AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.1998.1
Data decisione, Autorità:
18.09.1998, CEF
Incarto n.
14.98.00001
Lugano
18 settembre 1998
FA/fp/fc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente
Zali e Giani (quest'ultimo in sostituzione de giudice Cometta, assente)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 12 novembre
1997 da
contro
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n.
__________ del 14/15 ottobre 1997 dell’UE di Lugano;
sulla
quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Lugano con sentenza 5
dicembre 1997 ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l'opposizione
interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria
limitatamente all'importo di fr. 58'300.75 oltre interessi al 5% dal 20.5.1996.
- La tassa di giustizia in fr. 250.--, da anticipare
dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l'obbligo di
rifondere a controparte fr. 450.-- a titolo di indennità.”
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto 18 dicembre 1997
ha postulato l'accoglimento dell'istanza limitatamente a fr. 54'300.75;
ritenuto
in fatto:
A. Con
PE n. __________ del 14/15 ottobre 1997 dell'UE di Lugano __________ ha escusso
__________ per l'incasso di fr. 62'144.65 oltre interessi al 6% dal 22 giugno
1995, indicando quale titolo di credito una serie di fatture. L'escussa ha
interposto tempestiva opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio al Pretore.
B. La
procedente fonda la sua pretesa sulla lettera 11 giugno 1996 dell'escussa nella
quale viene riconosciuto un debito di fr. 63'848.25, valuta 20 maggio 1996.
C. All'udienza
di contraddittorio __________ ha dichiarato di ritirare l'opposizione
limitatamente a fr. 39'086.90. A fronte di due pagamenti di fr. 3'532.70 e di
fr. 311.20.-- e ritenuto un reso merce per fr. 19'213.85, non sarebbe dovuto
più nulla a controparte.
D. Con
sentenza 5 dicembre 1997 il Segretario assessore della Pretura di Lugano ha
accolto parzialmente l'istanza rigettando in via provvisoria l'opposizione per
fr. 58'300.75 oltre a interessi al 5% dal 20 maggio 1996. Il giudice ha
argomentato che la lettera 11 giugno 1996 (doc. A) costituisce un
riconoscimento di debito. L'escussa ha reso verosimile il pagamento di fr.
3'843.90 ma non il presunto ritorno di parte della merce per fr. 19'213.85.
E. Contro
la sentenza di prima istanza si è tempestivamente aggravata l'escussa
argomentando che sarebbero stati versati due acconti di fr. 2'000.-- ciascuno,
non considerati per errore dal giudice di prime cure. L'opposizione andrebbe
quindi rigettata unicamente per fr. 54'300.75.
Considerato
in diritto
-
La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art.
82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di
un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un
insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari.
Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente
determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a
possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti
(Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi
giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 337/338 con riferimenti).
-
Il
giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche
in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido
riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il
credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il
debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit. in Rep 1989
pag. 331).
-
In
concreto la lettera 11 giugno 1996 dell'escussa (doc. A) costituisce, a non
averne dubbio, un valido titolo di rigetto per fr. 63'848.25 oltre interessi al
5% (un diverso tasso di cambio non è stato provato) dal 20 maggio 1996.
-
Per
l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente
delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso
incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in
giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte
in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno
verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri
oggettivi (cfr. in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del
Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep
1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/Caprez,
op. cit., § 26 p. 61; BlSchK 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p.
26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée provisoire,
FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).
-
Secondo
l'art. 20 cpv. 2 LALEF "all'udienza le parti possono esporre le loro
domande, le eccezioni d'ordine e di merito e dovranno produrre, sotto pena di
perenzione, i documenti che suffragano le rispettive ragioni e che non fossero
già stati prodotti unitamente all'istanza scritta". In appello è esclusa la
produzione di nuovi documenti (cfr. art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; Cometta, op.
cit., p. 333).
-
Nel
caso di specie agli atti non figurano le ricevute che attesterebbero i due
pagamenti di fr. 2'000.--. Le stesse non sono allegate nemmeno all'atto di
appello nonostante la dicitura "allegate: copia pag. 2x2000". Visto
il divieto della produzione di nova in appello esse non sarebbero comunque
potute essere considerate. L'eccezione di parziale pagamento non è quindi
suffragata
da nessun indizio e non è stata quindi resa verosimile. La lettera 4 dicembre
1997 di __________ al Pretore, rubricata sub. doc. 5, visto il principio
dell'oralità che regge la procedura sommaria e il relativo divieto di fare
allegazioni e produrre documenti fuori udienza, non può essere esaminata.
D'altro canto tale scritto è in ogni modo superato dall'afferma-zione
dell'appellante, che riconosce espressamente che nell'ipotesi a lui più
favorevole il rigetto andava concesso per fr. 54'300,75. Se non che, come
visto, il preteso versamento di fr. 4'000.-- non soltanto è stato fatto valere
per la prima volta in appello, ma non è nemmeno stato provato.
- L’appello
18 dicembre 1997 di __________ va di conseguenza respinto.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 2 OTLEF).
Per i quali
motivi,
richiamato l'art.
82 LEF,
pronuncia
-
L’appello
18 dicembre 1997 di __________ a, è respinto.
-
La
tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 375.--, già anticipata
dall’appellante, è posta a suo carico. Non si assegnano indennità.
-
Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, sezione 5.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster