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Numero d'incarto:
14.2000.121
Data decisione, Autorità:
06.03.2001, CEF
Incarto n.
14.2000.00121
Lugano
6 marzo 2001
B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Rusca
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 25 luglio 2000 da
patr. dall'avv. __________
Contro
patr. dall'avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell'opposizione interposta al PE n.__________ del 25 maggio/2 giugno 2000
dell'UE di Lugano;
sulla quale istanza la Segretaria assessore
della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 13 novembre 2000
ha così deciso:
"1. L'istanza è accolta e di
conseguenza l'opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è
respinta in via provvisoria.
- La tassa di giustizia in fr.
270.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta,
con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 1'000.-- a titolo di
indennità."
Sentenza dedotta
tempestivamente in appello dall'escussa che con atto 27 novembre 2000 ha
postulato la reiezione dell'istanza, con protesta di spese e ripetibili;
con osservazioni
15 dicembre 2000 la parte appellata si è opposta al gravame, protestate spese e
ripetibili;
ritenuto
In fatto:
A. Con
PE n. __________ del 25 maggio/2 giugno 2000 dell'UE di Lugano __________ ha
escusso __________ per l'incasso di fr. 60'100.-- oltre interessi al 6.5% dal
- gennaio 2000 e fr. 32'502.55, indicando quale titolo di credito: "1)
Residuo prestito del 6.5.1994 di originali fr. 100'000.--; 2) Interessi fino al
31.12.1999."
Interposta
tempestiva opposizione dall'escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio al Pretore.
B. La procedente fonda la sua pretesa su un avviso di accredito dell'__________
con cui in seguito a suo ordine è stato versato sul conto dell'escussa
__________ l'importo di fr. 100'000.-- valuta 6 maggio 1994 (doc. B). La
creditrice ha poi inoltrato uno scritto 17 febbraio 1997 (doc. F), inviatole
dall'escussa del seguente tenore:
"………………………
Oggetto: Prestito (cartella
ipotecaria) c/o Banca __________
Tempo indietro e, precisamente
nel periodo fiscale 1995, ho espresso il desiderio di potere abbassare la rata
mensile stabilita a suo tempo in Fr. 2000.- al minimo di Fr. 1000.- per un
periodo da stabilire, ferma restando la possibilità di versare se, e quando mi
fosse stato possibile quello che in più potevo in quanto sono subentrati dei
problemi.
……………………………………"
i ha rilevato che nonostante lo scambio di diversi scritti con la debitrice, i
coniugi __________a partire da fine 1996 non hanno più effettuato alcun
versamento a rimborso del credito. La procedente pretende il pagamento di fr.
60'100.-- più accessori quale restituzione del prestito originario, così come
fr. 32'502.55 di interessi sul prestito, come risulta dal conteggio doc. I e
dai giustificativi doc. M.
C. All'udienza
di contraddittorio l'escussa ha sostenuto che dalla documentazione agli atti
non emerge alcun riconoscimento di debito che esprima l'importo dell'eventuale
credito, le modalità di pagamento, le eventuali compensazioni in natura
avvenute nonché l'importo residuo.
D. Con sentenza 13 novembre 2000 la Segretaria assessore della Pretura
del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto l'istanza ritenendo l'insieme
della documentazione prodotta valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF.
In prima sede è stato rilevato che l'escussa non ha reso verosimile l'esistenza
di una contropretesa da opporre in compensazione.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata
l'escussa con argomentazioni di cui, se del caso, si dirà in seguito.
F. Con le sue osservazioni la parte appellata ha ribadito le sue
allegazioni di prima sede.
Considerato
In diritto:
a) La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex
art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di
un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme
di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari.
Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente
determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a
possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio
dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 337/338 con riferimenti).
b) Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa
(quindi anche in sede d'appello) se la documentazione prodotta costituisce
valido riconoscimento di debito (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 331).
c) Il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio
non consente l'indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una
dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale
accertamento è compito del giudice ordinario (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p.
330).
d) La procedente ha rilevato, producendo uno scritto 3 maggio 1994
inviatole dalla __________ (doc. L), di avere ottenuto dalla predetta banca un
prestito di fr. 100'000.-- quale credito in conto corrente all'interesse del 6
3/4% oltre ad 1/4% commissione trimestrale sul maggior saldo debitore e che il
credito doveva venire rimborsato in ragione di fr. 4'000.-- al trimestre, la
prima quota di ammortamento con scadenza il 30 settembre 1994. La creditrice ha
poi inoltrato un avviso di accredito 6 maggio 1994 (doc. B) con cui, tramite
la __________, ha versato all'escussa fr. 100'000.--. Oltre all'ammontare della
somma, nessuna indicazione emerge dal menzionato avviso di accredito in merito
allo scopo del versamento. Dalla documentazione agli atti non risulta nemmeno
che tra __________ e __________ sia stato stipulato un contratto secondo il
quale le condizioni applicate dalla __________ alla procedente siano state a
sua volta applicate da parte della procedente all'escussa nell'ambito della
concessione di un prestito, pure di fr. 100'000.--. Con scritto 17 febbraio
1997 (doc. F) __________ si è rivolta alla precettante, indicando quale oggetto
"Prestito (cartella ipotecaria) presso la __________ " e chiedendo di
potere ridurre la "rata mensile stabilita a suo tempo in fr. 2'000.-- al
minimo di fr. 1000.-- per un periodo da stabilire". Che questo documento
si riferisca al versamento di fr. 100'000.-- da parte di __________ all'escussa
e che si tratti del rimborso di tale somma, non emerge dal doc. F. Questo
scritto rinvia infatti ad un prestito senza tuttavia indicarne né l'ammontare
né la data della stipulazione e tanto meno le condizioni. Nemmeno gli altri
documenti prodotti dalla creditrice provano che __________ si è fatta carico
del pagamento degli interessi e degli ammortamenti della linea di credito concessa
dalla __________ ad __________. In essi vengono unicamente proposte riduzioni
di rate da pagare con accenni ad un prestito, senza tuttavia definire di quale
prestito si tratti e quali siano le condizioni applicabili (cfr. doc. C e
Q).
Dall'insieme
di documenti prodotto dalla procedente non è pertanto possibile evincere un
riconoscimento di debito da parte di __________ in relazione ad una somma di
denaro determinata o facilmente determinabile, mancandone i necessari elementi.
Il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non
consente infatti l'indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di
dichiarazioni che non appaiono sufficientemente liquide. La procedente è
rinviata alla procedura ordinaria. Mancando un valido titolo di rigetto
provvisorio dell'opposizione ex art. 82 LEF, l'istanza 25 luglio 2000 di
__________ va quindi respinta e in tal senso la sentenza pretorile riformata.
- L'appello 27 novembre 2000 di __________va di conseguenza accolto.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l'art. 82
LEF
pronuncia
I. L'appello
27 novembre 2000 __________, è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 13 novembre 2000 della Segretaria assessore della
Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, è così riformata:
"1. L'istanza 25 luglio 2000 di __________,
è respinta.
- La
tassa di giustizia di fr. 270.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a
carico di __________, la quale rifonderà a __________ Fr. 1'000.-- a titolo di
indennità."
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 405.--, già anticipata
dall'appellante, è posta a carico di __________, la quale rifonderà a
__________ fr. 1'000.-- a titolo di indennità.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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