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Numero d'incarto:
14.1998.73
Data decisione, Autorità:
25.08.1998, CEF
Incarto n.
14.98.00073
Lugano
25 agosto 1998
B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza 11 giugno 1998 presentata da
contro
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di
Lugano, Sezione 5, con sentenza 14 luglio 1998 ha così pronunciato:
“1. È
pronunciato il fallimento della __________ a, a far tempo da Martedì 14 luglio
1998, alle ore 14.00.
2./3./4.
omissis”
Sentenza
tempestivamente dedotta in appello il 17 luglio 1998 __________ che ne postula
l’annullamento;
richiamato
il decreto presidenziale 21/22 luglio 1998 che ha accordato all’appello effetto
sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 11 giugno
1998 la __________ ha chiesto il fallimento di __________ per Fr. 495.45 oltre
accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza
di contraddittorio del 1. luglio 1998 l’escussa non è comparsa.
C. L’appellante
adduce di avere saldato il suo debito prima della declaratoria di fallimento,
producendo una lettera 16 luglio 1998 della creditrice in cui quest’ultima
conferma che il pagamento è stato effettuato il 1. luglio 1998 (doc. A).
D. La creditrice non ha
formulato osservazioni.
Considerato
in diritto: 1. Giusta l'art. 172 n.
3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con
documenti che il debito, compreso gli interessi e le spese, è stato estinto.
Per
l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere
deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla
notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono
verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
-
L’appellante
adduce per la prima volta in sede d’appello, di aver saldato il suo debito
prima della declaratoria di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio
ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub C. Questo documento
costituisce prova sufficiente dell’avvenuto pagamento ante declaratoria di
decozione: il fallimento va quindi annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.
-
La
tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante, non essendo comparsa
avanti al primo giudice, in ambo le sedi (art. 49 OTLEF).
Non
si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le
spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 171,
172 e 174 LEF
pronuncia: I. L’appello
17 luglio 1998 __________, è accolto e di conseguenza il giudizio di prima sede
è così riformato:
“1. La
dichiarazione di fallimento 14 luglio 1998 pronunciata dalla Pretore del
Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. FA.__________ nei confronti di __________,
è annullata.
-
La
tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta
a carico di __________
-
Le
spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono
poste a carico di __________
II. La
tassa di giustizia di Fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata
dall’appellante, resta a suo carico.
III. Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
Presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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