Bankruptcy annulled after proof of prior payment

14.1997.96Other CourtAug 21, 1997Granted

Summary

The debtor appealed a bankruptcy declaration issued by the Lugano district court, arguing for the first time on appeal that he had fully paid the debt before the declaration and produced a receipt from the creditor’s lawyer. The appellate chamber accepted this new pre-existing fact under Article 174(1) SchKG, found the documentary proof sufficient, and annulled the bankruptcy. It nevertheless left the appellate fee to the appellant, upheld the first-instance fee against him, and charged the bankruptcy office expenses to him as well. No indemnity was awarded because none had been requested.

Regest

Art. 172 n. 3, 174 cpv. 1 LEF; proof of extinction of debt on appeal against bankruptcy declaration; facts occurring before the first-instance decision may be invoked for the first time on appeal, provided they are proven by documents. A receipt confirming full payment of the claim, including interest and costs, constitutes sufficient documentary proof to establish extinction of the debt and requires annulment of the bankruptcy declaration. Costs may nevertheless be charged to the debtor, including where he failed to appear before the first judge; no indemnity is awarded absent a specific request.

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 14.1997.96

Data decisione, Autorità: 21.08.1997, CEF

Incarto n. 14.97.00096

Lugano 21 agosto 1997 /B/fc/sc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini, Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza 20 maggio 1997 presentata da


patr. da: avv. __________

contro


patr. da: __________

.

sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 6 agosto 1997 ha così deciso:

“1. È pronunciato il fallimento di __________, a far tempo da mercoledì __________ alle ore 14.00.

2./3./4. omissis”

Sentenza tempestivamente dedotta in appello l’8 agosto 1997 da __________ che ne postula l’annullamento;

richiamato il decreto presidenziale 11/13 agosto 1997 che ha accordato all’appello effetto sospensivo parziale;

ritenuto

in fatto: A. Con istanza 20 maggio 1997 __________ ha chiesto il fallimento di __________ per Fr. 4’115.-- oltre accessori e dedotti eventuali acconti.

B. All’udienza di contraddittorio dell’11 giugno 1997 l’escusso non è comparso.

C. L’appellante adduce di avere saldato il suo debito prima della declaratoria di fallimento, producendo una ricevuta datata 30 luglio 1997 del patrocinatore della creditrice in cui viene confermato il pagamento integrale della pretesa di cui all’esecuzione in oggetto (doc. B).

Considerato

in diritto: 1. Giusta l'art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con documenti che il debito, compreso gli interessi e le spese, è stato estinto.

Per l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.

  1. L’appellante adduce per la prima volta in sede d’appello, di aver saldato il suo debito prima della declaratoria di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub C. Questo documento costituisce prova sufficiente dell’avvenuto pagamento ante declaratoria di decozione: il fallimento va quindi annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.

  2. La tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante, siccome non comparso avanti al primo giudice, in ambo le sedi (art. 49 OTLEF).

Non si assegnano indennità in mancanza di petitum in tal senso (art. 62 cpv. 1 OTLEF).

Le spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 171, 172 e 174 LEF

pronuncia: I. L’appello è accolto e di conseguenza il giudizio di prima sede è così riformato:

“1. La dichiarazione di fallimento 6 agosto 1997 pronunciata dalla Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. FA.97.00468, nei confronti di __________, è annullata.

  1. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico di __________.

  2. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della __________.”

II. La tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall’appellante, resta a suo carico.

III. Intimazione:

– __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente: La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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