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Numero d'incarto:
14.1998.8
Data decisione, Autorità:
17.04.1998, CEF
Incarto n.
14.98.00008
Lugano
17 aprile 1998
B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza 13 novembre 1997 presentata da
rappr.
dalla __________
contro
patr.
dall'avv. __________
sulla quale istanza la
Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 14 gennaio 1998 ha
così deciso:
“1. È pronunciato il
fallimento di __________, a far tempo da mercoledì 14 gennaio 1998 alle ore
14.00.
2./3./4. omissis”
Sentenza
tempestivamente dedotta in appello il 26 gennaio 1998 da __________ che ne postula
l’annullamento;
richiamato il decreto
presidenziale 29/30 gennaio 1998 che ha accordato all’appello effetto
sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 13
novembre 1997 la __________ ha chiesto il fallimento di __________ per Fr.
2’272.30 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza
di contraddittorio del 12 dicembre 1997 l’escusso non è comparso.
C. L’appellante
adduce di avere saldato il suo debito prima della declaratoria di fallimento,
producendo una lettera della __________, in cui quest’ultima conferma il
pagamento, avvenuto il 13 gennaio 1998, dell’importo posto in esecuzione oltre
alle spese (doc. B).
Considerato
in diritto: 1. Giusta l'art. 172 n. 3
LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con
documenti che il debito, compreso gli interessi e le spese, è stato estinto.
Per
l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere
deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla
notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono
verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
-
L’appellante
adduce per la prima volta in sede d’appello, di aver saldato il suo debito
prima della declaratoria di fallimento. A sostegno del suo assunto
liberatorio ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub C. Questo
documento costituisce prova sufficiente dell’avvenuto pagamento ante
declaratoria di decozione: il fallimento va quindi annullato ex art. 174 cpv. 1
LEF.
-
La
tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante, siccome non comparso
avanti al primo giudice, in ambo le sedi (art. 49 OTLEF).
Non
si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le
spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 171,
172 e 174 LEF
pronuncia: I. L’appello 26 gennaio
1998 di __________, è accolto e di conseguenza il giudizio di prima sede è così
riformato:
“1. La dichiarazione di fallimento 14 gennaio 1998 pronunciata
dalla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. FA.97.01095, nei
confronti di __________, è annullata.
-
La tassa di giustizia di prima
sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico di __________.
-
Le spese dell’Ufficio dei
fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della
__________.”
II. La
tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata
dall’appellante, resta a suo carico.
III. Intimazione:
– __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente: La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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