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Numero d'incarto:
14.1998.36
Data decisione, Autorità:
29.07.1998, CEF
Incarto n.
14.98.00036
Lugano
29 luglio 1998
B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Zali assente)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 30 gennaio
1998 da
__________ patr. dall'avv. __________
contro
patr.
dall'avv. __________
tendente ad ottenere il
rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n__________ del 19
gennaio 1998 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza la
Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, con sentenza 13 marzo 1998
ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta
e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è
respinta in via provvisoria.
- La tassa di giustizia in fr. 300.--,
da anticipare dalla parte istante, rimane a suo carico, con l’obbligo di
rifondere alla controparte Fr. 1’400.-- a titolo di indennità.”
Sentenza dedotta
tempestivamente in appello dall’escusso, che con atto 26 marzo 1998 ha
postulato la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;
con osservazioni 30 aprile
1998 la parte appellata ha comunicato di avere lo stesso giorno ritirato
l’esecuzione n. __________dell’UE di Lugano, producendo copia del ritiro;
ritenuto come in seguito al
ritiro dell’esecuzione in esame da parte della procedente, la procedura di
appello è divenuta priva d’oggetto, per cui va stralciata dai ruoli;
preso atto che per
principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva d’oggetto una
procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF
113 III 110 cons. 3a), eccezione fatta nell’evenienza in cui le parti ne
concordino un diverso riparto;
rilevato che un tale
riparto non è stato concordato dalle parti, per cui la tassa di giustizia di
Fr. 450.-- e l'indennità fissata in Fr. 1'400.--, in considerazione del valore
litigioso di Fr. 121'000.-- oltre interessi, vanno caricate alla parte
appellata
pronuncia
-
L’appello
26 marzo 1998 __________ è stralciato dai ruoli nel senso dei considerandi.
-
La
tassa di giustizia di fr. 450.--, già anticipata __________, è posta a carico
della __________ la quale rifonderà __________ fr. 1’400.-- a titolo di
indennità.
-
Intimazione:
avv. __________
avv. __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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