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Numero d'incarto:
14.1997.89
Data decisione, Autorità:
11.08.1997, CEF
Incarto n.
14.97.00089
Lugano
11 agosto 1997/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza 14 maggio 1997 presentata da
patr.
dall'avv. __________
contro
sulla quale istanza la
Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, con sentenza 23 giugno
1997 ha così deciso:
“1. È pronunciato il
fallimento della __________, a far tempo da lunedì __________ alle ore 14.00.
2./3./4. omissis”.
Sentenza tempestivamente
dedotta in appello il 7 luglio 1997 dalla __________ che ne postula
l’annullamento;
richiamato il decreto
presidenziale 10/15 luglio 1997 che ha accordato all’appello effetto sospensivo
parziale;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 14 maggio
1997 l’ing. __________ ha chiesto il fallimento della __________ per Fr.
2’930.-- oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza
di contraddittorio dell’11 giugno 1997 l’escussa non è comparsa.
C. L’appellante
adduce di avere saldato il suo debito prima della declaratoria di fallimento,
producendo una ricevuta 13 giugno 1997 in cui l’Ufficio esecuzione di Lugano ha
confermato il pagamento di Fr. 3’313.80 a saldo dell’esecuzione n. __________
(doc. A).
D. Con
osservazioni 28 luglio 1997 la parte appellata ha postulato la reiezione del
gravame, protestate le spese sia esecutive che di prima e seconda sede, così
come le ripetibili.
Considerato
in diritto: 1. Giusta l'art. 172 n.
3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con
documenti che il debito, compreso gli interessi e le spese, è stato estinto.
Per
l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere
deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla
notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono
verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
-
L’appellante
adduce per la prima volta in sede d’appello, di aver saldato il suo debito
prima della declaratoria di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio
ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub C. Questo documento
costituisce prova sufficiente dell’avvenuto pagamento ante declaratoria di
decozione: il fallimento va quindi annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.
-
La
tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante, siccome non comparsa
avanti al primo giudice, in ambo le sedi (art. 49 OTLEF).
Non
si assegnano indennità alla parte appellata, vista la sua soccombenza e
nemmeno all’appellante, in mancanza di petitum in tal senso (art. 62 cpv. 1
OTLEF).
Le
spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 171,
172 e 174 LEF
pronuncia: I. L’appello è accolto e
di conseguenza il giudizio di prima sede è così riformato:
“1. La dichiarazione di fallimento 23 giugno 1997 pronunciata
dalla Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, inc.
FA.97.00448, nei confronti della __________, è annullata.
-
La tassa di giustizia di prima
sede di Fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico della __________.
-
Le spese dell’Ufficio dei fallimenti
di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della __________.”
II. La
tassa di giustizia di Fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata
dall’appellante, resta a suo carico.
III. Intimazione: – __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente:
La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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