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14.1998.128 ΓÇó Appeal transferred as cassation due to non-appealable low-value judgment
14.1998.128Other CourtJul 23, 1999Confirmed
The Enforcement and Bankruptcy Chamber of the Ticino Court of Appeal held that the appeal against the Lugano Pretore’s judgment was not admissible as an appeal. Because the claim in the provisional dismissal proceeding amounted to CHF 7,666, the first-instance decision was inappealable under Art. 13 LOG; under Art. 5 CPC the value of the dispute is determined by the claim itself. The court therefore transmitted the filing ex officio to the Civil Cassation Chamber as the proper remedy.
Art. 13 LOG; Art. 5 CPC; Art. 126 CPC: appealability of a Pretore judgment in a pecuniary debt-enforcement matter. Where the amount in dispute does not exceed the statutory threshold and the case is entrusted to the Pretore as inappealable, the decision cannot be challenged by appeal but only by cassation. The amount in dispute is determined by the claim asserted. If an appeal is filed against an inappealable judgment, the appellate court must, ex officio, transmit the filing to the competent cassation court (consid. 1).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1998.128
Data decisione, Autorità: 23.07.1999, CEF
Incarto n. 14.98.00128
Lugano 23 luglio 1999/B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente Zali e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Pellegrini, assente)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. EF.__________ della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, promossa con istanza 25 settembre 1998 da
patr. dallo Studio legale __________
contro
arch.
patr. dall'avv. __________
che la Pretore con sentenza 22 ottobre 1998 ha accolto rigettando in via provvisoria l’opposizione interposta al PE n. __________ del 22/23 settembre 1998 dell’UE di Lugano.
Ed ora sull’appello 3 novembre 1998 dell’arch. __________ che chiede la reiezione dell’istanza.
Considerato
che la __________ ha presentato istanza di rigetto dell’opposizione per fr. 7’666 oltre interessi al 7% di fr. 3’833 dal 1. agosto 1998 e di fr. 3’833.-- dal 1. settembre 1998;
che ex art. 13 LOG il Pretore conosce, previo esperimento di conciliazione, e giudica inappellabilmente, salvo ricorso in cassazione, le cause che eccedono la competenza del giudice di pace e non raggiungono il valore determinabile di fr. 8’000.-- e quelle che gli devono essere devolute come inappellabili indipendentemente dal loro valore;
che ex art. 5 CPC se l’oggetto della lite è valutabile in denaro, il valore è determinato dalla domanda;
che l’istanza di rigetto dell’opposizione presentata in Pretura riguardava un credito di fr. 7’666.--, per cui la decisione della Pretore assume il connotato di inappellabile e non può essere impugnata con appello ma unicamente con ricorso per cassazione;
che di conseguenza si giustifica la trasmissione d’ufficio del gravame alla Camera di cassazione civile per sua competenza;
per i quali motivi
in applicazione dell’art. 126 CPC
pronuncia
L’appello (recte: ricorso per cassazione) 3 novembre 1998 dell’arch. __________, è trasmesso per competenza alla Camera di cassazione civile del Tribunale di appello.
Intimazione: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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