AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2000.00060
Data decisione, Autorità:
15.09.2000, CEF
Incarto n.
14.2000.00060
Lugano
15 settembre 2000
/CJ/fc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Jaques,
vicecancelliere
statuendo nella causa a procedura sommaria di cui
all’inc.__________ della Pretura di Lugano a dipendenza dell'istanza di
sequestro del 22 febbraio 2000 di
contro
e dell'opposizione formulata il 2 marzo
2000 da
al decreto di sequestro 23 febbraio 2000
emanato dal Pretore di Lugano,
opposizione accolta dallo stesso Pretore,
che con decisione 11 maggio 2000 ha così statuito:
“1. L’istanza
di opposizione è ammessa, di conseguenza è revocato il sequestro ordinato il 23
febbraio 2000 su istanza di (__________) nei confronti di __________
-
La
tassa di giustizia in fr. 250.--, da anticipare dalla parte opponente, è posta
a carico della resistente, con l’obbligo di rifondere ala controparte fr.
1'500.-- a titolo di indennità.
-
omissis.”
decisione impugnata da __________ che con
appello 19 maggio 2000 chiede venga giudicato:
“1. I
dispositivi 1 e 2 della sentenza 11 maggio 2000 del Pretore del distretto di
Lugano nella procedura di sequestro __________ contro __________ sono riformati
come alle seguenti proposte:
1.1 È
confermato il sequestro ordinato il 23 febbraio 2000 nei confronti di
__________.
1.2. Tassa di giustizia e
spese a carico __________) che rifonderà alla ricorrente a titolo di
ripetibili, CHF 3'000.00.
- La tassa di giustizia e le
spese della seconda istanza a carico del resistente (__________) che rifonderà
alla ricorrente a titolo di ripetibili CHF 2'100.00”.
Viste le osservazioni 23 giugno 2000 di
__________,
Ritenuto
in fatto: A. Con istanza 22 febbraio 2000, la
società __________ (in seguito __________), con sede in __________, ha
richiesto nei confronti di __________, attualmente domiciliato in __________,
il sequestro ex art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF “dei conti n. __________ e ,
nonché ogni altro avere sotto qualsiasi forma intestato a __________ presso
() in via Pretorio 14 a Lugano per l’importo di CHF 228'069,60 oltre
interessi al 5% su CHF 25'350.— dal 29 ottobre 1999, su CHF 25'350.— dall’8
novembre 1999, su CHF 25'350.— dal 16 novembre 1999, su CHF 25'354.10 dal 3
dicembre 1999, su CHF 50'700.— dal 10 dicembre 1999, su CHF 25'350.— dal 21
dicembre 1999, su CHF 25'350.-- dal 28 dicembre 1999, su CHF 25'265,50 dal 3
gennaio 2000”.
indica quale causa del suo asserito credito atti illeciti commessi dal
debitore, già suo direttore sino alla fine del 1999, consistenti nell’avere
venduto a ditte di __________ e delle __________ dodici containers di prodotti
dell’istante (laminati plastici), indicando alle controparti quale conto sul
quale versare il prezzo di acquisto il conto della moglie.
B. Il 23 febbraio 2000, il Pretore di Lugano ha ordinato il sequestro
come richiesto da __________
C. Con
atto 2 marzo 2000, __________ ha formulato opposizione al sequestro,
contestando sia l’esistenza del credito che la causa del sequestro e la
proprietà dei beni sequestrati e chiedendo che il creditore fosse obbligato a
prestare una congrua garanzia.
D. All’udienza
di discussione 11 maggio 2000, __________ ha confermato la propria opposizione.
__________ ha da parte sua contestato le allegazioni presentate da controparte,
rilevando inoltre di avere appreso nel frattempo che l’opponente era
domiciliato in __________ a far tempo dal 2 gennaio 2000, per cui invocava
anche quale causa del sequestro quella dell’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF. In
replica e in duplica, le parti si sono vicendevolmente opposte alle allegazioni
della controparte.
