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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.1998.00079
Data decisione, Autorità:
30.04.1999, CEF
Incarto n.
14.98.00079
Lugano
30 aprile 1999
B/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa dipendente dalla notifica 25 maggio 1998 dell’UE di Lugano
dell’opposizione ex art. 265a LEF interposta al PE n. __________ del 13/22
maggio 1998 nella procedura esecutiva promossa dal
(rappr. dal
__________)
Contro
sulla
quale notifica la Pretore di Lugano, Sezione 5, con sentenza 9 luglio 1998 ha
così deciso:
“1. L’opposizione
interposta al summenzionato precetto esecutivo è ammessa.
- La
tassa di giustizia di fr. 80.--, da anticipare dalla parte creditrice, è posta
a carico della parte debitrice.”
Con atto
di appello 5 agosto 1998 il __________ si è aggravato contro la sentenza
pretorile, chiedendo che venga dichiarata l’inammissibilità dell’opposizione,
protestate spese e ripetibili;
rilevato che la
parte appellata non ha presentato osservazioni;
ritenuto in
fatto e considerando in diritto
che
ex art. 265a cpv. 1 LEF se il debitore si oppone al precetto esecutivo contestando
di essere ritornato a miglior fortuna, l’Ufficio esecuzione trasmette
l’opposizione al giudice del luogo dell’esecuzione, il quale statuisce
definitivamente dopo avere sentito le parti;
che
questa norma esclude anche i mezzi d’impugnazione straordinari di diritto cantonale,
considerata la possibilità per ambo le parti di opporsi alla sentenza, promuovendo
ex art. 265a cpv. 4 LEF l’azione ordinaria di contestazione o accertamento del
ritorno a miglior fortuna, vertente sullo stesso oggetto, mentre resta proponibile
il ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale per arbitrio ex art. 4 Cost.
(Ueli Huber, Basler Kommentar zum
SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 31 ad art. 265a LEF);
che
a futura memoria va ricordato che il debitore che intenda prevalersi
dell’eccezione del non ritorno a miglior fortuna deve dimostrare non solo di
essere fallito ma anche che la liquidazione fallimentare è sfociata nel
rilascio di attestati di carenza di beni;
che
l’appello presentato dal __________ __________ contro la sentenza pretorile va
quindi dichiarato irricevibile;
che
la tassa di giustizia segue la soccombenza;
pronuncia: 1. L’appello
5 agosto 1998 del __________ è irricevibile.
-
La
tassa di giustizia di fr.120.--, già anticipata dal Comune di Montagnola, resta
a suo carico.
-
Comunicazione:
–
Comunicazione
alla pretura di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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