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Numero d'incarto:
14.1998.68
Data decisione, Autorità:
13.08.1998, CEF
Incarto n.
14.98.00068
Lugano
13 agosto 1998
/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo nella causa
fallimentare dipendente dall’istanza 14 maggio 1998 presentata da
contro
sulla
quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 22
giugno 1998 ha così pronunciato:
“1. È
pronunciato il fallimento della __________, a far tempo da lunedì 22 giugno
1998, alle ore 14.00.
2./3./4.
omissis”
Sentenza
tempestivamente dedotta in appello il 2 luglio 1998 dala __________ che ne
postula l’annullamento;
richiamato
il decreto presidenziale 3/8 luglio 1998 che ha accordato all’appello effetto
sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto: A. Con
istanza 14 maggio 1998 la __________ ha chiesto il fallimento della __________
per Fr. 414.80 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza
di contraddittorio del 10 giugno 1998 l’escussa non è comparsa.
C. L’appellante
adduce di avere saldato il suo debito prima della declaratoria di fallimento,
producendo una ricevuta 22 giugno 1998 dalla creditrice in cui quest’ultima
conferma l’avvenuto pagamento a saldo dell’importo dovuto oltre alle spese
d’esecuzione e d’incasso (doc. 1).
Considerato
in diritto: 1. Giusta
l'art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore
provi con documenti che il debito, compreso gli interessi e le spese, è stato
estinto.
Per
l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere
deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla
notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono
verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
-
L’appellante
adduce per la prima volta in sede d’appello, di aver saldato il suo debito
prima della declaratoria di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio
ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub C. Questo documento
costituisce prova sufficiente dell’avvenuto pagamento ante declaratoria di
decozione: il fallimento va quindi annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.
-
La
tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante, non essendo comparsa
avanti al primo giudice, in ambo le sedi (art. 49 OTLEF).
Non
si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le
spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 171,
172 e 174 LEF
pronuncia: I. L’appello
2 luglio 1998 della __________, è accolto e di conseguenza il giudizio di prima
sede è così riformato:
“1. La
dichiarazione di fallimento 22 giugno 1998 pronunciata dalla Pretore del
Distretto d Lugano, Sezione 5, inc. __________, nei confronti della
__________, è annullata.
-
La
tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è
posta a carico della __________.
-
Le
spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono
poste a carico della __________.”
II. La
tassa di giustizia di Fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata
dall’appellante, resta a suo carico.
III. Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
Presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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