E. Con
decisione 11 maggio 2000, il Pretore ha accolto l’opposizione di __________ e
annullato il sequestro ordinato il 23 febbraio 2000. In sostanza il Pretore,
dopo aver considerato che la parte sequestrante, sulla base della
documentazione prodotta, avesse sufficientemente reso verosimile l’esistenza
del credito vantato contro l’opponente, ha ritenuto che non vi fosse un legame
sufficiente tra questo credito e la Svizzera, mal comprendendosi “su quale
norma potrebbe essere fondata la competenza del giudice penale di Lugano al
perseguimento dell’eventuale reato compiuto in __________ da un cittadino
__________ domiciliato in __________ ”. La prima giudice non si è invece
pronunciata sull’altra causa di sequestro invocata (trafugamento dei beni),
ritenuto che “all’udienza di discussione la resistente ha per la prima volta
sostenuto che l’opponente è residente all’estero rendendo in tale modo
applicabile la causa di sequestro di cui all’art. 271 cpv. 1 cifra 4 LEF, la
questione relativa all’adempimento delle condizioni previste dall’art. 271 cpv.
1 cifra 2 LEF essendo quindi superata”.
F. Con
appello 19 maggio 2000 __________ postula la riforma della sentenza pretorile
nel senso della conferma del sequestro e della condanna dell’appellato a
prendersi a carico le tasse di giustizia di prima e seconda sede nonché a
rifondere a controparte fr. 3'000.--, risp. fr. 2'100.--, a titolo di indennità
di prima e seconda istanza.
L’appellante,
oltre a ribadire l’esistenza del credito vantato contro il sequestrato, la cui
verosimiglianza è comunque stata ammessa dalla giudice di prime cure,
rimprovera alla stessa di non aver esaminato la seconda causa di sequestra
invocata, ossia il trafugamento di beni (art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF). Orbene, a
mente dell’appellante, gli estremi per l’applicazione di tale norma sarebbero
dati in quanto l’appellato avrebbe trafugato a suo profitto, facendoli
convogliare su conti della moglie, beni dell’appellante nell’intento di
sottrarglieli e di impedire od ostacolare le ricerche sulla destinazione delle
somme pagate dalle ditte asiatiche.
L'appellante
insorge poi contro la conclusione della prima giudice secondo la quale non vi
sarebbe un legame sufficiente tra il credito vantato da __________ e la
Svizzera ai sensi dell’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF. Essa rileva che secondo l’art.
7 CP un crimine o un delitto si reputa commesso tanto nel luogo in cui l’agente
lo compie quanto in quello in cui si verifica l’evento, di modo che
l’infrazione commessa dall’appellato (secondo la ricorrente: amministrazione
infedele ai sensi dell’art. 158 CP/159 vCP) avrebbe esplicato il suo risultato
in Svizzera, luogo dell’arricchimento di __________. Sarebbe quindi data la
competenza del giudice penale svizzero nonché l’esistenza di un legame
sufficiente con la Svizzera giusta l’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF.
Infine
l’appellante critica il calcolo delle ripetibili operato dalla giudice di prime
cure.
G. Con osservazioni 23 giugno 2000, __________ nega di essersi reso
colpevole di trafugamento di beni ai sensi dell’art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF,
osservando, da una parte, che secondo la stessa affermazione dell’appellante i
beni asseritamente trafugati sarebbero suoi e non del debitore, ciò che
escluderebbe il loro sequestro, e dall’altra, che egli (__________) non avrebbe
mai avuto l’intenzione di trafugare questi beni, ciò che sarebbe comprovato dal
fatto che non abbia fatto uso della possibilità di renderli irreperibili e si
sia dichiarato disponibile a liquidare i rapporti contrattuali e sistemare le
pratiche in sospeso.
Sulla
questione del legame sufficiente con la Svizzera, l’appellato rileva che il
danno derivante dal reato di amministrazione infedele ipotizzato
dall’appellante si sarebbe prodotto in _________ dove la ricorrente ha la sede
e dove il suo patrimonio sarebbe diminuito e non certo in Svizzera, di modo che
non vi sarebbe né la competenza del giudice penale svizzero e nemmeno
l’esistenza di un legame sufficiente con la Svizzera ai sensi dell’art. 271
cpv. 1 n. 4 LEF.
In
merito alla questione delle ripetibili, l’appellato chiede la conferma della
decisione impugnata.
Considerando
in diritto:
- Questioni
procedurali
1.1. Per crediti non garantiti da pegno il creditore può chiedere il
sequestro di beni del debitore, quando sia data una causa di sequestro (cfr.
art. 271 cpv. 1 n.1 a 5 LEF). Nel Cantone Ticino per valori superiori a Fr.
