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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.1998.61
Data decisione, Autorità:
28.07.1998, CEF
Incarto n.
14.98.00061
Lugano
28 luglio 1998
B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Zali, assente)
segretario:
Baur
Martinelli
statuendo
sulla procedura fallimentare in via cambiaria dipendente dall’istanza 8 aprile
1998 presentata da
contro
sulla
quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 4
giugno 1998 ha così deciso:
“1. E` pronunciato il
fallimento della ____________________a far tempo da giovedì 4 giugno 1998 alle
ore 14.00.
2.,
3., 4. omissis.”
Contro
questa decisione si è aggravata la __________ con atto di appello 17 giugno
1998 chiedendo l’annullamento del fallimento;
rilevato
che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
ritenuto
in fatto e considerando in diritto
-
che
con pronunciato 4 giugno 1998 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha
decretato il fallimento cambiario della __________
-
che
con atto 17 giugno 1998 la __________ ha chiesto l’annullamento del fallimento
rilevando di avere raggiunto un accordo con la creditrice e producendo una
lettera della __________ datata 17 giugno 1998 (doc. 3) in merito;
-
che
è principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che, in materia di
esecuzione cambiaria, la decisione con cui il giudice accorda o rifiuta il
fallimento non è suscettibile di ricorso all’autorità giudiziaria superiore,
non permettendo l’art. 189 cpv. 2 LEF di applicare l’art. 174 LEF trattandosi
di silenzio qualificato (cfr. CEF 4 luglio 1995 in re B.B. c. A.L. N. SA, 24
settembre 1990 in re T.I. SA c. C. SA, 10 ottobre 1989 in re H.P.K. c. A. SA
cons. 1 e 14 luglio 1987 in re B.P. SA c. A.I.E. SA cons. 1; TF (CEF) 11 marzo
1985 in re C. c. P. SA in Rep
1986 p. 33; CEF 14 maggio 1982 in re P. SA c. B. in Rep 1983 p. 141; Amonn
/ Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna
1997, § 38 n. 42 p. 302; Pierre Robert Gilliéron,
Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993; Antoine Favre, Droits des poursuites, Friborgo,
1974 p. 282;
-
che
la soluzione del legislatore va condivisa poichè si innesta sul principio di
celerità che caratterizza l’istituto dell’esecuzione cambiaria, atteso che
l’escusso può far valere i suoi diritti con l’opposizione al PE e ritenuto che
il giudizio di primo grado in materia di rigetto è impugnabile. Contro la
declaratoria di fallimento non è dato pertanto un rimedio ordinario di diritto,
ma unicamente il ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale (Amonn/Gasser, op. cit. § 38 n. 43 p.
302);
-
che
pertanto l’appello 17 giugno 1998 della __________ va dichiarato irricevibile siccome
formalmente improponibile;
-
che
la fallita è rinviata, se del caso, all’istituto della rivocazione del
fallimento ex art. 195 LEF, proponibile al Pretore nel periodo intercorrente
tra la scadenza dei termini per le insinuazioni dei crediti e la declaratoria
di chiusura del fallimento (art. 195 cpv. 2 LEF) nell’ipotesi in cui la fallita
provi che tutti i debiti sono stati estinti (art. 195 cpv. 1 n. 1 LEF), oppure
ove produca una dichiarazione scritta di tutti i creditori con cui ritirano le
loro insinuazioni (art. 195 cpv. 1 n. 2 LEF) o quando sia intervenuto un
concordato (art. 195 cpv. 1 n. 3 LEF), ritenuto che in caso di revoca del
fallimento, la qui appellante sarà reintegrata nella libera disposizione del
suo patrimonio;
-
che
la tassa di giustizia va posta a carico della ricorrente (art. 52 e 61 cpv. 1
OTLEF), mentre non si assegnano indennità alla controparte non avendo
presentato osservazioni;
-
che
essendo stato concesso effetto sospensivo parziale, si impone la pronuncia del
fallimento, prescindendo dal rinvio al primo giudice per ragioni di ovvia
opportunità;
per i quali motivi,
richiamati gli art. 188 e 189 LEF
pronuncia 1. L’appello
17 giugno 1998 della ____________________è irricevibile.
1.1. Di
conseguenza è dichiarato il fallimento della __________ a far tempo da
mercoledì
5 agosto 1998 alle ore 14.00.
-
La
tassa di giustizia di Fr. 120.--, è a carico della __________
-
E'
ordinata la pubblicazione dei punti 1. e 1.1. del presente dispositivo sul FUC
e FUSC.
-
Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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