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Numero d'incarto:
14.1997.95
Data decisione, Autorità:
01.10.1998, CEF
Incarto n.
14.97.00095
Lugano
1 ottobre 1998 /FA/fp/fc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente
Zali e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 10 giugno
1997 da
patr.
dall'avv. __________
contro
tendente
ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n.
__________ del 23/26 maggio 1997 dell’UEF di Bellinzona;
sulla
quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona con sentenza
23 luglio 1997 ha così deciso:
“1. E' rigettata in via definitiva per la somma di fr.
12'491.10 l'opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________dell'UEF
di Bellinzona notificato il 26 maggio 1997.
- La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr.
150.--, da anticipare dall'istante, sono a carico del convenuto con l'obbligo
di rifondere alla controparte fr. 250.-- a titolo di ripetibili.”
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto 30 luglio 1997 ha
postulato la reiezione dell'istanza, protestate spese e ripetibili;
con
osservazioni 28 agosto 1997 la parte appellata si è opposta al gravame, con
protesta di spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto:
A. Con
PE n. __________del 23/26 maggio 1997 dell'UEF di Bellinzona __________ ha
escusso __________ per l'incasso di fr. 13'537.60, indicando quale titolo di
credito "transazione giudiziale Pretore di Locarno-Campagna del
14.11.1991, sentenza 1° luglio 1994 del Pretore di Locarno-Campagna, sentenza
20 febbraio 1996 della 1a Camera Civile del Tribunale di appello" ed il
dettaglio degli importi dovuti nel periodo gennaio 1993 - dicembre 1996.
L'escusso ha interposto tempestiva opposizione, la procedente ne ha chiesto il
rigetto provvisorio al Pretore.
B. La
procedente fonda la sua pretesa sulla transazione giudiziale 14 novembre 1991
tra le parti (doc. A1), sulla sentenza pretorile 1° luglio 1994 (doc. E) e
sulla sentenza 20 febbraio 1996 della ICCA (doc. G).
C. All'udienza
di contraddittorio __________ ha specificato le sue pretese. Negli anni dal
1993 al 1996 l'ex-marito le avrebbe corrisposto meno di quanto stabilito nelle
sentenze, in totale vi sarebbe uno scoperto di fr. 13'537.60. L'escusso ha
fatto valere che nella sentenza del 1987 statuente su una decisione cautelare
nell'ambito della procedura di separazione (doc. 1) il Tribunale d'appello
aveva specificato che l'indicizzazione degli alimenti avrebbe avuto luogo a
condizione che il debitore ne beneficiasse in almeno ugual misura. Questa
condizione sarebbe data implicitamente anche nelle altre sentenze, che non la
menzionano. Siccome __________ non ha beneficiato della compensazione integrale
del rincaro gli alimenti non avrebbero dovuto essere indicizzati. Avendolo
fatto per anni sarebbe lui ad essere creditore nei confronti della ex-moglie.
La sentenza del Tribunale federale che ha concluso definitivamente la procedura
di divorzio è stata emanata solo il 6 giugno 1996 (cfr. doc. 16), dopo la
cessazione dell'obbligo di versamento di alimenti per l'escutente. Per tutto il
periodo farebbe quindi stato la transazione giudiziale (A1). Egli vanterebbe
poi un credito nei confronti di __________ di fr. 1'400.-- per il saldo di
ripetibili relative alla causa di divorzio.
D. Con
sentenza 23 luglio 1997 il Segretario assessore ha parzialmente accolto
l'istanza rigettando l'opposizione per fr. 12'491.10. L'escusso non è riuscito
a provare l'estinzione del suo debito, egli non ha sostanziato in maniera
sufficiente la sua pretesa di fr. 11'400.--. Siccome poi le sentenze in oggetto
sono tutte definitive si impone di eseguire direttamente il conguaglio senza
stabilire se esse erano o meno provvisoriamente esecutive ex art. 310 cpv. 4
lett. a CPC. In definitiva la differenza tra quanto dovuto e quanto
effettivamente versato ammonta a fr. 13'891.10, da cui va dedotta la contropretesa
di fr. 1'400.--, riconosciuta dall'escutente.
E. Contro
la sentenza del Segretario assessore si è tempestivamente aggravato __________
ribadendo il fatto che nella precedente sentenza nell'ambito della procedura di
separazione il Tribunale d'appello aveva condizionato l'indicizzazione degli
alimenti alla effettiva corresponsione del rincaro al debitore. Ciò varrebbe in
ogni caso, anche senza esplicita menzione. Questo fatto non sarebbe stato
considerato dal giudice di prime cure. La creditrice avrebbe poi tacitamente
rinunciato all'indicizzazione non chiedendo in un primo tempo gli arretrati.
