallimentare principale (art. 166 cpv. 1 lett. a LDIP);
d) inesistenza di motivi di rifiuto ex art. 27 LDIP (art. 166 cpv.
1 lett. b LDIP);
e) reciprocità dello Stato estero nel riconoscimento (art. 166
cpv. 1 lett. c LDIP).
- Competenza
dell'autorità estera
a) L'art. 166 cpv. 1 periodo introduttivo LDIP considera competente
solo lo Stato estero del domicilio del debitore. Con debitore non si intende solo
la persona fisica ma, ovviamente, anche quella giuridica: per l'art. 21 cpv. 1
e 2 LDIP, per le società la sede vale domicilio ed è considerato sede della
società il luogo designato nello statuto o nel contratto di società, ritenuto
che in mancanza di designazione espressa vale la finzione della sede nel luogo
in cui la società è amministrata effettivamente.
b) La nozione di domicilio è un criterio di collegamento da valutare
nel senso dell'art. 20 cpv. 1 lett. a LDIP, secondo cui la persona fisica ha il
domicilio internazionale nello Stato dove dimora con l'intenzione di stabilirvisi
durevolmente.
c) Oggetto della procedura di riconoscimento sono due sentenze
rese dal Tribunale di __________ il 15 maggio 1996 (doc. F) contro __________ e
__________ [società di fatto], con sede in __________, rispettivamente contro
__________ e __________, entrambi domiciliati a Napoli, nella loro qualità di
soci illimitatamente responsabili della società di fatto, nonché il 10 luglio
1996 (doc. G) contro __________, __________, __________ e __________, tutti domiciliati
a __________.
Dal domicilio e
dalla sede napoletana di tutti i falliti discende la competenza del giudice del
fallimento principale estero.
- Legittimazione
attiva
a) La legittimazione attiva dell'amministrazione fallimentare straniera
e dei creditori risulta in termini espliciti dall'art. 166 cpv. 1 periodo
introduttivo LDIP. Controversa in dottrina è la legittimazione attiva del
fallito: mentre Volken (IPRG Kommentar,
Zurigo 1993, n. 22 all'art. 166 LDIP), Dutoit
(Droit international privé suisse - Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre
1987, Basilea e Francoforte sul Meno 1996, n. 7 all'art. 166 LDIP), Gilliéron (Les dispositions de la
nouvelle loi fédérale de droit international privé sur la faillite internationale,
Collana CEDIDAC vol.18, Losanna 1991, p. 77) e Kren Kostkiewicz (Internationales
Konkursrecht: Anerkennung ausländischer Konkursdekrete und Durchführung eines Sekundärkonkurses
in der Schweiz, in: BlSchK 1993, p. 8) ritengono che il debitore abbia solo la
qualità di parte convenuta nella procedura di riconoscimento della sentenza
estera, Stephen Berti, Basler Kommentar
zum Internationalen Privatrecht, Basilea e Francoforte sul Meno 1996, n. 23 all'art.
166 LDIP) ritiene a giusta ragione che anche il fallito possa avere in linea di
principio la qualità di parte istante, per analogia al diritto all'autofallimento
dedotto dall'art. 191 LEF che consente al fallito di opporre in Svizzera -
nell'ipotesi che sia nuovamente escusso per debiti fondati sul pregresso
fallimento estero - l'eccezione del non ritorno a miglior fortuna ex art. 265a
LEF (Flavio Cometta, Assistenza
giudiziaria internazionale in materia esecutiva - Fallimento e concordato
internazionali, in: Assistenza giudiziaria internazionale in materia civile,
penale, amministrativa ed esecutiva, Collana rossa CFPG vol. 20, Lugano 1999,
p. 192, n. 3.1.2.2.a).
b) Sul godimento e sull'esercizio dei diritti civili, come pure sull'essere
soggetto alla procedura di fallimento in genere, non si applica in Svizzera la lex
fori ma, in virtù di una norma di conflitto non scritta (Daniel Staehelin, Die Anerkennung ausländischer
Konkurse und Nachlassverträge in der Schweiz [Art. 166 ff. IPRG], Basilea 1989,
p. 29 s.):
– se
persona fisica, la norma dedotta dallo statuto personale;
– se
persona giuridica (art. 155 lett. c con riferimento all'art. 154 LDIP), secondo
il diritto dello Stato in cui è organizzata, ritenuto che la società che non
adempie tali condizioni sottostà allo Stato in cui è amministrata effettivamente.
c) Nel caso di specie è data la legittimazione attiva dell'amministrazione
fallimentare straniera (Amministrazione fallimentare __________ e __________,
__________, __________, __________, __________, __________ e __________),
attivatasi ad opera del curatore del fallimento avv. prof. __________.
