Bankruptcy annulled after debt paid before first-instance ruling

14.1998.45Other CourtJun 24, 1998Modified

Summary

A creditor sought the debtor's bankruptcy for CHF 2,270. The first-instance court declared bankruptcy, but the debtor appealed and produced a creditor letter confirming that the execution had been paid. The appellate court held that payment made before the first-instance judgment could be considered on appeal under Art. 174 SchKG and that the uncontested proof of payment required annulment of the bankruptcy. The debtor nonetheless bore the court fees and bankruptcy office costs, and no compensation was awarded.

Regest

Art. 172 n. 3, Art. 174 cpv. 1 LEF; bankruptcy is to be refused or annulled when the debtor proves by documents that the debt, including interest and costs, has been extinguished. On appeal against a bankruptcy judgment, facts existing before the first-instance decision may be invoked; if the creditor's confirmation of payment is uncontested, the bankruptcy must be set aside. Costs may still be imposed on the debtor under the applicable fee rules when the debtor did not appear below and the appeal succeeds only because prior payment is shown.

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 14.1998.45

Data decisione, Autorità: 24.06.1998, CEF

Incarto n. 14.98.00045

Lugano 24 giugno 1998 B/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa fallimentare diepndente dall’istanza 24 febbraio 1998 presentata da


contro


sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 20 aprile 1998 ha così pronunciato:

“1. È pronunciato il fallimento di __________, a far tempo da lunedì __________, alle ore 16.00.

2./3./4. omissis”

Sentenza tempestivamente dedotta in appello il 27 aprile 1998 da __________ che ne postula l’annullamento;

richiamato il decreto presidenziale 29 aprile/5 maggio 1998 che ha accordato all’appello effetto sospensivo parziale;

ritenuto

in fatto: A. Con istanza 24 febbraio 1998 la __________ ha chiesto il fallimento di __________ per Fr. 2’270.-- oltre accessori e dedotti eventuali acconti.

B. All’udienza di contraddittorio del 18 marzo 1998 l’escusso non è comparso.

C. L’appellante adduce di avere saldato il suo debito prima della declaratoria di fallimento, producendo una lettera 22 aprile 1998 della creditrice in cui quest’ultima conferma che l’esecuzione in esame è stata saldata (doc. B).

D. La creditrice non ha formulato osservazioni.

Considerato

in diritto: 1. Giusta l'art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con documenti che il debito, compreso gli interessi e le spese, è stato estinto.

Per l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.

  1. L’appellante ha sostenuto per la prima volta in sede d’appello, e le sue allegazioni sono rimaste incontestate, di aver saldato il suo debito prima della declaratoria di fallimento, producendo la citata dichiarazione della creditrice, che ha confermato il saldo dell’esecuzione in esame. Di conseguenza il fallimento va annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.

  2. La tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante, non essendo comparsa avanti al primo giudice, in ambo le sedi (art. 49 OTLEF).

Non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).

Le spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 171, 172 e 174 LEF

pronuncia: I. L’appello 27 aprile 1998 di __________, è accolto e di conseguenza il giudizio di prima sede è così riformato:

“1. La dichiarazione di fallimento __________pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. __________, nei confronti di __________, è annullata.

  1. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico di __________.

  2. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di __________.”

II. La tassa di giustizia di Fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall’appellante, resta a suo carico.

III. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il Presidente: La segretaria:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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