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Numero d'incarto:
14.1998.116
Data decisione, Autorità:
25.05.1999, CEF
Incarto n.
14.98.00116
Lugano
25 maggio 1999 /FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 17 agosto
1998 da
__________ patr.
dal dr. iur. __________
contro
__________ patr.
dal avv. __________
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n.
__________ del 10 /11 agosto 1998 dell’UE di Locarno, nonché l’ammissione al
beneficio dell’assistenza giudiziaria;
sulla
quale istanza il Pretore della Giurisdizione di Locarno - Campagna con sentenza
24 settembre 1998 ha così deciso:
“1. L’istanza
di rigetto è respinta.
-
L’istanza
di assistenza giudiziaria è respinta.
-
Le
spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 50.--, da anticipare dalla
parte istante, restano a carico di quest’ultima, la quale rifonderà alla
controparte fr. 600.-- di indennità.”
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto 29 settembre 1998
ha postulato l’accoglimento dell’istanza, protestate spese e ripetibili, nonché
l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria;
con
osservazioni 27 ottobre 1998 la parte appellata si è opposta al gravame, con
protesta di spese e ripetibili;
ritenuto
in
fatto:
A. Con
PE n.__________ 10 /11 agosto 1998 dell'UE di Locarno __________ ha escusso
__________ per l'incasso di fr. 20’000.-- oltre interessi al 13,5 % dal 31
luglio 1994, indicando quale titolo di credito " Dichiarazione del signor
__________ in qualità di amministratore con firma individuale della società escussa
". L'escussa ha interposto tempestiva opposizione, il procedente ne ha
chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.
B. Il
procedente fonda la sua pretesa sulla dichiarazione di __________ secondo la
quale egli si sarebbe obbligato, a nome della società __________ nei confronti
di __________ per l’importo di fr. 20’000.-- oltre interessi e spese (doc. H).
C. All'udienza
di contraddittorio 16 settembre 1998 la parte convenuta si è opposta
all’istanza sostenendo che lo scritto di cui al doc. H non vincola in alcun
modo la società escussa, essendo lo stesso un riconoscimento di debito ex art.
82 LEF unicamente nei confronti di __________. La parte istante si è
riconfermata nelle proprie allegazioni sostenendo che __________ con firma
individuale della società.
D. Con
sentenza 24 settembre 1998 il Pretore di Locarno -Campagna ha respinto
l’istanza ritenendo la dichiarazione doc. H non sufficientemente chiara da
essere considerata riconoscimento di debito ex art. 82 LEF a carico
dell’escussa. Il Pretore ha inoltre respinto l’istanza di assistenza
giudiziaria inoltrata pedissequamente all’istanza di rigetto dell’opposizione.
E. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato __________ postulando la
riforma del giudizio pretorile ed il conseguente accoglimento dell’istanza.
L’appellante sostiene infatti che il Giudice di prime cure, negando al doc. H
la qualità di valido titolo di rigetto provvisorio, avrebbe violato la
disposizione di cui all’art. 82 cpv. 1 LEF, rispettivamente l’art. 27 LALEF per
aver respinto l’istanza di assistenza giudiziaria.
D. Delle
osservazioni della parte appellata si dirà, se necessario, in seguito.
Considerato
in diritto
-
La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art.
82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di
un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un
insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari.
Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente
determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a
possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti
(Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi
giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 337/338 con riferimenti).
-
Il
giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche
in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido
riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il
credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il
debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit. in Rep
1989 pag. 331).
Il
limitato potere cognitivo del giudice del rigetto provvisorio non consente
l’indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una
dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale
accertamento è compito del giudice ordinario (Cometta, op. cit. In Rep 1989
pag. 330).
- Nel
caso di specie il tenore della dichiarazione doc. H non è tale da farla
assurgere a titolo di rigetto ex art. 82 LEF nei confronti della società
escussa. Infatti con la firma di tale documento __________ ha sostenuto di: “
essere debitore nei confronti del signor __________, per l’importo di fr.
20’000.-- oltre interessi e spese per un credito richiesto dal signor
__________ per mio conto alla banca __________ per il tramite della loro
società di piccolo credito. “
La
qualifica di __________ quale amministratore della società __________
conferisce alla dichiarazione in oggetto la necessaria efficacia per vincolare
l’escussa nei confronti del procedente, essendosi il dichiarante impegnato
personalmente nei confronti di __________.
L’appello
va di conseguenza respinto.
- La
domanda di assistenza giudiziaria va pure respinta.
Infatti
benché il diritto all’assistenza giudiziaria, nella forma del gratuito
patrocinio, che scaturisce direttamente dall’art. 4 Cost.. sia previsto dall’art.
27 LALEF, esso presuppone in ogni caso, oltre al requisito dell’indigenza della
parte richiedente, anche che il richiedente non sia in grado di procedere con
atti propri e soprattutto che il gravame abbia probabilità di esito favorevole,
requisito quest’ultimo che nel caso in esame fa palesemente difetto, risultando
l’esito dell’appello già di primo acchito sfavorevole.
- Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 82 LEF, 27 LALEF
pronuncia
-
L’appello
29 settembre 1998 __________ __________, è respinto.
-
L’istanza
di assistenza giudiziaria 29 settembre 1998 è respinta.
-
La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr.75 .--, da anticipare dalla
parte appellante, è posta a carico di __________ che rifonderà alla __________
fr. 600.-- a titolo di indennità.
-
Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura di Locarno - Campagna.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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