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Numero d'incarto:
14.1998.51
Data decisione, Autorità:
28.07.1998, CEF
Incarto n.
14.98.00051
Lugano
28 luglio 1998
B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Zali, assente)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza 17 marzo 1998 presentata da
patr.
dallo Studio legale __________
contro
patr.
dallo Studio legale __________
sulla
quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 7
maggio 1998 ha così deciso:
“1. È
pronunciato il fallimento di __________ o, a far tempo dal giovedì 7 maggio
1998 alle ore 14.00.
2./3./4. omissis.”
Sentenza
tempestivamente dedotta in appello da __________ che con atto 15 maggio 1998 ne
postula l’annullamento;
rilevato
che con decreto presidenziale 19/20 maggio 1998 all’appello è stato concesso effetto
sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto: A. Con
istanza 17 marzo 1998 la __________ ha chiesto il fallimento di __________ per
Fr. 16’848.-- oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza
di contraddittorio del 22 aprile 1998 l’escusso non è comparso.
C. L’appellante
sostiene di avere concordato con la creditrice, dopo la dichiarazione di
fallimento, il pagamento rateale del debito. In seguito a questo accordo la
__________ con scritto 15 maggio 1998 ha ritirato la domanda di fallimento (doc.
B). In merito alla sua solvibilità l’appellante ha prodotto due precetti
esecutivi spiccati contro suoi debitori e 4 fatture ancora scoperte (doc. C),
così come un estratto bancario concernente la sua liquidità (doc. D)
Considerato
in
diritto: 1. a) Ex art. 174 cpv. 2 n. 3 LEF
l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento
se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e
prova per mezzo di documenti che nel frattempo il creditore ha ritirato la
domanda di fallimento.
L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte nova”), solo se
risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I
nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte
dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza
senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere
determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto
nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore
di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti
trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un
periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può
emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento
in esame. Anche il fatto di non esser in grado di pagare modesti importi indica
insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di
riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti
bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore
sono insufficienti. Dal debitore viene inoltre pretesa la produzione, già con
l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della
solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto
sospensivo (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts,
Berna 1997, § 37 n. 58 p. 294, § 38 n. 14 p. 305; Jürgen Bronimann, Novenrecht und
Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG,
p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht- und Rechtsdurchsetzung, Zurigo
1994).
b) In
casu l’appellante ha prodotto una dichiarazione 15 maggio 1998 del
rappresentante legale della creditrice, con cui è stato ritirata la domanda di
fallimento (doc. B).
Essendo
il ritiro della domanda di fallimento avvenuto dopo la dichiarazione di
fallimento 7 maggio 1998 trattasi di un fatto nuovo in senso proprio, per cui
il debitore deve rendere verosimile la sua solvibilità.
Le
domande di esecuzione prodotte dall’appellante così come le diverse fatture
non costituiscono tuttavia riscontri oggettivi atti a rendere verosimile
l’attuale situazione finanziaria dell’appellante, atteso che le due domande di
esecuzione non attestano in alcun modo che gli importi ivi richiesti
costituiscono crediti effettivi e sollecitamente monetizzabili dell’appellante
e che le fatture emesse dal debitore non recano alcuna firma dai loro
destinatari quale riconoscimento dei loro debiti.
D’altro
canto l’estratto della posizione globale dell’appellante in franchi svizzeri
per il 18 maggio 1998 (doc. D) appare, così come formulato, privo di riscontri
affidabili. In particolare esso reca unicamente il timbro ”__________ ” e
nessuna firma, mentre affinché tale estratto raggiunga il grado richiesto dall’art.
174 cpv. 2 LEF, occorre che la situazione al momento della dichiarazione di
fallimento sia allestita e firmata dalla banca. __________ non ha d’altronde
prodotto con l’atto di appello un estratto risp. una dichiarazione dell’Ufficio
di esecuzione concernente l’esistenza risp. l’inesistenza di esecuzioni a suo
carico, atti a dimostrare che non vi sono esecuzioni in corso giunte allo
stadio del pignoramento o della comminatoria di fallimento.
Abbondanzialmente
si osserva che l’appellante deve rendere verosimile la sua solvibilità e che
non è sufficiente rendere verosimile che non vi sia manifesta insolvenza.
- L’appello
di __________ va quindi respinto.
Di
conseguenza ne va dichiarato il fallimento.
Non
si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art.
171, 172 e 174 LEF
pronuncia: 1. L’appello
15 maggio 1998 di __________, è respinto.
1.1 Di
conseguenza è dichiarato il fallimento di __________, a far tempo da
mercoledì 5
agosto 1998, alle ore 14.00
-
La
tassa di giustizia di Fr. 120.--, già anticipata da __________, resta a suo
carico.
-
E`
ordinata la pubblicazione dei punti 1. e 1.1. del presente dispositivo sul FUC
e sul FUSC.
-
Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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