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Numero d'incarto:
14.2000.00058
Data decisione, Autorità:
26.06.2000, CEF
Incarto n.
14.2000.00058
Lugano
26 giugno
2000
/B/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo
sulla causa fallimentare dipendente dall'istanza 28 marzo 2000 presentata da
contro
sulla cui istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con
sentenza 16 maggio 2000 ha così deciso:
"1. È
pronunciato il fallimento della __________, a far tempo da martedì 16 maggio
2000 alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis"
Sentenza tempestivamente dedotta in appello da__________ __________
che con atto 19 maggio 2000 ne postula l'annullamento;
preso
atto che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
rilevato che con ordinanza presidenziale 22/23 maggio 2000
all'appello è stato concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto: A. Con
istanza 28 marzo 2000 la __________ ha chiesto il fallimento del__________
__________ per fr. 500.-- oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza
di contraddittorio del 10 maggio 2000 nessuno è comparso.
C. __________
ha postulato l’annullamento del fallimento, invocando di avere saldato tutti i
debiti in esecuzione e producendo 5 ricevute dell'UE di Lugano (doc. B, C e D)
concernenti il pagamento delle relative esecuzioni tra le quali l'esecuzione in
oggetto n. __________ promossa dalla __________. La debitrice ha poi inoltrato
una dichiarazione 19 maggio 2000 sempre dell'UE di Lugano (doc. A), attestante
che contro l'appellante non vi sono procedure esecutive in corso, né risultano
iscritti presso il predetto ufficio attestati di carenza di beni.
Considerato
in diritto: 1. a) Ex
art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione
di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua
solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi
gli interessi e le spese, è stato estinto (Roger
Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco, n.
22 ad art. 174 LEF).
L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte nova”), solo se
risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I
nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte
dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza
senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere
determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto
nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore
di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti
trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un
periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può
emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di
fallimento in esame. Anche il fatto di non esser in grado di pagare modesti
importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla
base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,
estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti. Dal debitore viene inoltre pretesa la produzione,
già con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione
della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione
dell’effetto sospensivo (Roger Giroud;
op. cit., n. 25-26 ad art. 174 LEF; Amonn/Gasser,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 36 n. 58 p.
294, § 38 n. 14 p. 305; Jürgen
Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes
gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht- und
Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
b) In prima sede
il fallimento del__________ __________ è stato decretato per il mancato
pagamento nei confronti della __________ dell’importo di fr. 500.-- oltre
accessori. Dalla ricevuta doc. C dell'UE di Lugano emerge che la debitrice ha
versato fr. 565.-- a copertura della relativa esecuzione. Inoltre dalla dichiarazione
19 maggio 2000 sempre dell'UE di Lugano si evince che contro l'appellante non
vi sono più procedure esecutive in corso, né risultano iscritti attestati di
carenza di beni.
Sulla base di
questi riscontri oggettivi non può quindi essere ritenuto che l’appellante non
sia più solvibile, che non sia più in grado di tacitare i suoi creditori, né di
pagare importi anche modesti e nemmeno che si trovi in una situazione di insolvibilità
per un periodo indeterminato. Il fallimento del__________ va pertanto annullato
ex art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF.
- La
tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante (art. 49 OTLEF).
Non
si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le
spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.
Per
questi motivi,
richiamati
gli art. 171, 172 e 174 LEF
pronuncia: I. L’appello
19 maggio 2000 __________, è accolto.
-
La dichiarazione di fallimento 16 maggio
2000 pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, inc.
, nei confronti del __________, è annullata.
-
La
tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è
posta a carico del__________ __________.
-
Le
spese dell’Ufficio fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste
a carico del__________ __________.
II. La
tassa di giustizia di Fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata
dall’appellante, resta a carico del__________.
III. Intimazione:
–
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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