F. Con
osservazioni 28 agosto 1997 __________ ha postulato la reiezione dell'appello.
__________ non avrebbe provato il mancato adeguamento al rincaro del suo
stipendio. L'indicizzazione sarebbe comunque automatica e non condizionata.
G. Con
invio 28 gennaio 1998 __________ ha prodotto due conteggi del suo stipendio che
attesterebbero il mancato rincaro.
Considerato
in diritto
-
Secondo
l'art. 20 cpv. 2 LALEF "all'udienza le parti possono esporre le loro
domande, le eccezioni d'ordine e di merito e dovranno produrre, sotto pena di
perenzione, i documenti che suffragano le rispettive ragioni e che non fossero
già stati prodotti unitamente all'istanza scritta". In appello è esclusa
la produzione di nuovi documenti (cfr. art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; Flavio Cometta,
Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese in Rep
1989, p. 333). Lo scritto 28 gennaio 1998 di __________ e i documenti allegati
devono quindi essere estromessi dall'incarto e non venir considerati.
-
Ex
art. 80 LEF quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva, il
creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione. Sono
parificate alle sentenze esecutive le transazioni e i riconoscimenti di debito
giudiziali, le decisioni di autorità amministrative federali, come pure, entro
il territorio cantonale, le decisioni di autorità amministrative cantonali
riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico, quali le imposte, in
quanto il diritto cantonale le parifichi a sentenze esecutive.
-
Il
giudice del rigetto definitivo dell'opposizione deve limitarsi a esaminare se
il credito dedotto in esecuzione sia fondato su un titolo esecutivo ex art. 80
LEF, non rientrando nel suo limitato potere cognitivo l'esame della sussistenza
materiale del credito (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 8 ad
art. 385 CPC).
-
In
concreto la transazione giudiziale 14 novembre 1991 tra le parti (doc. A1), la
sentenza pretorile 1° luglio 1994 (doc. E) e la sentenza 20 febbraio 1996 della
ICCA (doc. G) rappresentano dei titoli di rigetto definitivo ex art. 80 LEF.
L'indicizzazione
imposta dalle citate sentenze di primo e secondo grado non è sottoposta ad
alcuna condizione. In particolare non risulta assolutamente un qualsiasi legame
con l'adeguamento al rincaro del reddito del debitore di alimenti. Una tale
condizione non può essere implicita ma deve essere indicata chiaramente; non
incombe certo al giudice del rigetto interpretare un dispositivo il cui tenore
già risulta del tutto chiaro. Ininfluente è poi il tenore del dispositivo di
un'altra sentenza del Tribunale d'appello; esso, anche se le parti sono le
stesse, non condiziona in alcun modo un pronunciato distinto e indipendente
quale è la sentenza 20 febbraio 1996.
- Visto
che la determinazione degli alimenti da versare viene eseguita in un momento in
cui le sentenze in oggetto sono passate in giudicato, si impone un conguaglio
degli importi sulla base della sentenza di primo grado con la correzione
dell'indice base apportato dal tribunale cantonale, ciò a partire
dall'emanazione della sentenza pretorile. Ininfluente risulta quindi la
portata, in parte ancora controversa, dell'art. 310 cpv. 4 lett. a CPC.
Non
si può nemmeno seguire la tesi dell'escusso circa la presunta rinuncia ad
un'ulteriore indicizzazione: il soprassedere per un periodo anche relativamente
lungo a far valere in giudizio un proprio credito non equivale a rinunciarvi.
-
I
calcoli esposti in modo preciso e puntuale dal giudice di prime cure vanno
quindi del tutto confermati. Pure la detrazione di fr. 1'400.-- si palesa
corretta. La contropretesa dell'escusso è stata riconosciuta da __________, la
compensazione deve quindi essere ammessa ed il credito parzialmente estinto ex
art. 81 cpv.1 LEF.
-
L’appello
30 luglio 1997 di __________ va di conseguenza respinto.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 2 OTLEF).
Per i quali
motivi,
richiamati gli
art. 80 e 81 LEF,
pronuncia
-
Il
ricorso [recte: appello] 30 luglio 1997 di __________è respinto.
-
La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 225.--, già anticipata
dall’appellante, è posta a carico di __________, che rifonderà a __________ fr.
250.-- a titolo di indennità.
-
Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Bellinzona
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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