AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.1998.9
Data decisione, Autorità:
18.03.1998, CEF
Incarto n.
14.98.00009
Lugano
18 marzo 1998 /FA/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo nella causa
fallimentare dipendente dall'istanza 3 dicembre 1997 presentata da
contro
patr.
dall'avv. __________
sulla
quale istanza il Pretore del Distretto di Rivera con sentenza 12 gennaio 1998
ha così deciso:
“1. E' pronunciato il fallimento di __________, a far
tempo dal giorno __________, alle ore 14:30.
2./3./4. omissis”
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto 23 gennaio 1998
ne ha postulato l'annullamento;
richiamato
il decreto presidenziale 29/30 gennaio 1998 che ha accordato all'appello
effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto:
A. Con
istanza 3 dicembre 1997 __________ ha postulato il fallimento di __________
sulla base del precetto e della comminatoria di fallimento intimati a
__________ in rappresentanza del debitore rispettivamente il 27 maggio e 10
ottobre 1997. In data 9/10 dicembre il Pretore del Distretto di Riviera ha
citato le parti per l'8 gennaio 1998 ed ha poi decretato il fallimento di
__________, con pronunciato 12 gennaio 1998.
B. Con
tempestivo appello __________, già __________, ha chiesto l'annullamento del
citato decreto pretorile. A mente dell'appellante il decreto di fallimento
sarebbe nullo poiché riferito ad una ditta non più figurante a registro di
commercio. L'incarto dovrebbe quindi essere ritornato alla Pretura perché
proceda a riconvocare le parti. Siccome il nuovo amministratore unico non era a
conoscenza della vertenza sarebbero dati i presupposti della restituzione in
intero per inosservanza dei termini (art. 137 CPC) e pure della restituzione in
intero contro la sentenza (art. 346 CPC).
Considerato
in diritto
1.a) A
norma dell'art. 313 bis CPC, applicabile alla presente fattispecie ex art. 25
LALEF, un atto d'appello può essere respinto con breve motivazione ,prima della
notificazione, quando si riveli manifestamente infondato.
b) Ritenuto
che l'iscrizione della modifica della ditta e della sostituzione
dell'amministratore unico è avvenuta, come sostenuto dall'appellante, il 23
dicembre 1997, la precedente istanza di fallimento, così come la citazione,
sono da ritenere corrette dal profilo giuridico. Le restituzioni in intero
previste dal CPC presuppongono l'assenza di colpa da parte dell'istante. In casu
la presunta negligenza del precedente amministratore deve ovviamente essere
imputata alla società, che non può quindi avvalersi del citato istituto. Non vi
è quindi motivo per ricitare le parti ad una ulteriore udienza di discussione.
c) Unicamente
il decreto di fallimento indica una ragione sociale non più attuale. Il Pretore
non ha potuto prendere conoscenza del cambiamento intercorso pochi giorni
prima. Ciò non implica comunque la nullità del pronunciato, come preteso
dall'appellante, bensì unicamente la necessità di una sua rettifica. L'appello
va quindi respinto.
- L'unica
ipotesi sostenibile nel caso di specie, quella indicata nel cpv. 2 dell'art.
174 LEF, non sembra essere stata considerata dall'appellante, che non ha
provato l'avvenuto pagamento e nemmeno ha reso verosimile la propria
solvibilità.
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
171 e 174 LEF
pronuncia
- L’appello
23 gennaio 1998 di __________, è respinto.
1.1. Di
conseguenza è dichiarato il fallimento di __________, già __________, a far
tempo da
martedì
__________ alle ore 14.00.
-
Le
spese del presente giudizio con tassa di giustizia per complessivi fr. 100.--
sono poste a carico dell'appellante.
-
E'
ordinata la pubblicazione dei punti 1. e 1.1. del presente dispositivo sul FUSC
e sul FUC
-
Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster