AIUTO
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Numero d'incarto:
14.2000.00009
Data decisione, Autorità:
28.10.2000, CEF
Incarto n.
14.2000.00009
Lugano
27 ottobre
2000
C/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Zali
Segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 23 novembre 1999 da
contro
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell'opposizione interposta al PE n. __________ del 25/29 ottobre 1999 dell'UEF
di Mendrisio;
sulla quale istanza la Pretore di Mendrisio-Nord con
sentenza 21 gennaio 2000 ha così deciso:
-
L'istanza
è accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al summenzionato precetto
esecutivo è respinta in via provvisoria.
-
Le
spese e la tassa di giustizia di fr. 250.--, da anticipare dalla parte istante,
sono a carico della parte convenuta, la quale rifonderà all'istante fr. 250.--
a titolo di ripetibili.”
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dall'escusso con atto 7 febbraio 2000;
rilevato
che la parte appellata il 10 marzo 2000 ha presentato le proprie osservazioni;
esaminati
atti e documenti.
Ritenuto
in
fatto:
A. Con
PE n. __________in via ordinaria del 25/29 ottobre 1999 dell’UEF di Mendrisio
la __________ ora __________, ha escusso __________ per l'incasso di fr.
14'016.80 oltre interessi al 5% dal 1. luglio 1999, indicando quale titolo di
credito:
"Premio
del 01.07.1999, Polizza No. __________ - Fr. 6'222.80
Premio
del 01.07.1999, Polizza No. __________- Fr. 7'794.--".
Interposta
tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio alla Pretore.
B.
La procedente fonda la sua
pretesa sulla proposta per l’assicurazione stabili di cui al doc. B (polizza
assicurativa n. __________) e sulla proposta per l’assicurazione malattia
collettiva perdita di salario di cui al doc. D (polizza assicurativa n.
__________), sottoscritte dal convenuto il 1. febbraio 1995 risp. l’11 dicembre
1997.
__________ procede per l’incasso dei
premi scaduti il 1. luglio 1999.
C.
All’udienza di
contraddittorio l’escusso ha evidenziato di aver stipulato con la procedente
più di un contratto di assicurazione.
Egli
rileva di essere stato posto con decisione 31 agosto 1999 al beneficio di una
rendita intera AI con effetto retroattivo al 1. giugno 1993. A mente
dell’escusso il pagamento retroattivo della rendita AI deve essere compensato
con le pretese derivantigli dalla polizza n. __________.
L’escusso
evidenzia che la procedente si reputerebbe sua debitrice dell’importo di fr.
69'527.50 annui, importo da porre in compensazione con il credito qui in
esecuzione.
asserisce infine che l’Ufficio competente avrebbe già trattenuto fr. 13'493.--
a favore di __________, che pertanto sarebbe malvenuta procedere ora per
l’incasso del medesimo importo.
D. Con
sentenza 21 gennaio 2000 la Pretore di Medrisio-Nord ha accolto integralmente
l’istanza, rigettando l’eccezione di compensazione sollevata dall’escusso
perché agli atti non vi sarebbe alcun documento sufficiente a sostanziare
l’esistenza di un credito dell’escusso nei confronti della procedente.
A
mente della Pretore “il doc. 3, oltre che essere inammissibile poiché steso in
francese e quindi contrario al disposto di cui all’art. 21 cpv. 2 LALEF, non
riveste alcuna valenza in considerazione del fatto che lo stesso riporta
un’offerta non quantificata per altro neppure accettata dall’istante”.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente
aggravato l’escusso asseverando che il doc. 3, in lingua francese, è
ammissibile perché ex art. 21 cpv. 2 LALEF solo i documenti non redatti in una
delle lingue nazionali, devono essere accompagnati dalla traduzione in lingua
italiana.
A
mente dell’appellante dal doc. 3 emerge dapprima che fra procedente e escusso è
stato concluso un contratto di assicurazione sulla vita e poi che, in
considerazione della sua incapacità lavorativa, la procedente gli avrebbe
proposto “il versamento di una rendita basata su una incapacità reddituale del
50% con effetto retroattivo dal 1. febbraio 1997 fino al 30 settembre 2003”.
Per
l’appellante dalla documentazione prodotta è più che verosimile l’obbligo della
procedente di versargli una rendita per incapacità di guadagno a decorrere dal
- febbraio 1997: sebbene l’importo esatto non sia ancora stato calcolato, lo
stesso è in ogni caso superiore all’importo qui posto in esecuzione, per cui
l’opposizione interposta al PE n. __________ deve essere mantenuta.
F. Con osservazioni 10 marzo 2000
__________ ha rilevato che pretesa debitrice del credito posto in compensazione
non è essa, ma la __________ persona giuridica distinta dalla procedente.
Considerato
in
diritto
a) Ex art. 21 cpv. 1 LALEF il processo
sommario in tema di esecuzione e fallimento si svolge esclusivamente in lingua
italiana, ritenuto che per il cpv. 2 “i documenti allegati non redatti in una
delle lingue nazionali devono essere accompagnati dalla traduzione in lingua
italiana, viceversa si ritengono non prodotti”.
Per
l’art. 21 cpv. 2 LALEF solo i documenti non redatti in una delle lingue
nazionali devono essere prodotti con annessa la loro traduzione, mentre per
quanto concerne le lingue nazionali la produzione è consentita senza traduzione:
lo scritto 10 giugno 1999 di cui al doc. 3, redatto in lingua francese non
necessita pertanto di traduzione alcuna e può essere prodotto nella sua
versione originale.
b) In concreto la Pretore si è limitata a
rilevare l’inammissibilità del doc. 3 senza stralciare lo stesso dagli atti, ma
anzi considerandolo ai fini del proprio giudizio. Ne consegue quindi che
l’errato accertamento della giudice di prime cure relativamente
all’ammissibilità di questo documento prodotto in lingua francese non ha
causato all’appellante nocumento alcuno: per questo motivo la scrivente Camera
prescinde dal ritrasmettere l’incarto alla giudice di prime cure perché si
determini conformemente all’art. 21 cpv. 2 LALEF, considerando anche il doc. 3
ai fini del proprio giudizio.
a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura
privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica
necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo
rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro
determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere
dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli
elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta
sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza
o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà
delle parti (Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi
giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 337/338 con riferimenti).
b) La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di
volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro;
deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a
interpretazione (Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p.
3).
c) In
concreto i titoli su cui si basa l’esecuzione sono la proposta per
l’assicurazione stabili (doc. B) e la proposta per l’assicurazione malattia
collettiva perdita di salario (doc. D), sottoscritte dalle parti il 1. febbraio
1995 risp. l’11 dicembre 1997. Tali documenti costituiscono valido
riconoscimento di debito nell’esecuzione tendente all’incasso dei premi scaduti
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 94; Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum schKG,
vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 143 ad art. 82 LEF). In concreto vi è dunque agli atti, di principio, valido titolo di
rigetto dell’opposizione per l’importo dedotto in esecuzione.
a) Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente
delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso
incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in
giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte
in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno
verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri
oggettivi (cfr. in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del
Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep
1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/Caprez,
op. cit., § 26 p. 61; BlSchK 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p.
26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée provisoire,
FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).
b) Incombe all’escusso di rendere verosimile non solo il suo diritto a
far valere la compensazione, ma anche sulla base di giustificativi, la causa e
l’importo del suo credito (Panchaud/Caprez, op. cit., § 36 n. 2 p. 81). Il
debitore può opporre in compensazione un credito, ancorché contestato, che egli
ha contro il procedente; l’opposizione deve essere confermata, nella misura in
cui il credito opposto in compensazione sia reso attendibile (Panchaud/Caprez,
op. cit., § 36 n. 1 p. 80; Staehelin, op. cit., n. 93 ad art. 82 LEF).
c) L’escusso ha sollevato l’eccezione di compensazione con
pretese derivantigli da un contratto di assicurazione sulla vita stipulato con
la procedente, in base al quale egli avrebbe ora, ritenuta la sua incapacità
lavorativa, una pretesa nei confronti di quest’ultima. L’importo esatto di tale
pretesa non sarebbe ancora stato quantificato, ma dai documenti agli atti
risulterebbe in ogni caso che lo stesso è superiore all’importo in esecuzione.
Inoltre quanto posto in esecuzione sarebbe già stato trattenuto dall’Ufficio AI
a favore di __________.
Dai
documenti agli atti emerge che __________ con decisione del 22 aprile 1999 è
stato posto al beneficio di una rendita AI con effetto dal 1. giugno 1993 (doc.
1 e 2). Nella comunicazione concernente la rendita d’invalidità (doc. 2),
l’Ufficio competente ha rilevato che “il pagamento retroattivo della rendita AI
deve essere compensato con: __________ (Pol. __________)”. Nel conteggio
allegato alla decisione del 3 giugno 1999 dell’Assicurazione federale per
l’invalidità (AI), risulta che dalla rendita complessiva assegnata all’escusso
per il periodo dal 1. giugno 1993 al 31 maggio 1999, fr. 13'493.-- vengono
versati alla __________ (doc. 4).
Dai
documenti menzionati, anche se risulta che l’importo in discussione abbia a che
vedere con la polizza n. _________ relativa all’assicurazione malattia
collettiva perdita di salario, non è possibile determinare a che titolo tale
somma è stata trattenuta dall’AI a favore della __________. Dal doc.5
sembrerebbe comunque che tale importo nulla abbia a che vedere con premi
scaduti e non pagati, ma anzi rappresenti una pretesa avanzata dalla procedente
per una presunta sovraassicurazione di __________. La fondatezza di detta
pretesa risulta essere sub iudice (doc. 5) e dagli atti di causa non è dato a
sapere se l’importo in discussione sia stato effettivamente corrisposto alla
procedente. Per questi motivi quindi l’eccezione di compensazione sollevata
dall’escusso deve essere respinta.
Anche
il doc. 3, a prescindere dal fatto che non emana dalla __________ ma dalla
__________, che è persona giuridica distinta dalla procedente, non è atto a
rendere sufficientemente verosimile l’esistenza del credito posto in
compensazione. Infatti in questo scritto, oltre a non riferirsi ad un importo
determinato, la __________ ha proposto all’escusso in via transattiva il
versamento di una rendita d’incapacità lavorativa al 50%, condizionando questa
proposta all’accettazione entro il 30 giugno 1999. Dagli atti di causa non vi è
documento alcuno atto a dimostrare l’avvenuta accettazione della proposta
transattiva da parte di __________. Trattandosi dunque di un’offerta
condizionata all’accettazione da parte dell’escusso, cosa che in concreto
quest’ultimo non è riuscito a dimostrare, anche il doc. 3 non è atto a rendere
sufficientemente verosimile l’eccezione di compensazione.
Il
rigetto provvisorio dell'opposizione pronunciato dalla prima giudice va di
conseguenza confermato.
- L’appello 7 febbraio 2000 di __________ è respinto.
Tassa di giustizia
segue la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 2 OTLEF). Non si
assegnano indennità.
Per
i quali motivi,
richiamato
l'art. 82 LEF,
pronuncia
-
L’appello
7 febbraio 2000 di __________ è respinto.
-
La
tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 375.--, già anticipata da
__________, è posta a suo carico. Non si assegnano indennità.
-
Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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