- Esecutività
del decreto straniero di fallimento
a) Il decreto straniero di fallimento deve essere esecutivo nello Stato
in cui è stato pronunciato (art. 166 cpv. 1 lett. a LDIP). Siffatta norma è
chiara e univoca. Ne consegue che è sufficiente l'esecutività della decisione e
non occorre che si dia anche forza di cosa giudicata (DTF 126 III 104 cons. 2c
con rif.), atteso che secondo la giurisprudenza il significato di una norma
deve essere inteso anzitutto nella sua accezione letterale. Se il testo è
chiaro, l'autorità può scostarsene solo se esistano motivi seri per ritenere
che esso non corrisponda al vero senso del disposto in esame. Tali motivi
possono risultare dai lavori preparatori, dal fondamento e dallo scopo della
norma litigiosa, così come dalla relazione con altre disposizioni (DTF 126 III
104 cons. 2c; 124 II 265 cons. 3a; 121 III 465 cons. 4a/bb).
b) L'art. 166 cpv. 1 lett. a LDIP, che si scosta di proposito dall'art.
25 lett. b LDIP, ha anzitutto quale scopo di impedire tempestivamente al
fallito di poter disporre del proprio patrimonio per evitare manovre sleali da
parte sua e in secondo luogo di permettere l'abbandono delle esecuzioni
speciali al fine di equiparare tutti i creditori. Siffatta soluzione corrisponde
alla soluzione prevista dalla LEF per i fallimenti in Svizzera: anche se la
dichiarazione di fallimento può essere oggetto di un ricorso ordinario,
quest'ultimo non ha per legge effetto sospensivo (art. 174 cpv. 3 e 36 LEF; DTF
126 III 104 s. cons. 2c), anche se la sospensiva suole essere spesso concessa
per decreto speciale dell'autorità adita, nel Cantone Ticino per decreto presidenziale.
c) La sola condizione posta dall'art. 166 cpv. 1 lett. a LDIP essendo
quella dell'esecutività della decisione straniera nello Stato in cui si è avuta
la declaratoria di fallimento principale, nel caso di specie tale requisito si
realizza per il fatto che ex art. 18 comma 4 Regio Decreto n. __________
l'opposizione del debitore contro la decisione di fallimento non ne sospende
l'esecuzione.
- Inesistenza
di motivi di rifiuto
a) L'art. 27 LDIP enumera esaustivamente i cinque motivi di rifiuto al
riconoscimento svizzero del decreto straniero di fallimento. Si tratta delle
previsioni legislative seguenti, riferite alla nozione di ordine pubblico
materiale (la prima) e a quella di ordine pubblico formale (le altre quattro):
– la
decisione straniera non deve essere manifestamente incompatibile con l'ordine
pubblico svizzero (art. 27 cpv. 1 LDIP): siffatto accertamento va operato d'ufficio;
– carenza
di corretta citazione (art. 27 cpv. 2 lett. a LDIP): la parte che se ne prevale
deve provare di non essere stata citata regolarmente, né secondo il diritto del
suo domicilio né secondo il diritto della sua dimora abituale, a meno che si
sia incondizionatamente costituita in giudizio;
– violazione
di principi fondamentali del diritto procedurale svizzero, in particolare
quando il diritto di essere sentito è stato disatteso (art. 27 cpv. 2 lett. b
LDIP): l'onere della prova incombe a chi pretende che vi siano stati errori
procedurali essenziali;
– litispendenza
in Svizzera di una causa tra le stesse parti e sullo stesso oggetto (art. 27
cpv. 2 lett. c prima proposizione LDIP); anche questa censura deve essere fatta
valere da chi sa che tale disputa è stata introdotta;
– esistenza
di una sentenza - tra le stesse parti e sullo stesso oggetto - svizzera o di
uno Stato estero, purché in quest'ultima evenienza siano adempiuti i
presupposti per il riconoscimento (art. 27 cpv. 2 lett. c seconda-terza-quarta
proposizione LDIP), con onus probandi a carico di chi ne trae vantaggio.
b) Nel caso di specie, si pongono due sole questioni (la prima in
relazione al decreto straniero di fallimento del 15 maggio 1996 e la seconda in
connessione al pronunciato napoletano del 10 luglio 1996) entrambe riferite
all'incompatibilità con l'ordine pubblico materiale svizzero (art. 27 cpv. 1
LDIP) e pertanto da accertare anche d'ufficio:
– liceità
del fallimento di una società di fatto (__________e __________ [società di
fatto]);
– liceità
della declaratoria di decozione per estensione ad altri quattro soci apparenti
di una società di fatto.
c) Secondo la giurisprudenza, la riserva dell'ordine pubblico
materiale svizzero ex art. 27 cpv. 1 LDIP è una clausola d'eccezione, la cui
applicazione in materia di riconoscimento ed esecuzione di decisioni straniere
è più restrittiva che nel campo dell'applicazione diretta delle norme di
diritto. Il riconoscimento della decisione straniera è la regola, da cui non
bisogna scostarsi senza validi motivi (DTF 126 III 107 cons. 3b; 120 II 87
cons. 3; 116 II 625 cons. 4a; 109 Ib 232 cons. 2a; 103 Ib 69 cons. 3d).
Infatti, allo stadio del riconoscimento e dell'esecuzione di decisioni
straniere, l'autorità svizzera si trova confrontata con rapporti giuridici
definitivamente acquisiti all'estero e occorre evitare nella misura del
possibile la creazione di rapporti giuridici claudicanti (DTF 126 III 108 cons.
3b; 116 II 625 cons. 4a). L'ordine pubblico materiale svizzero è violato dal
riconoscimento di una decisione straniera quando la stessa offende il
sentimento svizzero di giustizia in maniera intollerabile, contravvenendo a
principi fondamentali dell'ordine giuridico svizzero con il quale si rivela
totalmente incompatibile (DTF 126 III 108 cons. 3b; 122 III 344 cons. 4a, 111 Ia
12 cons. 2a). Una semplice differenza con la soluzione prevista dal diritto
svizzero non è sufficiente a giustificare l'applicazione dell'eccezione
dell'ordine pubblico (DTF 118 II 468 cons. 4f; Paolo Michele Patocchi/Elliott Geisinger, Code de droit international
privé suisse annoté, Losanna 1995, n. 1.1 all'art. 27; Paul Volken, IPRG Kommentar, Zurigo 1993, n. 21 all'art. 27
LDIP). Infine, questa eccezione deve essere applicata ancora con maggior
riserbo quando il legame della fattispecie con la svizzera è tenue o casuale
(DTF 126 III 108 cons. 3b).
d) La dottrina, nell'ambito del riconoscimento dei decreti stranieri di
fallimento, cita quali esempi di violazione dell'ordine pubblico che permettono
al giudice di respingere la richiesta di riconoscimento, il caso in cui lo
Stato nel quale il fallimento è stato pronunciato crea tra i creditori
discriminazioni senza che si dia qualsivoglia giustificazione oggettiva, basate
sulla loro nazionalità o sul loro domicilio, oppure il caso in cui la
dichiarazione straniera di fallimento sarebbe solo il pretesto per la confisca
di diritti patrimoniali del fallito in Svizzera (DTF 126 III 108 cons. 3b, con
rif. a Andrea Braconi/Alain Colombara e Daniel
Staehelin).
e) È un principio fondamentale del diritto fallimentare svizzero che
non si possa giungere alla dichiarazione di fallimento se non dopo un complesso
iter procedurale, quale ultima ratio al termine di una serie di fasi
procedurali finalizzate a consentire il superamento di uno stato finanziario
precario a carico del debitore.
