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Numero d'incarto:
14.1998.00075
Data decisione, Autorità:
26.03.1999, CEF
Incarto n.
14.98.00075
Lugano
26 marzo 1999
/B/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente,
Zali e Giani (quest’ultimo in sostituzione
del giudice Cometta,
assente)
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 24 aprile
1998 da
(patr. dall’avv.
__________)
contro
(patr.
dall’avv__________)
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n.
__________ del 28/30 gennaio 1998 dell’UE di Lugano;
sulla
quale istanza la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, ha
così deciso:
” La richiesta di sospensione/rinvio è respinta.
-
L’istanza
è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto
esecutivo è respinta in via provvisoria per l’importo di fr. 117’760.-- oltre
interessi al 5% dal 17.10.1997.
-
La
tassa di giustizia in fr. 300.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a
carico della parte convenuta con l’obbligo di rifondere a controparte fr.
950.-- a titolo di indennità.”
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dall’escusso che con atto 27 luglio 1998 ha
postulato la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;
con osservazioni
19 agosto 1998 la parte appellata si è opposta al gravame,
protestate spese e
ripetibili;
rilevato
che con ordinanza presidenziale 29 luglio 1998 l’istanza per effetto sospensivo
è stata dichiarata irricevibile;
ritenuto
in fatto: A. Con
PE n. __________ del 28/30 gennaio 1998 dell’UE di Lugano ____________________
ha escusso __________ per l’incasso di fr. 118’862.-- oltre interessi al 5% dal
17 ottobre 1997, indicando quale titolo di credito. “contratto di mandato
20.9.97.”
Interposta
tempestiva opposizione dall’escusso, il procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio al Pretore.
B. Il
procedente fonda la sua pretesa su un contratto di mandato per prestazioni
dell’architetto 20 settembre 1997 (doc. A) concernente l’edificazione di 14
case nel quartiere “__________ ” a __________, concluso con l’escusso, il cui
punto 7 prevede che il primo acconto di fr. 117’760.-- (IVA compresa) deve
essere pagato entro 10 giorni dopo la data della licenza edilizia. Il creditore
ha inoltre prodotto la licenza edilizia 7 ottobre 1997 (doc. B) e la richiesta
di pagamento (doc. C).
C. All’udienza
di contraddittorio l’escusso ha eccepito l’inesigibilità del credito posto in
esecuzione, sostenendo che la licenza edilizia 7 ottobre 1997 non è valida e
che l’autorità comunale avrebbe dovuto procedere ad una modifica del Piano
regolatore prima di rilasciarla. Non essendo chiaro se il Comune la dovrà revocare,
il debitore ha dichiarato di avere inoltrato il 13 luglio 1998 un’istanza di
accertamento intesa a verificare l’esistenza e l’estensione dei diritti di cui
alla predetta licenza edilizia, producendone copia (doc. 3). Egli ha pertanto
chiesto la sospensione della procedura di rigetto dell’opposizione in attesa
della decisione da parte del Municipio di __________. Infatti, secondo
l’escusso, il credito del procedente non è esigibile fino a che sarà
definitivamente deciso se la licenza in questione è valida.
D. Con
sentenza 14 luglio 1998 la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione
5, ha accolto l’istanza argomentando che il contratto di mandato doc. A art. 7
in relazione con la licenza edilizia doc. B, con la richiesta di pagamento doc.
C e con la lettera 2 febbraio 1998 doc. F costituisce in via di principio
valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF. La prima giudice ha respinto la
domanda di sospensione della procedura ritenendola incompatibile con i termini
brevi previsti dall’art. 84 LEF per la procedura di rigetto dell’opposizione.
Anche l’eccezione di inesigibilità del credito è stata respinta, ritenuto come
la licenza edilizia sia stata regolarmente concessa e sia tuttora efficace.
D’altro canto, è stato rilevato in prima sede, l’onorario richiesto risulta
essere quello per il progetto definitivo, pari al 65,7% della prestazione,
ossia a fr. 105’120.--, nonchè quello relativo alla procedura per
l’ottenimento della licenza di costruzione, pari al 7.9%, ossia a fr.
12’640.--, per complessivi fr. 117’760.-- (doc. A, punti 2,3; SIA 102 art.