2’000.-- competente per la concessione del sequestro è il Pretore del luogo in
cui si trovano i beni da sequestrare indicati dal creditore (art. 14 cpv. 1 e
16 cpv. 3 LALEF, art. 5 cpv. 1 LOG). La procedura, di natura sommaria (art. 25
n.2 lett. a LEF), è retta dall’art. 19 LALEF che non prevede il
contraddittorio.
1.2. Prima
di concedere il sequestro il giudice esamina, sulla base dei soli elementi
addotti dal creditore, se è stata resa sufficientemente verosimile l’esistenza
del credito, di una causa di sequestro nonché di beni appartenenti al debitore
(art. 272 LEF). Il grado di verosimiglianza ex art. 271-272 LEF richiesto per
valutare se vi è un credito, se nel circondario di sua competenza vi sono beni appartenenti
al debitore e se si realizza almeno una delle cause di sequestro fatte valere
dal creditore è in linea di principio nel senso che la tesi del creditore deve
risultare plausibile e l’esame puntuale delle allegazioni e della
documentazione prodotta dal creditore deve permettere al giudice di convincersi
‑ sulla base di elementi oggettivi, non bastando di regola fatture o
altri elementi allestiti unilateralmente dal creditore sequestrante o da suoi
organi o persone ausiliarie ‑ che in concreto le circostanze di fatto
rilevanti si sono realizzate, senza per questo poter già escludere il contrario
(cfr. Walter Stoffel, Le séquestre, in: La LP
révisée, CEDIDAC n. 35, ed. Iynedjian/Rieben,
Losanna 1997, p. 280 s.; Pierre-Robert
Gilliéron, Le séquestre dans la LP révisée, in: BlSchK 1995, p. 132 e
rif.; Bertrand Reeb, Les mesures provisoires dans la
procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, p. 466; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und
Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, §51 n.2, p. 414; Rudolf Ottomann, Der Arrest, in: ZSR 1996/I, p. 253, n. 32).
1.3. Concesso
il sequestro, chi è toccato nei suoi diritti, tranne il sequestrante, può fare
opposizione al giudice del sequestro entro dieci giorni da quando ne ha avuto
conoscenza (art. 278 cpv.1 LEF. In tal caso il giudice, in una procedura pure
sommaria retta dagli art. 20ss. LALEF, sottopone il sequestro a nuovo esame,
dando agli interessati la possibilità di esprimersi (cfr. art. 278 cpv.2 LEF)
rispettivamente di addurre fatti nuovi. In caso di tempestiva opposizione al
sequestro, il giudice che lo ha concesso deve chinarsi dunque nuovamente sulla
domanda di sequestro e verificare ‑ pur con il medesimo potere di
cognizione esercitato in precedenza (cfr. Reeb,
op. cit., p. 478; Gilliéron,
op. cit., p. 135) ‑ se alla luce di quanto emerso dal contraddittorio
tutte le condizioni del sequestro ‑ contestate dall’opponente ‑
risultano ancora sufficientemente verosimili, se cioè in relazione alle stesse
è ancora soddisfatto quel grado di verosimiglianza necessario per la sua
concessione (cfr. Amonn/Gasser, op.
cit., n. 71 ad § 51), atteso che resta onere del creditore sequestrante fornire
al giudice gli elementi sufficienti (cfr. Hans
Reiser, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, Vol. III, n. 38 ad art. 278 LEF).
1.4. La nuova decisione
(sull’opposizione) ‑ sia essa di annullamento o di conferma del sequestro
(cfr. Reiser, op. cit., n. 44-45
ad art. 278) ‑ può essere a sua volta impugnata entro dieci giorni
davanti all’autorità giudiziaria superiore (art. 278 cpv. 3 primo periodo LEF) ‑
nel Cantone Ticino la Camera di esecuzione e fallimenti con il rimedio
dell’appello (art. 22 LALEF e art. 14 e 22 lett. c LOG), rispettivamente, in
caso di valore inferiore agli 8’000.-- franchi, la Camera di cassazione civile
con ricorso per cassazione (art. 22 LALEF e art. 5, 13 e 22 lett. b LOG).