La via ordinaria,
di gran lunga la più frequente, è limitata dal profilo personale ai debitori
iscritti nel registro di commercio in una delle qualità descritte all'art. 39
cpv. 1 n. 1-12 LEF. Altri limiti, di natura materiale, derivano poi
dall'esclusione dell'esecuzione in via di fallimento per crediti dell'ente pubblico
e del diritto di famiglia, riconducibili a (art. 43 LEF):
– imposte,
tributi, tasse, sportule, multe e altre prestazioni fondate sul diritto
pubblico e dovute a pubbliche casse o a funzionari;
– contributi
periodici di mantenimento o d'assistenza in virtù del diritto di famiglia;
– pretese
tendenti alla prestazione di garanzia.
L'intento
di evitare, nella misura massima possibile, dichiarazioni di fallimento ancora
suscettibili di correttivi in fase estrema, è ben evidenziato dall'istituto della
domanda di moratoria concordataria, ancora proponibile per l'art. 173a cpv. 1
LEF al momento dell'udienza per la discussione sulla domanda di fallimento. Il
giudice del fallimento può inoltre differire d'ufficio la decisione sul fallimento
- pure in assenza di una domanda specifica in tal senso ad opera oltre che del
debitore stesso anche di un suo creditore - qualora appaia possibile la
conclusione di un concordato nel senso degli art. 293 ss. LEF: in siffatta evenienza
trasmette gli atti al giudice del concordato (art. 173a cpv. 2 LEF), ritenuto
che solo se quest'ultimo non concede la moratoria si potrà procedere alla
declaratoria di decozione (art. 173a cpv. 3 LEF).
f) Dalla declaratoria di decozione emanata il 10 luglio 1996 dal
Tribunale di __________ risulta che i giudici italiani hanno accertato
l'esistenza di una società occulta, società nella quale il vincolo sociale che
intercorre tra i soci non è reso noto a terzi in mancanza di esteriorizzazione
del vincolo sociale stesso. Essi non hanno per contro ritenuto l'esistenza di
una società apparente, figura giuridica diametralmente opposta, nella quale due
o più persone agiscono dando a terzi l'apparenza di una società in realtà
inesistente nei rapporti interni. Da siffatto accertamento - ancorché opinabile
- non è possibile dipartirsi, atteso che ex art. 27 cpv. 3 LDIP (applicabile
per il rinvio dell'art. 166 cpv. 1 lett. b LDIP) la decisione straniera non può
essere riesaminata nel merito. Detto altrimenti, il giudice svizzero non può
che subire - talora acriticamente - il giudizio straniero, il cui
riconoscimento non può essere rifiutato solo perché una questione qualsiasi, di
fatto o di diritto, non è stata giudicata correttamente dal suo collega straniero
(DTF 126 III 109 cons. 3c).
g) Anche l'assenza d'iscrizione nel registro delle imprese della
società di fatto e dei suoi soci non è contrario all'ordine pubblico materiale
svizzero. Il fallimento italiano di una società di fatto e quello dei suoi soci
non risulta poi essere così dissimile dalla concezione svizzera del diritto da
rivelarsi totalmente incompatibile con l'ordine giuridico svizzero (DTF 126 III
109 cons. 3c).
h) Avuto riguardo anche al tenue legame con la Svizzera che connota la
fattispecie internazionale dedotta in giudizio, di natura puramente casuale
siccome riconducibile alla presenza in Svizzera di beni dei falliti, i due
pronunciati napoletani non possono essere giudicati totalmente incompatibili
con l'ordine pubblico materiale svizzero. Infatti, sebbene nel diritto svizzero
il fallimento dei soci sia pronunciato al termine di una procedura distinta da
quella sfociata nel fallimento della società, situazione che offre loro
possibilità di difesa più estese, il sistema italiano - nel quale i soci
possono far valere i loro diritti nell'ambito della procedura di fallimento
della società che comporta automaticamente il loro fallimento - i due
pronunciati 15 maggio 1996 e 10 luglio 1996 del Tribunale di __________ non
possono solo per questo motivo non essere riconosciuti contro la società di
fatto __________ e __________, __________, __________, __________ e __________.
