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Numero d'incarto:
14.1998.00071
Data decisione, Autorità:
26.03.1999, CEF
Incarto n.
14.98.00071
Lugano
26 marzo 1999
/B/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente,
Zali e Giani (quest’ultimo in sostituzione
del giudice Cometta,
assente)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 15 maggio
1998 da
(patr. dall’avv.
__________)
contro
__________,
(patr. dall’avv.
__________)
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n.
__________ del 5/6 maggio 1998 dell’UEF di Mendrisio;
sulla
quale istanza la Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord con sentenza 26
giugno 1998 ha così deciso:
“1. L’istanza è
accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto
esecutivo è respinta in via provvisoria.
- La tassa di
giustizia in fr. 370.--, comprensiva delle spese e da anticipare dall’istante,
è posta a carico della parte convenuta.
Le
ripetibili sono compensate.”
Sentenza
tempestivamente dedotta in appello dall’escusso che con atto 6 luglio 1998 ha
chiesto la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;
con
osservazioni 31 luglio 1998 la parte appellata si è opposta al gravame,
protestate spese e ripetibili,
ritenuto
in fatto: A. Con
PE n. __________ del 5/6 maggio 1998 dell’UEF di Mendrisio la __________ ha
escusso __________ per l’incasso di fr. 147’081.65 oltre interessi al 5% dal 5
settembre 1996, indicando quale titolo di credito: “Riconoscimento di debito
del 01.11.1997.”
Interposta
tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio alla Pretore.
B. La
procedente fonda la sua pretesa su un riconoscimento di debito 1. novembre 1997
(doc. B) sottoscritto da __________ e __________ del seguente tenore:
“
Riconoscimento
di debito
I
sottoscritti __________ e __________, __________ riconoscono di essere debitori
di
CHF
152’073.55
nei
confronti della __________ per lavori eseguiti da quest’ultima nell’ambito
dell’edificazione del mappale no. __________ RFD di __________, così come
concordato con il rappresentante della medesima società, sig. __________
Il
suddetto importo deve intendersi dovuto a conclusione di tutti i lavori, e
segnatamente anche di quelli a tutt’oggi non ancora completamente terminati
(quali, p.es. la fornitura e posa delle lampade esterne, la sistemazione
definitiva del parafulmine sul tetto, la posa dei rilevatori per l’accensione
automatica delle luci esterne, ecc.).
I
sottoscritti confermano la loro ferma volontà di voler, non appena possibile,
soddisfare integralmente le legittime pretese della __________. A tal proposito
desiderano ribadire che si stanno seriamente impegnando alfine di poter al più
presto fronteggiare detti impegni “
C. All’udienza
di contraddittorio l’escusso ha sostenuto che il riconoscimento di debito doc.
B è condizionato e che l’onere della prova è a carico del procedente. Nel caso
di specie tale prova è impossibile da portare, la serie dei lavori da eseguire
essendo interminabile, visto che è stato usato l’avverbio “eccetera”.
Replicando
la creditrice ha rilevato che dalla documentazione prodotta emerge la volontà
dei debitori di volere saldare incondizionatamente il debito in oggetto. In particolare
sulla fattura 1. dicembre 1995 (doc. O), indirizzata ai coniugi __________, appare
la firma dell’escusso. La __________ ha poi rilevato di avere sempre dichiarato
la sua disponibilità ad eseguire i lavori in questione in cambio di determinate
e sicure garanzie, mai prestate dai coniugi __________. Secondo la procedente
il doc. B, unitamente alla fattura doc. O e alle lettere dei rappresentanti
legali delle parti, rappresenta un valido riconoscimento di debito ex art. 82
LEF.
L’escussa
duplicando ha preso atto che dall’insieme della documentazione prodotta, in
particolare dei doc. O e P, risulta un chiaro riconoscimento di debito.
D. Con
sentenza 26 giugno 1998 la Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord ha
accolto l’istanza, ritenendo la documentazione prodotta, ossia i doc. B, D-P,
un riconoscimento di debito ex art. 82 LEF, ritenuto che il debitore non ha
sollevato valide eccezioni.
E. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l’escusso sostenendo che
il titolo di credito indicato sul PE è un riconoscimento di debito
condizionato, per cui giustamente ha interposto opposizione. Egli ha poi
rilevato che all’udienza di contraddittorio la creditrice ha prodotto ulteriore
documentazione, di cui non risulta menzione sul PE. Tale mancanza d’identità
doveva essere rilevata d’ufficio dalla Pretore.
F. Con
le sue osservazioni, di cui, se del caso, si dirà in seguito, la parte
appellata ha prodotto un brevetto notarile (doc. R).
Considerato
in
diritto: 1. a) La nozione di riconoscimento di
debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è
definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte
dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbliga-zione in relazione ad una
somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di
debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da
essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di
denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi
stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente
dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta,
Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
b) Il
riconoscimento di debito può risultare da verbali stesi dalle autorità, in
particolare dai tribunali. (Cometta,
op. cit. in Rep 1989 p. 337; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, § 9
p. 15).
c) Ex
art. 321 cpv. 1 lett. b CPC in sede di appello è esclusa la facoltà di addurre
nuovi fatti, prove ed eccezioni. Il brevetto doc. R prodotto dall’appellato va
quindi estromesso dagli atti poiché proceduralmente irrito.
d) Dal
verbale di contraddittorio risulta che la parte escussa, per il tramite del suo
rappresentante legale, ha riconosciuto che dall’insieme della documentazione
prodotta, in particolare dai doc. O e P risulta un chiaro riconoscimento di debito.
Come ritenuto sub b) un riconoscimento di debito ex art. 82 LEF può risultare
anche dal verbale steso in sede pretorile. Il rigetto provvisorio
dell’opposizione pronunciato dalla prima giudice va pertanto confermato.
- L’appello
6 luglio 1998 __________ va quindi respinto.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 1 OTLEF).
Per i quali
motivi,
richiamato l’art.
82 LEF
pronuncia: 1. L’appello
6 luglio 1998 __________ o, è respinto.
-
La
tassa di giustizia di fr. 550.--, già anticipata dall’appellante, resta a
carico di __________, il quale rifonderà alla __________ fr. 600.-- a titolo di
indennità .
-
Intimazione:
–
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il vicepresidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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