L’autorità superiore deve verificare ‑ sulla base delle allegazioni e dei
documenti prodotti dalle parti ed eventualmente anche dei fatti nuovi di cui le
stesse si possono avvalere (art. 278 cpv.3 secondo periodo LEF) ‑ se nel
caso concreto in relazione al realizzarsi delle condizioni del sequestro
addotte dal creditore ‑ e contestate dalle controparti ‑ è
raggiunto il grado di verosimiglianza necessario per il mantenimento del
provvedimento conservativo, atteso che in caso negativo annullerà la decisione
del giudice di prime cure che ha confermato il sequestro rispettivamente
confermerà la decisione che lo ha annullato, riservate soluzioni intermedie
(cfr. Amonn/ Gasser, op. cit.,
§51 n. 74, p. 421; Reeb, op.
cit., p. 482).
1.5. Va
ricordato che secondo l'art. 166 cpv. 2, risp. 171 cpv. 2 CPC, i documenti
prodotti con la petizione vanno elencati con le lettere dell'alfabeto, quelli
allegati alla risposta con cifre arabiche. Si può avere qualche esitazione
sull'applicazione di queste norme in materia di sequestro, tale procedura
iniziando con un'istanza unilaterale e diventando contraddittoria solo in sede
di opposizione. La soluzione più pratica e chiara è quella di riservare le
lettere dell'alfabeto ai documenti del sequestrante (visto che è questi ad
adire per primo il giudice) e le cifre arabiche ai documenti dell'opponente.
- Condizioni
materiali per la concessione del sequestro
Giusta l’art. 272 cpv. 1 LEF, il
sequestro viene concesso dal giudice del luogo in cui si trovano i beni, purché
il creditore renda verosimile l'esistenza:
del credito;
di una causa di sequestro;
di beni appartenenti al debitore.
- Esistenza
del credito
La decisione impugnata in merito alla
questione – risolta in modo affermativo – della verosimiglianza dell’esistenza
del credito vantato dall’appellante non è stata contestata dalle parti (in
particolare __________ non si è appellato contro tale decisione). Tale
questione non deve pertanto essere esaminata da questa Camera.
- Esistenza
di una causa di sequestro
4.1. Il decreto pretorile di sequestro del
23 febbraio 2000 indica quale causa di sequestro l’art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF.
In
sede di procedura di opposizione, la sequestrante ha aggiunto una seconda causa
di sequestro (art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF).
Il
Pretore ha ritenuto, implicitamente, che __________, con l’invocazione
all’udienza di contraddittorio del domicilio all’estero di __________, avesse
rinunciato a prevalersi dell’asserito trafugamento di beni che __________ aveva
fatto valere in sede di istanza di sequestro. Orbene, non risulta dagli atti
una simile rinuncia, avendo l’appellante, al contrario, mantenuto “tutti i
punti dell’istanza di sequestro” (verbale di udienza, p. 5). La prima giudice
avrebbe quindi dovuto esaminare la causa di sequestro indicata nel decreto di
sequestro (art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF).
4.2. Tanto
più che la sequestrante non poteva mutare la causa di sequestro. Infatti, se è
vero che le parti possono avvalersi di fatti nuovi tanto in prima sede che in
appello (art. 278 cpv. 3 secondo periodo LEF e 22 cpv. 4 LALEF), è anche vero
che siffatto principio soffre, per evidenti ragioni di tutela del pieno diritto
di essere sentito, della sola limitazione nel senso che il creditore
sequestrante non può mutare i presupposti (controparte [debitore], importo
dell’asserito credito, causa del sequestro, beni da sequestrare) dell’ordine
del giudice indicati nel decreto di sequestro. Occorre ricordare in particolare
che la causa di sequestro costituisce un aspetto centrale nella procedura di
sequestro – da definire in via sommaria, a differenza degli elementi su cui
potrà darsi ulteriore disputa di merito nel processo di cognizione sotteso all’azione
di convalida ex art. 279 LEF – e non si giustificano mutamenti riconducibili al
passaggio ad altra causa. Detto altrimenti, la causa di sequestro sta al
sequestro come l’atto d’accusa (cfr. art. 199 CPP per il Cantone Ticino) sta al
processo penale. Da siffatto formalismo non derivano comunque pregiudizi per il
sequestrante, che potrà richiedere un ulteriore sequestro anche se in pendenza
del precedente, purché sia fondato su un’altra causa ex art. 271 cpv. 1 LEF
(Flavio Cometta, Assistenza giudiziaria
internazionale in materia esecutiva – Fallimento e concordato internazionali,
in: Assistenza giudiziaria internazionale in materia civile, penale,
amministrativa ed esecutiva, Collana CFPG vol. 20, Lugano 1999, p. 179, n.
