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Numero d'incarto:
14.1998.14
Data decisione, Autorità:
04.12.1998, CEF
Incarto n.
14.98.00014
Lugano
4 dicembre 1998
B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini, Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 22 settembre
1997 da
contro
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n.
__________ del 8/16 settembre 1997 dell’UEF di Locarno;
sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Locarno-Città
con sentenza
23 gennaio 1998 ha così deciso:
“1. L’istanza è respinta.
- Le
spese e la tassa di giudizio per complessivi fr. 220.--, sono poste a carico
dell’istante, la quale rifonderà al convenuto fr. 300.-- a titolo di indennitâ.”
Sentenza tempestivamente
dedotta in appello dalla procedente che con atto 4 febbraio 1998 ha chiesto
l’accoglimento dell’istanza;
con osservazioni 16 marzo
1998 la parte appellata si è opposto al gravame, con protesta di spese e
ripetibili;
ritenuto
in fatto
A. Con
PE n. __________ dell’8/16 settembre 1997 dell’UEF di Locarno la __________ ha
escusso __________ per l’incasso di fr. 23’333.-- oltre interessi al 6% dal 14
ottobre 1993, indicando quale titolo di credito: “Fattura no. __________ del
8.10.92 (dedotto acconti).
Interposta
tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio al Pretore.
B. La
procedente fonda la sua pretesa su un contratto di appalto stipulato nel 1991
tra la procedente e , __________ e __________ quali committenti in
merito alle opere da elettricista che la __________ doveva eseguire nell’ambito
dell’edificazione di sei case d’abitazione presso la “ ” a __________
(doc. C). Il contratto prevedeva al punto 1 una mercede “approssimitiva
presumibile” di fr. 68’158 .--. Al punto 3 “Accordi speciali” era poi previsto
che “gli acconti e il saldo verrano versati solo al momento delle avvenute
vendite delle singole case 1, 2, 3, 4, 5 e 6 in quote di 1/6 dei lavori
eseguiti”. Quale complemento del contratto di appalto, le parti hanno poi
sottoscritto nell’aprile 1991 un “contratto di prestito” (doc. D) del seguente
tenore
“L’appaltante
concede al commitente un credito di
fr.
68’158.-- (sessantottomilacentocinquanta)
a
valere sul totale dell’importo del contratto d’appalto, esigibile al più presto
al momento della vendita degli stabili in oggetto.
E`evidentemente
facoltà del committente di rimborsare il debito anche prima della scadenza.
L’appaltante
s’impegna formalmente ad eseguire a regola d’arte tutte le opere di cui al
contratto d’appalto stesso ed a rinunciare ad esigere il versamento della parte
del prezzo pattuito, formante l’oggetto del presente contratto di prestito,
sino al momento dell’avvenuta vendita dell’oggetto”.
Terminati
i lavori la procedente ha emesso l’8 ottobre 1992 una fattura per l’importo di
fr. 70’000.-- (doc. E). Il 13 gennaio risp. il 14 ottobre 1993 __________,
__________, __________ e __________ (comproprietari per 1/4 ciascuno dei
mappali sui quali erano state costruite le abitazioni) hanno provveduto,
contestualmente alla vendita delle case n. 3, 4, 5 e 6 a versare due acconti di
complessivamente fr. 46’667.-- (doc. F e G).
C. All’udienza
di contraddittorio l’escusso ha argomentato che secondo la clausola n. 3 del
contratto di appalto il saldo è esigibile solo nel caso di vendita dei mappali
n. __________ e __________ RFD di __________, vendita che non è stata
comprovata dalla procedente. Il predetto contratto è stato assunto
esclusivamente in qualità di debitori solidali dall’escusso stesso e da
__________, con liberazione quindi di __________. Ciò è avvenuto in seguito
alla stipulazione dello scioglimento di comproprietà di cui al rogito n.
__________ del notaio avv. __________.
D. Con
sentenza 23 gennaio 1998 il Segretario assessore della Pretura di Locarno-Città
ha respinto l’istanza, argomentando che i lavori appaltati alla procedente sono
stati terminati e fatturati per fr. 70’000.-- l’8 ottobre 1992. Il 13 gennaio
ed il 14 ottobre 1993, __________, __________, __________ e __________
(comproprietari per 1/4 ciascuno dei mappali sui quali erano state costruite le
abitazioni) procedevano al versamento di due acconti per complessivi fr.
