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Numero d'incarto:
14.1998.55
Data decisione, Autorità:
21.08.1998, CEF
Incarto n.
14.98.00055
Lugano
21 agosto 1998
B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
nella causa a procedura sommaria appellabile (esecuzione cambiaria) dipendente
dall’opposizione interposta da
al PE cambiario n.
__________ del 31 marzo/30 aprile 1998 dell’UEF di Locarno emesso ad istanza
di
__________;
opposizione
sottoposta, giusta l’art. 181 LEF, con atto 8 maggio 1998 dell’UEF di Locarno
al giudizio della Pretura di Locarno-Città;
sulla quale
opposizione il Pretore di Locarno-Città con sentenza 19 maggio 1998 ha
così deciso:
“1. L’istanza
è parzialmente accolta: l’opposizione interposta dal convenuto al precetto
esecutivo cambiario no__________dell’Ufficio esecuzione e fallimenti, Locarno,
è respinta in via provvisoria per Fr. 261’304.95 oltre interessi al 5% dal 23
maggio 1997, Fr. 482.45 di spese di protesto e Fr. 200.-- di spese esecutive.
- Le spese e la tassa di giustizia per complessivi Fr. 350.-- da
anticipare dalla parte istante, sono a carico della parte convenuta, la quale
rifonderà a controparte Fr. 500.-- di indennità.”
Preso atto che l’appellante ha chiesto
l’assistenza giudiziaria;
considerato che la parte appellata non
ha presentato osservazioni;
rilevato che con decreto presidenziale
29 maggio/2 giugno 1998 l’istanza per effetto
sospensivo è stata dichiarata
irricevibile;
ritenuto
in fatto:
A. Il
19 agosto 1994 la __________ ha emesso un vaglia cambiario all’ordine della
, per l’importo di Fr. 261’304.95 (doc. B). Il vaglia cambiario è
stato avallato dall’. Il titolo cambiario protestato per mancato
pagamento il 27 maggio 1997, è stato messo in esecuzione cambiaria contro
l’avallante __________ per l’importo di Fr. 261’304.95 oltre interessi al 5%
dal 10 marzo 1995 e Fr. 1’684.75 per spese di protesto.
Avendo
l’escusso interposto tempestiva opposizione, l’UEF di Locarno l’ha sottoposta
al giudizio del Pretore di Locarno-Città ai sensi dell’art. 181 LEF.
B. Con
ordinanza 8 maggio 1998 il Pretore di Locarno-Città ha citato le parti per il
contraddittorio fissato per il 18 maggio 1998 alle ore 11.00.
C. All’udienza
di contraddittorio le parti non sono comparse.
D. Con
sentenza 19 maggio 1998 il Pretore di Locarno-Città non ha ammesso
l’opposizione, argomentando che l’istanza si fonda sul vaglia cambiario doc. B,
sottoscritto per avallo __________ e che non emerge motivo alcuno ex art. 182
LEF. Gli interessi sono stati riconosciuti ex art. 1045 cpv. 1 cifra 2 CO solo
dalla scadenza del vaglia, ossia dal 23 maggio 1997.
E. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l’escusso sostenendo di
aver pagato le rate leasing per un importo di ca. Fr. 100’000.--. Egli ha poi
rilevato di avere ritirato la citazione per l’udienza di contraddittorio del 18
maggio 1998 unicamente il giorno 20 maggio 1998 alle ore 15.00 unitamente alla
sentenza emessa il 19 maggio 1998.
F. La
parte appellata non ha presentato osservazioni.
Considerato
in diritto:
a) Per
l’art. 326 lett. a CPC la parte appellante può chiedere l’annullamento della
sentenza e il rinvio della causa al Pretore per un nuovo giudizio se in suo
pregiudizio siano stati fatti degli atti nulli (art. da 142 a 146 CPC).
b) Per
l’art. 142 cpv. 1 lett. b CPC si ha nullità dell’atto procedurale se la parte
contro la quale l’atto è diretto non è stata messa in condizione di rispondere,
ritenuto che per il cpv. 2 siffatta nullità deve essere rilevata d’ufficio.
c) La
citata norma procedurale di diritto cantonale altro non è se non la
realizzazione del diritto di essere sentito dedotta dall’art. 4 Cost.
E`
principio giurisprudenziale indiscusso (cfr. DTF 96 I 188 cons. 2b, 94 I 109
cons. 5 e 92 I 264; CEF 27 novembre 1990 in re W.P.V.A. c. G. SA cons. 1 e 2
aprile 1987 in re B. c. I.L. cons. 3) che tale diritto è di natura
essenzialmente formale: di conseguenza la sua violazione determina
l’annullamento della decisione impugnata, a meno che l’appellante, che non è
stato sentito avanti il primo giudice, abbia avuto la possibilità di esprimersi
in seconda sede e che l’autorità d’appello non sia limitata nel suo potere di
cognizione (cfr. DTF 96 I 188, 94 I 108 cons. 3, 93 I 656, 87 I 340 e 76 I 47).
d) Per
l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC in sede di appello è esclusa la facoltà di
addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni: __________ è quindi preclusa la
possibilità di far valere i propri mezzi di difesa, salvo ovviamente quelli su
aspetti formali come al cons. 2.
a) L’escusso
ha sostenuto di avere ricevuto la citazione all’udienza di contraddittorio solo
il 20 maggio 1998 unitamente alla sentenza 19 maggio 1998. Dalla ricerca
postale 3 luglio 1998 risulta che l’invio raccomandato n. 393, spedito l’8
maggio 1998, contenente la citazione all’udienza di contraddittorio fissata per
il 18 maggio 1998, è stato consegnato all’appellante effettivamente solo il 20
maggio 1998.
b)
Ne consegue la declaratoria di nullità del pronunciato pretorile 19 maggio 1998
per violazione del diritto di essere sentito.
c) L’incarto
è retrocesso al Pretore perché proceda ad un nuovo giudizio, previa udienza di
contraddittorio ritualmente citata.
- Per
le peculiarità del caso si prescinde dal prelevare la tassa di giustizia (art.
61 cpv. 1 OTLEF) e dall’assegnare indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF), in mancanza
di petitum in tal senso e d’altro canto nulla potendosi imputare alla
creditrice. La richiesta dell’appellante di concessione dell’assistenza
giudiziaria va respinta perché può essere concessa nel caso di specie solo come
gratuito patrocinio e l'appellante non risulta essere patrocinato.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 142 cpv. 1 lett. b
e 326 lett. a CPC
pronuncia: 1. L’appellazione
25 maggio 1998 dell’ing. __________, è accolta.
1.1. Di
conseguenza è annullata la sentenza 19 maggio 1998 del Pretore di Locarno-Città.
1.2. L’incarto
è retrocesso al primo giudice perché proceda ad un nuovo giudizio previa
udienza di contraddittorio.
-
La
richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.
-
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità.
-
Intimazione
a:
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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