Non vi sono per
contro, né mai ve ne sono stati, ostacoli dal profilo dell'ordine pubblico
materiale svizzero al riconoscimento della sentenza estera 15 maggio 1996
dichiarativa del fallimento nei confronti delle persone fisiche __________ e
__________.
- Reciprocità
da parte dello Stato estero
a) L'esigenza della reciprocità (art. 166 cpv. 1 lett. c LDIP) nella
concessione del riconoscimento si giustifica - a prescindere dall'opinione di
segno contrario di Hans Hanisch,
Die Vollstreckung von ausländischen Konkurserkenntnissen in der Schweiz, in:
AJP 1999, p. 25, n. 4 - per ragioni di politica del diritto e di tecnica del
diritto (sulle due nozioni, cfr. Volken,
op. cit., n. 28-34 all'art. 166 LDIP).
Mentre la dottrina
dominante (Volken, op. cit., n.
30 e 32 all'art. 166 LDIP, pur con la concessione che il requisito della
reciprocità, benché materialmente indesiderato, è dal profilo della politica
del diritto almeno comprensibile; Kren Kostkiewicz, BlSchK 1993, p. 11, n. 1.6;
Gilliéron, op. cit., p. 70; Stefan
Breitenstein, Internationales Insolvenzrecht der Schweiz und der Vereinigten Staaten
- Eine rechtsvergleichende Darstellung, tesi Zurigo 1990, p. 218; Staehelin, op. cit., p. 65-69; Hans Ulrich
Walder, Die international konkursrechtlichen Bestimmungen des neuen IPR-Gesetzes,
in: Festschrift 100 Jahre SchKG, Zurigo 1989, p. 329 s.; Werner Nussbaum, Das schweizerische
internationale Insolvenzrecht gemäss dem Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über
das internationale Privatrecht und sein Umfeld in Europa, Zurigo 1989, p. 18; Andrea Braconi/Alain Colombara, La reconnaissance
et l'exécution des décisions de faillite étrangères en Suisse, in: Le juriste suisse
face au droit et aux jugements étrangers, Friborgo 1988, p. 176-179, con particolare
riferimento alla nota 125) tende a superare il rigore di questo presupposto,
attenuandone le esigenze nel senso di una nozione di semplice reciprocità
parziale - di fatto più che di diritto, con per di più una qual certa
presunzione implicita che nel dubbio la reciprocità debba, in ultima analisi,
essere ammessa perché le esigenze del diritto internazionale lo richiedono e
quasi lo impongono - questa Camera è d'avviso contrario. Se si osserva la
realtà che ci circonda e si mantiene vivo il senso critico che consente di
discernere il puro parlato dai fatti dimostrabili, sarà possibile liberarsi
dalle illusioni che caratterizzano le soluzioni, troppo idealizzate, dei
cultori di un diritto che si sviluppa nell'ambito di un eccesso utopico fondato
sull'uomo buono, specie che la dura quotidianità giudiziaria non sembra far
ritenere al momento attuale maggioritaria (Cometta,
op. cit., p. 197 s., n. 3.1.2.5).
b) Nei confronti dell'Italia la reciprocità, almeno allo stadio della
fase di riconoscimento, è comunque data (cfr. Staehelin,
op. cit., p. 87 s.): con l'ossequio di quest'ultimo presupposto, nulla si
oppone pertanto al riconoscimento delle sentenze dichiarative di fallimento del
15 maggio 1996 e 10 luglio 1996 del Tribunale di __________. Sezione civile,
riferite a __________, __________, società di fatto __________ e __________,
__________, __________, __________ e __________.
- a) Il riconoscimento determina per i beni in Svizzera di tutti i
falliti le conseguenze giuridiche del fallimento previste dal diritto svizzero
(art. 170 cpv. 1 LDIP). Per i beni dei falliti situati in Svizzera vale la
disciplina degli art. 197 ss. LEF sugli effetti del fallimento, riservate le
particolarità dedotte direttamente dalla LDIP (ad esempio sui provvedimenti
conservativi ex art. 168 LDIP richiesti e ordinati prima del giudizio sul
riconoscimento).
b) Dal profilo dogmatico è bene rilevare che, in linea di principio,
non è il decreto straniero di fallimento ad essere eseguito, ma il giudizio
svizzero sul riconoscimento nel senso dell'art. 166 LDIP (Kurt Siehr, Grundfragen des internationalen
Konkursrechts, in: SJZ 1999, p. 87, n. 2.3; Monique
Jametti Greiner, Der Begriff der Entscheidung im schweizerischen internationalen
Zivilverfahrensrecht, tesi Berna 1998, p. 123 s.; Cometta, op. cit., p. 209, n. 3.1.4).
c) Del seguito di procedura si occuperà l'Ufficio fallimenti di Lugano
in conformità degli art. 170-174 LDIP.
