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Numero d'incarto:
14.1998.41
Data decisione, Autorità:
22.05.1998, CEF
Incarto n.
14.98.00041
Lugano
22 maggio 1998
B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 2 marzo 1998 da
patr.
dall'avv. __________
contro
tendente
ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n.
__________ del 16/17 febbraio 1998 dell’UE di Lugano;
sulla
quale istanza la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione 5, con sentenza 3 aprile 1998 ha così deciso:
“1. L’istanza
è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo in
esame è respinta in via definitiva.
- La
tassa di giustizia in Fr. 180.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a
carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere a controparte Fr.
300.-- a titolo di indennità”.
Sentenza dedotta in appello dall’escusso
con atto 9 aprile 1998;
ritenuto in fatto e considerando in
diritto
-
che
con sentenza 3 aprile 1998 la Segretaria assessore della Pretura di Lugano,
Sezione 5, ha accolto l’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione
presentata da __________
-
che
con atto 9 aprile 1998 __________ si é aggravato contro il pronunciato
pretorile con il seguente atto:
“Concerne:
incarto no. __________
Spett.
Ufficio,
vi
mando il verbale di udienza che ho ricevuto.
In
allegato troverete tutta la mia documentazione.
Faccio
presente che nel minimo di esistenza che mi è stato fissato di Fr. 3’022.-- non
sono calcolate le tasse complessive di Fr. 230.-- mensili.
Io
invece ricevo mensilmente Fr. 1’687.-- dall’AI, poi Fr. 846.-- dalla __________
assicurazioni e Fr. 400.-- da mio figlio invalido come contributo, per un
totale di Fr. 2’933.--.
Chiedo
al giudice competente della sezione 6 di rifare i conti per non pagare i
contributi alla ex moglie per il motivo che non ne ho.”
- che
forma e contenuto dell’appello sono disciplinati all’art. 309 CPC che al cpv. 2
elenca, tra l’altro, sub:
e) le
domande d’appello;
f) i
motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda l’appello;
-
che
l’atto di appello manca manifestamente e irrimediabilmente delle formalità di
cui all’art. 309 cpv. 2 lett. e) e f) CPC;
-
che
per l’art. 309 cpv. 5 CPC la mancanza delle pregresse formalità trae seco la
declaratoria di nullità dell’appello;
-
che
con l’atto di appello l’escusso indica unicamente il numero dell’incarto
pretorile, mentre nella motivazione non fa alcun riferimento alla sentenza di
rigetto definitivo dell’opposizione, solleva bensì contestazioni in merito alla
procedura di divorzio, che non possono costituire oggetto della presente
procedura;
-
che
ne consegue per espressa disposizione di legge, la nullità dell’atto 9 aprile
1998 (cfr. CEF 23 settembre 1996 in re I.T. SA c. A.P.; 4 luglio 1989 in re
V.R. c. H.S., 14 novembre 1988 in re U. c. S.M., 19 maggio 1980 in Rep 1981 p.
411 e 17 marzo 1977 in Rep 1978 p. 369; II CC 3 ottobre 1988 in re A. c. B., 15
aprile 1988 in re C. & G. c. L., 26 agosto 1982 in Rep 1984 p. 167; I CC
12 gennaio 1984 in Rep 1985 p. 93);
-
che
l’esito dell’appello permette di prescindere dalla notifica dell’atto di
appello alla controparte per le osservazioni (cfr. art. 313 bis CPC,
applicabile anche alla CEF);
per i quali motivi,
richiamati i disposti citati, in
particolare l’art. 309 CPC
pronuncia
-
L’appello
9 aprile 1998 di __________, è dichiarato nullo.
-
La
tassa di giustizia di Fr. 135.-- è a carico di __________
-
Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, Sezione 5
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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