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Numero d'incarto:
14.1997.86
Data decisione, Autorità:
06.11.1998, CEF
Incarto n.
14.97.00086
Lugano
6 novembre 1998
/FA/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 23 aprile
1997 da
(patr. dall'avv.
__________)
contro
(patr. dall'avv.
__________)
tendente
ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n.
__________ del 14/15 marzo 1997 dell’UEF di Locarno;
sulla
quale istanza il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna con sentenza
11 giugno 1997 ha così deciso:
“1. L’istanza
è accolta: l'opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo
no. __________dell'Ufficio esecuzione e fallimenti, Locarno, è respinta in via
definitiva per fr. 14'340.-- oltre interessi al 5% dal 1.1.97 e fr. 100.-- di
spese esecutive.
- Le
spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 230.--, da anticipare dalla
parte istante, sono a carico della parte convenuta, la quale rifonderà a
controparte fr. 300.-- di indennità.”
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto 20 giugno 1997 ha
postulato la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
con
osservazioni 15 luglio 1997 la parte appellata si è opposta al gravame, con
protesta di spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto: A. Con
PE n. __________del 14/15 marzo 1997 dell'UEF di Locarno __________ ha escusso
__________ per l'incasso di fr. 14'340.-- oltre interessi al 5% dal 1° gennaio
1997, indicando quale titolo di credito "sentenza della Pretura di Locarno-Campagna
dell'11 maggio 1993 (alimenti da ottobre 1996 - marzo 1997)". L'escusso ha
interposto tempestiva opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio
al Pretore.
B. La
procedente fonda la sua pretesa sulla citata sentenza, scoperti sarebbero gli
alimenti per sei mesi.
C. All'udienza
di contraddittorio __________ ha fatto valere la compensazione del credito
vantato con una sua contropretesa relativa al pagamento di costi di risanamento
di un condominio. L'importo relativo agli alimenti non andrebbe poi indicizzato
poiché così pattuito tra le parti. Vi sarebbe da ultimo carenza di
rappresentanza processuale, ritenuto che agli atti non figura alcuna procura.
D. Con
sentenza 11 giugno 1997 il Pretore ha accolto l'istanza argomentando che la
sentenza di divorzio 11 maggio 1993 costituisce un titolo di rigetto definitivo
mentre la contropretesa dell'escusso non può essere considerata siccome non
liquida.
E. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato __________ ribadendo
l'assenza della procura conferita all'avvocato di controparte e la conseguente
necessità di respingere l'istanza in ordine. Nel merito si è riconfermato nelle
allegazioni di prima sede.
F. Con
osservazioni 15 luglio 1997 __________ ha affermato che le parti sono in causa
dall'ottobre 1996, la facoltà di rappresentanza dei rispettivi legali sarebbe
quindi pacifica, per il resto ha riconfermato la propria tesi.
Considerato
in diritto: 1. Per
l’art. 97 n. 4 CPC il giudice esamina d’ufficio, in ogni stadio di causa, se
esistono i presupposti processuali, segnatamente la capacità delle parti e la
legittimazione dei loro rappresentanti, se il giudice ha motivo di dubbio. Se
una parte, in via di eccezione, fa valere l'assenza di un presupposto
processuale il giudice è tenuto a cerziorarsi della sua esistenza.
-
Nel
caso di specie __________ ha sollevato l'eccezione di carenza di legittimazione
del patrocinatore davanti al primo giudice, che non sembra averla esaminata. Agli
atti non risulta alcuna procura di __________ a favore dell'avv. __________. Dalla
documentazione prodotta dallo stesso convenuto si evince però che l'avv.
__________ patrocina l'escutente in una procedura promossa il 22 ottobre 1996
contro di lei da __________ e tendente ad ottenere la riduzione del contributo
alimentare qui posto in esecuzione (cfr. doc. 5 e 8). Nella petizione, doc. 5,
è lo stesso __________ a qualificare l'avv. __________i quale rappresentante
della ex-moglie. A queste condizioni si deve considerare provata e fuori di
dubbio la legittimazione del patrocinatore di __________, tanto più che la
duplica nell’azione di merito (doc. 8) è del 23 maggio 1997 e il
contraddittorio in procedura di rigetto si è svolto pochi giorni dopo (l’11
giugno 1997, cfr. verbale). L’eccezione di carenza di legittimazione del
patrocinatore, al limite del temerario, è lesiva del principio della buona fede
–che trova applicazione anche nel diritto esecutivo (cfr. Baumann, Zürcher Kommentar, 1998, n. 36
ad art. 2 CC).
-
Ex
art. 80 LEF quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva, il
creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione. Sono
parificate alle sentenze esecutive le transazioni e i riconoscimenti di debito
giudiziali, le decisioni di autorità amministrative federali, come pure, entro
il territorio cantonale, le decisioni di autorità amministrative cantonali
riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico, quali le imposte, in
quanto il diritto cantonale le parifichi a sentenze esecutive.
-
Nel
caso specifico la sentenza di divorzio 11 maggio 1993, cresciuta in giudicato
(cfr. doc. 6), costituisce un chiaro titolo di rigetto definitivo. La somma
richiesta corrisponde al contributo alimentare per sei mesi (fr. 2'300.--
mensili), tenuto conto della prevista indicizzazione.
-
Se
il credito è fondato su una sentenza esecutiva di un'autorità della
Confederazione o del Cantone in cui fu promossa l'esecuzione, l'opposizione è
rigettata in via definitiva a meno che l'escusso provi con documenti che dopo
la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato
prorogato ovvero dimostri che è prescritto (art. 81 cpv. 1 LEF).
Tra
i motivi di estinzione rientra pure la compensazione e la rinuncia del
creditore (cfr. Jäger/Walder/Kull/Kottmann,
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, I vol., Zurigo 1997, n.6 ad art.
81 LEF). Scopo della norma è di pretendere una prova chiara e inconfutabile,
non soggetta a interpretazioni (cfr. tra gli altri DTF 115 III 100, cons. 4).
-
In
concreto dallo scambio di corrispondenza prodotto (doc. 1, 2, 3 e 4) risultano
delle trattative in merito alla rinuncia all'indicizzazione degli alimenti e a
un presunto mutuo concesso da __________ i alla ex-moglie. Non è però
sufficientemente chiaro se e come degli accordi siano stati poi conclusi, non
risultando agli atti una prova diretta. Gli indizi concernenti la rinuncia
all'indicizzazione e l'esistenza di una contropretesa dell'escusso non
raggiungono quindi il grado di prova preteso dall'art. 81 cpv. 1 LEF. L'escusso
non è quindi riuscito a portare la prova documentale dell'estinzione del
credito posto in esecuzione.
-
L’appello
20 giugno 1997 di __________ va di conseguenza respinto.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 2 OTLEF).
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
97 n. 4 CPC, 80 e 81 LEF,
pronuncia: 1. L’appello
20 giugno 1997 __________ è respinto.
-
La
tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 350.--, già anticipata
dall’appellante, è posta a carico di __________ che rifonderà a __________ Fr.
300.-- a titolo di indennità.
-
Intimazione:
–
Comunicazione
alla Pretura di Locarno-Campagna.
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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