Provisional debt enforcement opposition upheld for valid acknowledgment

14.1999.20Other CourtOct 22, 1999Dismissed

Summary

The debtor appealed against the Lugano District Court’s decision granting provisional release of objection in debt enforcement. It argued that the hearing should have been postponed because its administrator was ill and that the debt documents were insufficient. The appellate court held that the illness was not proven, so refusal to postpone was not unlawful and did not violate the right to be heard. It also held that the two written agreements of 29 October 1997 constituted valid acknowledgments of debt within the meaning of Art. 82 LEF because the amounts were objectively determinable. The appeal was therefore dismissed and costs were imposed on the appellant.

Regest

Art. 136 CPC; postponement of the hearing for illness requires a serious impediment that is sufficiently proved; an unproven medical complaint and a missing certificate do not establish a denial of the right to be heard. Art. 82 LEF; a written acknowledgment of debt exists when the debtor or its representative recognises a monetary obligation that is determined or objectively determinable from the document or a set of documents. The amount must be ascertainable by objective criteria fixed in advance and not dependent on unilateral later modification. Where these requirements are met, provisional release of objection may be granted and the appeal dismissed (consid. 1-2).

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 14.1999.20

Data decisione, Autorità: 22.10.1999, CEF

Incarto n. 14.1999.00020

Lugano 22 ottobre 1999 /B/fc/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 5 gennaio 1999 da


(patr. dallo Studio legale __________)

contro


tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 18 novembre/17 dicembre 1999 dell’UE di Lugano;

sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, con sentenza 18 febbraio 1999 ha così deciso:

“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria.

  1. La tassa di giustizia in fr. 300.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 800.-- a titolo di indennità.”

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escussa che con atto 8 marzo 1999 ha postulato la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;

con osservazioni 7 aprile 1999 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;

ritenuto

in fatto: A. Con PE n. __________ del 18 novembre/17 dicembre 1999 dell’UE di Lugano lo Studio __________ ha escusso l’__________ per l’incasso di fr. 56’445 oltre interessi al 5% dal 1. novembre 1998 e fr. 6’390 oltre interessi al 5% dal 1. novembre 1998, indicando quale titolo di credito: 1) nota d’onorario del 6.11.97 - 2) nota d’onorario del 6.11.97.”

Interposta tempestiva opposizione dall’escussa, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretore.

B. Il procedente fonda la sua pretesa su due convenzioni stipulate il 29 ottobre 1997, con cui l’escussa ha riconosciuto di dovere pagare per piani di canalizzazione e per studi eseguiti per una futura edificazione fr. 6’390.-- risp. 56’445.-- entro la fine di dicembre 1997 (doc. B e C).

C. All’udienza di contraddittorio del 18 febbraio 1999 per la parte escussa nessuno è comparso. Con telefax inviato il 17 febbraio 1999 alle ore 22.05 l’amministratore della debitrice __________ aveva chiesto alla Pretore il rinvio dell’udienza a causa di un’influenza/affezione bronchiale, comunicando di essere impossibilitato ad uscire di casa e che il certificato medico sarebbe stato inviato separatamente.

D. Con sentenza 18 febbraio 1999 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, non ha ammesso la domanda di rinvio dell’udien-za formulata dall’amministratore __________ via fax il giorno medesimo del dibattimento, essendo essa tardiva ed ingiustificata ai sensi dell’art. 136 CPC. La prima giudice ha rilevato che questo modo di procedere è prassi corrente dell’amministratore __________. Le convenzioni doc. B e C. sono poi state ritenute in prima sede validi riconoscimenti di debito ex art. 82 LEF, per cui l’istanza del creditore è stata accolta.

E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata l’escussa contestando da un canto il mancato rinvio dell’udienza da parte della prima Giudice, la quale si è basata su precedenti rinvii in cause completamente distinte dalla presente procedura. D’altro canto la debitrice ha sostenuto che la sentenza è fondata su documenti proposti solo dalla parte procedente, senza considerare che non le era stato possibile produrre alcun documento se non di persona e che ciò non aveva potuto avvenire per il primo motivo, ossia per la malattia di __________.

F. Delle osservazioni della parte appellata si dirà, se del caso, in seguito.

Considerato

in diritto: 1. a) Secondo l’art..136 CPC la parte o il suo patrocinatore può chiedere il rinvio dell’udienza se impedita per motivi gravi, in particolare per malattia o infortunio.

Se è pur vero che questi impedimenti non sono sempre prevedibili e possono sopraggiungere improvvisamente di modo che, in determinati casi, non si può pretendere che la domanda di rinvio venga formulata con la necessaria tempestività, è comunque necessario che l’impedimento venga comprovato (CCC sentenza 16 settembre 1999 in re C. E. R. c. S.C.T.)

b) Nel caso di specie l’appellante si è limitata a sostenere che l’amministratore __________ aveva avuto un’attacco d'influenza/affezione bronchiale e che pertanto non era stato in grado di uscire di casa, senza però comprovare questa sua affermazione. Il promesso certificato medico non è infatti mai stato prodotto né in sede pretorile né in questa sede. Di conseguenza non è possibile ammettere l’esistenza di un grave impedimento, rispettivamente la violazione del diritto di essere sentito da parte della prima Giudice.

  1. a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).

b) Come ritenuto in prima sede i doc. B e C costituiscono validi titoli di rigetto provvisorio dell’opposizione ex art. 82 LEF. La sentenza pretorile va quindi confermata.

  1. L’appello 8 marzo 1999 dell’__________ va pertanto respinto.

Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 136 CPC e 82 LEF

pronuncia: 1. L’appello 8 marzo 1999 dell’__________ è respinto.

  1. La tassa di giustizia di fr. 450.--, già anticipata dall’appellante, è a carico dell’__________ la quale rifonderà a __________ e __________ fr. 800.-- a titolo di indennità.

  2. Intimazione:


Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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