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Numero d'incarto:
14.1997.91
Data decisione, Autorità:
26.01.1998, CEF
Incarto n.
14.97.00091
Lugano
26 gennaio 1998 /B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 20 maggio
1997 da
patr.
dall'avv. __________
contro
patr.
dall'avv. __________
tendente
ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE __________
del 29 novembre/12 dicembre 1996 dell’UEF di Bellinzona;
sulla
quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona con sentenza
7/8 luglio 1997 ha così deciso:
“1. È rigettata in via definitiva per la somma
di Fr. 532’405.50 oltre interessi al 5% dal 1. luglio 1996 l’opposizione
interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di Bellinzona,
notificato il 12 dicembre 1996.
- La tassa di giustizia e le spese di
complessivi Fr. 340.--, da anticipare dall’istante, sono a carico della parte
convenuta, la quale rifonderà alla controparte Fr. 1’000.-- per ripetibili.”
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dall’escusso che con atto 18 luglio 1997 ha
postulato che l’istanza venga dichiarata irricevibile e comunque che venga
respinta, protestate spese ripetibili;
con
osservazioni 22 agosto 1997 la parte appellata si è opposta al gravame, con
protesta di spese ripetibili;
rilevato
che con ordinanza presidenziale 22/23 luglio 1997 l’istanza per effetto
sospensivo è stata dichiarata irricevibile;
ritenuto in
fatto e considerando in diritto
che
con sentenza 7/8 luglio 1997 il Segretario assessore della Pretura di
Bellinzona ha accolto l’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione 20
maggio 1997 di __________, argomentando che la prima procedura di rigetto
promossa con istanza 9 aprile 1997 non si è conclusa con una decisione sulla
validità dell’opposizione, ma è stata stralciata per nullità dell’istanza (doc.
1), per cui comportando la nullità dell’istanza la nullità della procedura ab initio,
la relativa sentenza 22/28 maggio 1997 non esplica gli effetti che le si
vogliono attribuire, per cui ha respinto l’eccezione di res iudicata sollevata
dall’escusso;
che
con l’atto di appello il Comune __________ ha sollevato l’eccezione di res iudicata,
argomentando che l’istanza di rigetto dell’opposizione 20 maggio 1997 è stata
presentata nonostante nella stessa esecuzione fosse già stata emessa una
sentenza 22 maggio 1997 (doc. 1) in seguito a ritiro della prima istanza 9
aprile 1997 da parte della procedente. Secondo l’appellante è irrilevante che
il Segretario assessore con la decisione 22 maggio 1997 abbia erroneamente
accertato, giudicando ultra petita, che tale procedura era nulla. Inoltre la
seconda domanda di rigetto, che reca la data 20 maggio 1997, è stata ricevuta
dalla Pretura di Bellinzona il 22 maggio 1997, quando era ancora pendente la
prima procedura. Infatti il decreto di stralcio 22 maggio 1997 è stato intimato
alle parti il 28 maggio 1997 e ricevuto dall’escusso il 30 maggio 1997.
La
procedente non era legittimata a dare avvio ad una seconda procedura avente il
medesimo oggetto quando era ancora pendente la prima;
che
con le sue osservazioni la parte appellata ha rilevato che la sentenza 22
maggio 1997 è rimasta inimpugnata. D’altra parte un’istanza presentata da un
rappresentante non iscritto all’Albo degli avvocati è nulla e nulli sono tutti
gli atti compiuti nel relativo procedimento civile. Pertanto un atto nullo ab initio
non può creare litispendenza;
che
con scritto 18 dicembre 1997 il patrocinatore dell’escusso ha comunicato che la
I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale, con sentenza 27 novembre
1997, ha dichiarato inammissibile il ricorso di diritto pubblico 7 gennaio 1997
della procedente, per cui è venuto a cadere il motivo che aveva indotto il
Comune __________ a non effettuare il pagamento integrale dell’indennità per
espropriazione materiale riconosciuta giudiziariamente alla controparte, per
cui il __________ ha provveduto al pagamento del saldo;
che
l’appellante ha chiesto lo stralcio dai ruoli della procedura d’appello in
esame;
che
con lettera 23 dicembre 1997 la parte appellata ha rilevato l'acquiescenza del
Comune __________ alla sua richiesta di pagamento, chiedendo che spese e
ripetibili vengano caricate all’appellante;
che
di conseguenza la procedura d’appello va stralciata dai ruoli;
che
la pronuncia delle spese e ripetibili ha luogo, tenendo conto della situazione
antecedente il motivo che pone fine alla lite (Rep 1990, 284);
che
la sentenza 22/28 maggio 1997 del Segretario assessore della Pretura di
Bellinzona, è rimasta inimpugnata, per cui le argomentazioni dell’appellante in
merito alla sua correttezza vanno respinte;
che
la nullità dell’istanza determina la nullità dell’intero giudizio visto che
tutto il procedimento, compresa la sentenza finale, dipende dalla domanda
giudiziale senza la quale non ha ragione di essere (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art.
144 n. 1);
che
essendo stata stralciata dai ruoli per nullità dell’istanza 9 aprile 1997, la
predetta procedura di rigetto dell’opposizione è nulla, per cui la sentenza
22/28 maggio 1997 non poteva acquisire forza di cosa giudicata;
che
di conseguenza la procedura di rigetto dell’opposizione promossa con istanza 22
maggio 1997 rappresenta la prima procedura di rigetto nell’esecuzione in esame,
per cui l’eccezione di res iudicata sollevata dall’appellante sarebbe dovuta
essere respinta anche in questa sede;
che
la sentenza di rigetto definitivo dell’opposizione 7/8 luglio 1997 pronunciata
dal primo giudice sarebbe stata pertanto confermata e l’appello 18 luglio1997
del Comune __________ respinto;
che
di conseguenza la tassa di giustizia e l’indennità vanno poste a carico
dell’appellante (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF),
pronuncia
-
L’appello
18 luglio 1997 del Comune __________, va stralciato dai ruoli per acquiescenza.
-
La
tassa di giustizia di Fr. 500.--, già anticipata dall’appellante, resta a
carico del Comune __________, che rifonderà a __________ Fr. 2’000.-- a titolo
di indennità.
-
Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura di Bellinzona
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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