AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.1999.100
Data decisione, Autorità:
08.11.1999, CEF
Incarto n.
14.1999.00100
Lugano
8 novembre 1999 /B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo
sulla causa fallimentare dipendente dall'istanza 26 agosto 1999 presentata
da
contro
patr.
dall'avv. __________
sulla
quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 12
ottobre 1999 ha così deciso:
" 1. È pronunciato il
fallimento della __________ a far tempo da martedì __________ alle ore 14.00
2./3./4. Omissis"
Sentenza
tempestivamente dedotta in appello il 14 ottobre 1999 dalla __________ che ne
postula l'annullamento;
richiamato
il decreto presidenziale 20/21 ottobre 1999 che ha accordato all'appello
effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto
A. Con istanza 26 agosto
1999 la __________ ha chiesto il fallimento della __________ per fr. 1'493.50
oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All'udienza di
contraddittorio del 6 ottobre 1999 nessuno è comparso.
C. L'appellante adduce
di avere saldato il suo debito prima della pronuncia del fallimento, producendo
una ricevuta 8 ottobre 1999 della creditrice, in cui quest'ultima ha dichiarato
di avere ricevuto dalla debitrice l'importo di fr. 2'363.50 a saldo di ogni
pretesa relativa al debito di cui al PE n. __________ dell'UE di Lugano in
oggetto (doc. 2).
D. La __________ con
scritto 19 ottobre 1999, inviato alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione
5, ha ritirato la domanda di fallimento
Considerato
In diritto
- Giusta l'art. 172 n.
3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con
documenti che il debito compresi gli interessi è stato estinto.
Per l'art. 174 cpv. 1 LEF
la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all'autorità
giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono
avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla
decisione di prima istanza.
-
L'appellante adduce
per la prima volta in sede d'appello, di avere saldato il suo debito prima
della declaratoria di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio ha
prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub C. Questi documenti
costituiscono prova sufficiente dell'avvenuto pagamento ante declaratoria di
decozione: il fallimento va quindi annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.
-
La tassa di
giustizia è posta a carico dell'appellante, non essendo comparsa avanti al
primo giudice, in ambo le sedi (art. 49 OTLEF).
Non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le spese dell'Ufficio
fallimenti sono caricate all'appellante.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 171, 172 e 174 LEF
pronuncia
I. L'appello 14
ottobre 1999 della __________ è accolto.
"1. La
dichiarazione di fallimento 12 ottobre 1999 pronunciata dalla Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 5, inc. FA.99.00648 nei confronti della
__________, è annullata.
-
La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare
come di rito, è posta a carico della __________.
-
Le spese dell'Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come
di rito, sono poste a carico della __________ "
II. La tassa di
giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall'appellante,
resta a suo carico.
III. Intimazione:
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster