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Numero d'incarto:
14.1998.74
Data decisione, Autorità:
28.08.1998, CEF
Incarto n.
14.98.00074
Lugano
28 agosto 1998/FC/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sull'istanza di delibazione ("istanza
di riconoscimento di decisione di altri tribunali svizzeri") 21 luglio
1998 presentata da
patr. dall'avv. __________
in
materia di iscrizione nel registro fondiario della menzione della concessione
della moratoria concordataria a
__________ patr.
dall'avv. __________
ritenuto
in
fatto:
A. Con
pronunciato 13 gennaio 1998 il __________ nel Cantone __________, quale
Autorità giudiziaria inferiore dei concordati, ha concesso a __________ una
moratoria concordataria di sei mesi, proibendo al debitore di disporre, senza
il consenso del Commissario, per quanto qui di rilievo, di due fondi siti a
__________ e a __________ con contestuale ordine di annotare nel registro
fondiario la restrizione della facoltà di disporre ex art. 960 cpv. 1 n. 2 CC
(cfr. dispositivo n. 4).
La
sentenza, cresciuta in giudicato il 3 febbraio 1998, è stata comunicata nel
dispositivo anche all'Ufficio esecuzione di Lugano, all'Ufficio dei registri di
Lugano e alla Cancelleria municipale di __________
B. Con
"avviso di rigetto di una richiesta" il 3 febbraio 1998 l'Ufficiale
del registro fondiario di Lugano ha retrocesso al __________ la richiesta di
iscrizione di menzione, atteso che "le sentenze pronunciate in un altro
Cantone ottengono esecuzione nel Cantone Ticino previo giudizio di delibazione
da parte del tribunale d'appello (art. 510 CPC)".
C. Il
Commissario ha incaricato l'avv. __________ di richiedere l'iscrizione della
menzione ex art. 296 LEF. Con istanza di delibazione 21 luglio 1998 è infine
stata chiesta la declaratoria di riconoscimento ed esecutività nel Cantone
Ticino dell'ordine di iscrizione della menzione nel registro fondiario della
concessione della moratoria, riferito ai fondi n. __________ RFP di __________
e n. __________ RFD di __________
Considerando
in
diritto:
- L'art.
296 LEF stabilisce che la concessione della moratoria concordataria è
pubblicata e comunicata senza indugio:
a) all'ufficio dei fallimenti
b) al registro fondiario, dove è iscritta come menzione (art. 296 secondo
periodo LEF).
Le
restrizioni della facoltà di disporre possono essere annotate per singoli fondi
in virtù di un ordine dell'autorità a garanzia di pretese esecutive (art. 960
cpv. 1 n. 1 CC), atteso che rientra tra le menzioni nel registro fondiario da
attuare in base a una comunicazione del giudice anche la concessione della
moratoria concordataria (art. 80 cpv. 9 RRF [RS 211.432.1]). Sugli effetti
della menzione, cfr. Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-
und Konkursrechts, 6. ediz., Berna 1997, § 54 n. 28, p. 451; Jörg Schmid,
Sachenrecht, Zurigo 1997, p. 96 s., n. 493 e 495; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite
pour dettes, faillite et concordat, 3. ediz., Losanna 1993, p. 434; Paul-Henri Steinauer,
Les droits réels, vol. I, 2. ediz., Berna 1990, p. 228 s., n. 839 s.).
- Il
diritto esecutivo federale si attua anche facendo ricorso diretto ad altre
autorità oltre agli organi tipici (ufficio d'esecuzione e ufficio dei
fallimenti) e a quelli atipici (amministrazione fallimentare speciale, prima
assemblea dei creditori nel fallimento, seconda assemblea dei creditori nel
fallimento, assemblea dei creditori nel concordato nella procedura di
fallimento, commissario del concordato, delegazione dei creditori nel
concordato con abbandono dell'attivo e liquidatore nel concordato con abbandono
dell'attivo). Si tratta di organi ausiliari che, pur non partecipando in senso
proprio all'esecuzione forzata, hanno l'obbligo di collaborare quando se ne
realizzano i presupposti. Tra gli organi ausiliari vi sono anche:
a) gli uffici del registro fondiario (ad esempio quando occorra menzionare
la concessione della moratoria concordataria, art. 296 LEF; cfr. Amonn/Gasser,
op. cit., § 4 n. 78, p. 29);
b) gli uffici del registro di commercio;
c) i funzionari postali e comunali (per comunicazioni e notificazioni);
d) gli organi di polizia cantonale e comunale;
e) gli stabilimenti di deposito ex art. 24 LEF e 29 LALEF.
- Per
il principio di celerità che informa il diritto esecutivo federale e avuto
riguardo alla competenza federale esclusiva in materia di legislazione sulla
procedura esecutiva per debiti e sui fallimenti (art. 64 cpv. 1 Cost.), non può
darsi normativa cantonale di delibazione in sede di attuazione della LEF. Nello
stesso senso va peraltro il diritto processuale civile cantonale che all'art.
510 CPC non interferisce nella sfera del diritto esecutivo federale, ma si limita
a disciplinare il riconoscimento delle sentenze civili di tribunali
confederati, per i quali impone un giudizio di delibazione che de lege ferenda
sarebbe forse opportuno ripensare (cfr., in senso convergente, Giorgio A. Bernasconi,
Delibazione di provvedimenti cautelari ordinati da giudici di altri Cantoni:
sulla procedura applicabile e su sentenze recenti del Tribunale di appello, in:
Il Ticino e il diritto, Collana blu CFPG vol. 2, Lugano 1997, p. 42-44).
Orbene, per l'art. 61 Cost. sono sentenze civili quelle che risolvono una
disputa di diritto civile (cfr. Blaise Knapp, Commentaire de la Constitution fédérale
de la Confédération suisse, n. 41 ad art. 61), tra cui non rientra in tutta
evidenza il giudizio di diritto esecutivo federale di concessione della
moratoria concordataria, con contestuale ordine di iscrizione diretto ad opera
del giudice del concordato della menzione nel registro fondiario ex art. 296
LEF.
Ne
consegue l'irricevibilità dell'istanza di delibazione.
Richiamati
in particolare gli art. 296 LEF, 960 cpv. 1 n. 1 CC, 80 cpv. 9 RRF e 510 CPC
pronuncia
-
L'istanza
di delibazione 21 luglio 1998 dell'avv. __________, Commissario del __________,
nella procedura di moratoria concordataria riferita a __________, è
irricevibile.
-
La
tassa di giustizia in fr. 250.--, da anticipare dall'istante, è a carico di
__________.
-
Intimazione: __________
Comunicazione: __________
Ufficio
dei registri di Lugano, Lugano.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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