4.2.1 e 4.2.3), mentre l’ottenimento della licenza edilizia rappresenta
unicamente il termine fissato per il pagamento. Incontestato risulta poi il
fatto che la licenza edilizia è stata effettivamente concessa con risoluzione
municipale 7 ottobre 1997, regolarmente notificata il 10 ottobre 1997 e che è
rimasta inimpugnata. Secondo la prima giudice la pretesa posta in esecuzione è
divenuta esigibile il 17 ottobre 1997.
E. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l’escusso riconfermandosi
in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.
F. Delle
osservazioni della parte appellata si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in
diritto: 1. a) La nozione di riconoscimento di
debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è
definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte
dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbliga-zione in relazione ad una
somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di
debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da
essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di
denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi
stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente
dalla volontà delle parti (cfr. Flavio
Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi
giudiziaria ticinese, in Rep 1989
p. 338 con riferimenti).
b) Per
giurisprudenza e dottrina costanti, il riconoscimento di debito, subordinato al
verificarsi di una o più condizioni, legittima il giudice a pronunciare il
rigetto dell’opposizione solo se il creditore ne dimostra l’avvenuto
adempimento (Cometta, op. cit. in
Rep 1989 p. 338).
c) Dal
contratto di mandato per prestazioni dell’architetto doc. A (punto 2) si evince
che le prestazioni di base del mandato consistevano nel progetto definitivo
(65.7%), nella procedura di licenza di costruzione (7.9%) e nella direzione
architettonica (26.4%) e che l’onorario per le prestazioni di base (punto 4) è
stato fissato in un importo forfettario di fr. 160’000.-- (IVA compresa). Al
punto 7 del contratto sono state fissate le modalità di pagamento, secondo le
quali il primo acconto di fr. 117’760.-- (IVA compresa) sarebbe divenuto
esigibile entro 10 giorni dopo la data della licenza edilizia. Orbene dalla
documentazione agli atti risulta che la licenza edilizia è stata concessa dal
Municipio di __________ con decisione ottobre 1997, notificata il 10 ottobre
1997. Che tale decisione è cresciuta in giudicato, non è stato contestato.
Risultando pertanto adempiuta la condizione prevista al punto 7 del contratto
di mandato doc. A per il pagamento del primo acconto, questo documento
costituisce in via di principio valido titolo di rigetto provvisorio
dell’opposizione ex art. 82 LEF.
- a) Per
l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle
eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe
l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio.
Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo
convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel
senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr.
in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del Tribunale
federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12
gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/Caprez,
Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 26 p. 61; BlSchK 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p.
228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée provisoire,
FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).
b) L’escusso
ha eccepito la nullità della licenza edilizia, la quale avrebbe dovuto essere
rilasciata solo previa modifica del Piano regolatore. Egli ha poi sostenuto che
le Autorità comunali di __________ hanno manifestato l’intenzione di rinunciare
alla realizzazione del quartiere in cui dovrebbero venire edificate le case di
cui alla licenza edilizia in oggetto, per cui quest’ultima dovrebbe venire
revocata. Solo con l’evasione della sua istanza di accertamento 13 luglio 1998
(doc. 3) e la conferma della validità della licenza edilizia 7 ottobre 1997, ha
sostenuto il debitore, potrà essere riconosciuta l’esigibilità della pretesa
posta in esecuzione.
Queste
argomentazioni costituiscono tuttavia unicamente allegazioni di parte , mentre
l’escusso non ha fornito i necessari riscontri oggettivi atti ad infirmare la
validità del doc. A, quale di rigetto provvisorio dell’opposizione, fondata sul
rilascio di una licenza edilizia cresciuta in giudicato.
La
sentenza pretorile va quindi confermata.
- L’appello
27 luglio 1998 __________ va pertanto respinto.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 1 OTLEF).
Per i quali
motivi,
richiamato l’art.
82 LEF
pronuncia: 1. L’appello
27 luglio 1998 __________ a, è respinto.
-
La
tassa di giustizia di fr. 450.--, già anticipata dall’appellante, resta a
carico di , il quale rifonderà a fr. 950.-- a titolo di indennità.
-
Intimazione:
–
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il vicepresidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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