L'art. 170 LDIP
disciplina le conseguenze giuridiche del fallimento secondario, nel senso che:
– ne
limita l'applicazione ai soli beni del debitore situati in Svizzera (cpv. 1);
– dichiara
applicabili le conseguenze giuridiche del fallimento previste dalla LEF (cpv.
1);
– stabilisce
che per i termini secondo il diritto svizzero ci si deve riferire al momento
della pubblicazione ex art. 169 LDIP sul FUSC e sul FUC della decisione di riconoscimento
(cpv. 2);
– indica
che non vengono costituite né adunanze né delegazioni dei creditori (cpv. 3).
d) Sulle modalità di liquidazione del fallimento, il legislatore si è
limitato in sostanza a manifestare la volontà di una procedura celere, intento
questo che non può sorprendere avuto riguardo al principio di celerità che
connota il diritto esecutivo svizzero. Per il fatto che non vengono costituite
né assemblee né delegazioni dei creditori (art. 170 cpv. 3 LDIP), non si può
che dedurre l'ammissibilità della sola via della liquidazione sommaria ex art.
231 LEF (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna
1997, § 40 n. 9 s., p. 315 e § 49 n. 3, p. 400; Volken, op.
cit., n. 25 all'art. 170 LDIP; Edgar Habscheid,
Grenzüberschreitendes (internationales) Insolvenzrecht der Vereinigten Staaten von
Amerika und der Bundesrepublik Deutschland, Berlino 1998, p. 25, n. 3; Staehelin,
op. cit., p. 139; Cometta, op.
cit., p. 211, n. 3.1.4.1.c), anche se non mancano opinioni dissenzienti. La
complessità della procedura e i notevoli valori patrimoniali che ne possono essere
sottesi inducono infatti a ritenere che in casi del tutto particolari sia non
solo ipotizzabile ma anche opportuna la liquidazione in via ordinaria, benché
già sia prevedibile che in linea di principio saranno ben più numerose le
liquidazioni in via sommaria. In questo senso, cfr. Stephen Berti/Urs Bürgi, Basler Kommentar zum Internationalen
Privatrecht, 1996, n. 12 all'art. 170 LDIP. Si veda altresì, seppure in termini
più sfumati, anche Hanisch, in: AJP 1999, p. 28 n. 3: "Das Verfahren ist gemäss
Art. 170 Abs. 3 IPRG aus Gründen der Zügigkeit stark reduziert, doch nicht notwendigerweise
ein summarisches Verfahren".
La questione può
comunque rimanere aperta, il caso di specie richiedendo per ragioni di
opportunità la liquidazione in via sommaria.
- Effetti
sui provvedimenti conservativi
a) Già si è detto che per l'art. 168 LDIP il tribunale svizzero del
riconoscimento può ordinare provvedimenti conservativi già al momento in cui
l'istanza è stata proposta, a condizione che sia immediatamente reso verosimile
che il richiesto riconoscimento del decreto straniero di fallimento potrà essere
concesso (cfr. Kren Kostkiewicz, BlSchK
1993, p. 15, n. 2). Si tratta di una norma di portata decisiva nell'ambito dell'assistenza
giudiziaria internazionale in materia esecutiva (cfr. Volken, op. cit., n. 5 all'art. 168 LDIP) perché consente -
nelle more di una procedura che di regola si presenta particolarmente complessa
per ragioni formali e di merito - di garantire il substrato patrimoniale del
fallimento secondario svizzero, evitando atti di distrazione di beni che il
fallito potrebbe essere indotto a tentare.