2.2.9.7.c).
4.3. Certo,
non va sottaciuto che una parte della dottrina sostiene che il sequestrante
può, in sede di ricorso contro la decisione su opposizione, mutare la causa di
sequestro (cfr. Dominik Gasser, Das Abwehrdispositiv der Arrestbetroffenen nach
revidiertem SchKG, ZBJV 1994, p. 616, Vd; Gilliéron,
op. cit., p. 136, lett. B; Reeb, op.
cit., p. 482). I due ultimi autori citati giustificano la propria affermazione
rinviando semplicemente all’art. 278 cpv. 3 LEF, che autorizza le parti ad
avvalersi di fatti nuovi. Orbene, in casu, l’appellante non ha solo invocato un
fatto nuovo (il domicilio all’estero del debitore sequestrato), bensì ha fatto
valere una causa di sequestro che non figurava nel decreto di sequestro. In
altre parole, la sequestrante ha modificato la propria istanza, ciò che
configura un’ipotesi diversa da quella contemplata all’art. 278 cpv. 3 LEF. Per
i motivi esposti al considerando precedente, una simile modifica deve essere
fatta valere con la richiesta di un nuovo sequestro.
Gasser è invece più restrittivo, in
quanto ritiene che il sequestrante possa invocare una nuova causa di sequestro
solo qualora così facendo non viene creato un nuovo motivo di opposizione.
Secondo quest’autore, la mutazione della causa di sequestro sarebbe tuttavia
possibile quando il debitore sequestrato è parte alla procedura di ricorso. In
caso, l’appellato ha certo avuto occasione, sia all’udienza di contraddittorio
che nelle osservazioni all’appello, di prendere posizione sulla questione della
nuova causa di sequestro fatta valere dalla sequestrante. Non è tuttavia detto
che la titolare di alcuni conti sequestrati – __________, moglie di __________
– non si sarebbe opposta al sequestro qualora la causa di sequestro dell’art.
271 cpv. 1 n. 4 LEF fosse stata indicata sin dall’inizio nel decreto di
sequestro. Donde la necessità per __________ di chiedere un nuovo sequestro
fondato su questa seconda causa di sequestro.
4.4. Ne
consegue che nel caso di specie la prima giudice ha omesso il solo esame della
causa di sequestro sub judice che le competeva (art. 271 cpv. 2 n. 2 LEF). Il
pronunciato pretorile deve pertanto essere annullato e l’incarto retrocesso al
Pretore per nuovo giudizio fondato solo su tale causa.
4.5. Il
sequestrante non subisce comunque pregiudizio di sorta dal rigore procedurale,
atteso che può far valere con una nuova istanza di sequestro la nuova causa ex
art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF, anche in pendenza di questa procedura di opposizione
al (primo) decreto di sequestro, non dandosi l’eccezione di litispendenza in caso
di sequestro fondato su altra causa.
- Appartenenza
dei beni sequestrati
Visto
che la prima giudice non si è espressa sulla questione dell’appartenenza dei
beni sequestrati, non spetta a questa Camera farlo a questo stadio della
procedura.
- L’appello
19 maggio 2000 di __________ va quindi respinto nel senso dei considerandi.
Viste
le peculiarità del caso di specie, si prescinde dal prelevare la tassa di
giustizia.
La
questione delle ripetibili di primo e secondo grado sarà decisa dal Pretore
nell’ambito della nuova sentenza da emanare, ritenuto che se dovesse essere
interamente confermata la prima decisione, __________ avrebbe diritto a delle
piene ripetibili, anche per le spese sostenute in sede di appello, mentre se
vincesse __________ si imporrebbe la soluzione inversa.
Richiamati
gli art. 271 ss. LEF e, per le spese, la vigente OTLEF,
pronuncia: 1. L’appello del 19 maggio 2000 __________) è
respinto nel senso dei considerandi.
-
La
decisione 11 maggio 2000 della Pretore del Distretto di Lugano è annullata e
l’incarto è retrocesso al Pretore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi
4.4 e 5.
-
Non
si preleva la tassa di giustizia né si assegnano, in questa sede, ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per la Camera di Esecuzione e Fallimenti
del Tribunale di Appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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