46’667.--, contestualmente alla vendita delle case 3, 4, 5, e 6. In prima sede
è poi stato rilevato che il 28 dicembre 1993 veniva iscritto a Registro fondiario
lo scioglimento della comproprietà relativa ai fondi __________ e __________
RFD di __________ (sui quali erano state ubicate le case 1 e 2), con
assegnazione di un immobile a __________ (fondo n. __________) e di uno a
__________ (fondo n. __________). __________ ha escusso per l’intero importo
residuo di fr. 23’333.--, ossia fr. 70’000.-- ./. fr. 46’667.-- sia __________
che __________. Secondo il primo giudice i contratti stipulati nel 1991
necessitano d’interpretazione. Infatti non appare chiaro se la condizione di
esigibilità della pretesa posta in esecuzione è adempiuta, atteso che la
questione a sapere se lo scioglimento della comproprietà, avvenuto nel dicembre
1993, sia equiparabile ad una vendita, non può essere risolta in sede di
procedura sommaria. D’altro canto la procedente stessa ha dichiarato durante
l’udienza di contraddittorio che rimanevano da vendere due case. Inoltre
l’importo previsto nel contratto di appalto/prestito è di fr. 68’158.--,
mentre la fattura ammonta all’importo di fr. 70’000.--. In prima sede non è poi
stata ritenuta evidente l’esistenza di un vincolo di solidarietà fra i
committenti per il pagamento della mercede d’appalto, che però, è stato
rilevato, l’escusso stesso ha riconosciuto esistere fra lui e __________ per il
pagamento del residuo del prezzo.
E. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata la procedente dichiarando
di non essere convinta che l’escusso abbia intenzione di vendere la casa in
cui abita da circa cinque anni.
F. Delle
osservazioni della parte appellata si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto:
a) La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art.
82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di
un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile. Il riconoscimento di debito può essre dedotto anche da un
insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari.
Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente
determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a
possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr.
Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi
giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
b) Per
giurisprudenza e dottrina costanti, il riconoscimento di debito, subordinato al
verificarsi di una o più condizioni, legittima il giudice a pronunciare il
rigetto dell’opposizione solo se il creditore ne dimostra l’avvenuto debito
adempimento. Non riuscendo a far luce sulla causa della mancata realizzazione
di una condizione, l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione va
respinta (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 338).
c) Il
limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente
l’indagine svolta a stabilire quale sia il reale significato di una
dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale
accertamento è compito del giudice ordinario (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p.
330).
d) Dal
tenore dei contratti di appalto risp. prestito doc. C e D emerge che le parti
avevano stabilito che il pagamento da parte dei committenti per le opere
eseguite dalla procedente sarebbe stato effettuato solo al momento delle
avvenute vendite delle singole sei case in quote di 1/6 dei lavori eseguiti e
che dal canto suo __________ poteva esigere il rimborso del credito concesso ai
committenti al più presto al momento della vendita degli stabili in oggetto.
Pertanto da questi documenti emerge chiaramente che il pagamento era
subordinato alla vendita delle sei case, La procedente non ha dimostrato che la
condizione posta, ossia la vendita delle due case rimanenti, è stata adempiuta.
D’altro canto la questione a sapere se lo scioglimento della comproprietà,
avvenuto il 28 dicembre 1993 (doc. 1), con assegnazione dei due rimanenti
immobili, uno a __________ e uno a __________, sia equiparabile ad una vendita
e se tra __________ e __________ sussista un rapporto di solidarietà, non può
essere decisa in questa sede. Infatti il limitato potere di cognizione del
giudice del rigetto provvisorio non consente l’indagine volta a stabilire quale
sia il reale significato di una dichiarazione che non appaia sufficientemente
liquida, ritenuto che tale accertamento è compito del giudice ordinario.
La
sentenza pretorile va quindi confermata.
- L’appello
4 febbraio 1998 della __________ va quindi respinto.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 82 LEF
pronuncia
-
L’appello
4 febbraio 1998 della __________, è respinto.
-
La
tassa di giustizia di fr. 330.--, già anticipata dall’appellante, resta a
carico della __________, che rifonderà a __________ Fr. 300.-- a titolo di
indennità.
-
Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura di Locarno-Città
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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