b) I provvedimenti conservativi, ordinati dal tribunale del riconoscimento
(nel Cantone Ticino: dalla Camera di esecuzione e fallimenti), vengono eseguiti
- nel nostro Cantone, per evidenti ragioni di razionalizzazione dei processi
lavorativi - dall'ufficio dei fallimenti. La competenza dell'ufficio d'esecuzione
è più corretta dal profilo dogmatico, perché l'ordine giudiziale di procedere a
provvedimenti conservativi ha luogo prima che sia deciso sul riconoscimento e
quindi, in caso affermativo, anche sulla conseguente apertura del fallimento
secondario, la cui esecuzione rientrerebbe nelle competenze dell'ufficio dei
fallimenti. Nel Cantone Ticino, la Camera di esecuzione e fallimenti ha optato
per la soluzione pragmatica che meglio consente di razionalizzare gli
interventi d'ordine esecutivo: accertato che, statisticamente, i giudizi di
riconoscimento della declaratoria estera di decozione prevalgono in termini
significativi su quelli di reiezione, la designazione anticipata dell'ufficio
dei fallimenti evita di operare inutili trapassi di pratiche esecutive da un
ufficio all'altro. La soluzione ticinese resta comunque, in dottrina,
minoritaria (cfr. Berti, op. cit., n. 6 all'art. 168 LDIP; Volken, op. cit., n. 9 all'art. 168
LDIP).
c) I provvedimenti conservativi ordinati il 6 febbraio 1997 restano
pienamente in vigore e senza soluzione di continuità nei confronti di tutti i
falliti.
-
La
decisione di riconoscimento dei decreti stranieri di fallimento sarà pubblicata
sul Foglio ufficiale svizzero di commercio e sul Foglio ufficiale cantonale (art.
169 cpv. 1 LDIP); essa verrà comunicata all'ufficio d'esecuzione, all'ufficio
dei fallimenti, all'ufficio del registro fondiario e all'ufficio del registro
di commercio del luogo di situazione dei beni, come pure - se del caso -
all'Ufficio federale della proprietà intellettuale (art. 169 cpv. 2 primo periodo
LDIP).
-
La
tassa di giustizia e le spese di pubblicazione sono a carico della massa
fallimentare. __________, __________ e __________, che si sono opposti al
riconoscimento in Svizzera dei fallimenti esteri, rifonderanno in solido fr.
3'500.-- di indennità alla massa fallimentare.
Richiamati
gli art. 27 e 166 ss. LDIP, 513 CPC
pronuncia: 1. L'istanza
di riconoscimento dei decreti stranieri di fallimento formulata il 16 dicembre
1996 dall'Amministrazione fallimentare __________ e __________ [società di
fatto], __________, __________, __________, __________, __________ e
__________, è accolta.
1.1. Di conseguenza i fallimenti decretati il 15 maggio 1996 e il 10
luglio 1996 dal Tribunale di __________. Sezione civile, nei confronti di
__________, __________, __________ e __________ [società di fatto], __________,
__________, __________ e __________, tutti in __________, sono riconosciuti in
Svizzera con effetto dall'11 marzo 1999 alle ore 10.00 sui beni situati in
Svizzera di __________, __________, __________ e __________ [società di fatto],
__________, __________, __________ e __________, tutti in __________.
1.2. Gli atti sono trasmessi all'Ufficio fallimenti di Lugano perché
proceda alla liquidazione fallimentare in via sommaria sui beni di tutti i
falliti situati in Svizzera, compresi i beni oggetto dei provvedimenti
conservativi ordinati da questa Camera il 6 febbraio 1997.
-
Le
ulteriori tasse e spese connesse con la liquidazione in via sommaria del
fallimento secondario sono a carico, e da anticipare, dalla massa fallimentare,
nella misura richiesta dall'Ufficio fallimenti di Lugano.
-
È
ordinata la pubblicazione dei dispositivi n. 1, 1.1 e 1.2 sul FUSC e sul FUC.
-
La
tassa di giustizia in Fr. 2'000.-- e le spese di pubblicazione sul FUSC e sul
FUC sono a carico della massa fallimentare istante. __________, __________ e
__________ rifonderanno in solido fr. 3'500.-- di indennità alla massa fallimentare
-
Intimazione
a:
– __________
Comunicazione
a:
– __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster